IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n.  245,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato,
ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione
e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i  quali
sono stati adottati specifici provvedimenti al fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'»; nonche' l'art. 34, comma 6, e l'art. 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad  hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali  il  25  maggio
2018; 
  Considerato che, come riconosciuto da  tale  documento,  gli  Stati
membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali
o per far fronte a tale situazione limitando la  libera  circolazione
delle  merci  nell'ambito  dell'Unione   europea,   introducendo   in
particolare limitazioni alla fornitura di  medicinali  da  parte  dei
distributori all'ingrosso verso  operatori  in  altri  Stati  membri,
purche' queste  restrizioni  siano  giustificate  in  funzione  della
tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere
della carenza di medicinali; 
  Vista la determina AIFA  n.  1635  del  31  ottobre  2019,  recante
«Elenco  dei  medicinali  che  non  possono  essere  sottratti   alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'»  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2019; 
  Tenuto conto che AIFA  pubblica  nel  suo  sito  periodicamente  un
elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in
considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata
dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano  e
del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o  alle
strutture sanitarie  l'autorizzazione  all'importazione  per  analogo
autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  sopra
citato; 
  Vista la nota del 3 dicembre 2020  (prot.  AIFA  n.  138129  del  7
dicembre 2020) con cui la Pfizer Italia S.r.l., titolare  A.I.C.  del
medicinale «Salazopyrin EN» (sulfasalazina), ha  comunicato  l'arrivo
di n. 75.000 confezioni del medicinale e la  parziale  ripresa  della
fornitura  del   medicinale   che,   tuttavia,   sara'   inizialmente
disponibile in quantitativi ridotti ed inadeguati  alle  esigenze  di
cura sul territorio nazionale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  salute
pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 1635 del  31
ottobre 2019, istitutiva della misura  del  blocco  temporaneo  delle
esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), inserendo tra
i  medicinali  assoggettati  alla  suddetta  misura   il   medicinale
«Salazopyrin EN» A.I.C. 012048043, fino al ripristino dei  volumi  di
fornitura in grado di fare fronte in modo adeguato alle  esigenze  di
cura sul territorio nazionale; 
  Preso  atto  della  conclusione  delle  carenze  per  i  medicinali
«Sinemet» (A.I.C. 023145016, 023145028, 023145030 e 023145042),  come
da comunicazione del titolare MSD Italia S.r.l. del  9  luglio  2019,
prot. AIFA n. 80862 del 15 luglio 2019); per il medicinale «Questran»
(A.I.C. 023014018), come da comunicazione  del  titolare  Cheplapharm
Arzneimittel Gmbh del 3 aprile 2020,  prot.  AIFA  n.  46153  del  24
aprile 2020; e per il medicinale «Ongentys» (A.I.C. 044932034),  come
da comunicazione del titolare Bial-Portela & Ca.SA; 
  Considerata  l'assenza  di  segnalazioni  di  irreperibilita'   dal
territorio per suddetti medicinali, inclusi nell'elenco allegato alla
sopra menzionata determina n. 1635 del 31 ottobre 2019; 
  Informato il Ministero della salute in data 14 dicembre 2020; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del titolare A.I.C., del medicinale  SALAZOPYRIN
EN (sulfasalazina) A.I.C. 012048043 della Pfizer  Italia  S.r.l.,  in
ragione della limitata disponibilita' della nuova fornitura  rispetto
alle esigenze di  cura  sul  territorio  nazionale.  A  tal  fine  il
medicinale  «Salazopyrin  EN»   A.I.C.   012048043   viene   inserito
nell'elenco allegato alla presente determina e ne  costituisce  parte
integrante. 
  2. I medicinali SINEMET (A.I.C. 023145016, 023145028,  023145030  e
023145042),  QUESTRAN   (A.I.C.   023014018)   e   ONGENTYS   (A.I.C.
044932034), inseriti nell'elenco allegato alla determina n. 1635  del
31 ottobre 2019, vengono espunti dall'elenco allegato  alla  presente
determina per cessato stato di carenza o indisponibilita'. 
  3. L'elenco e' sottoposto a periodico aggiornamento,  tenuto  conto
dell'evoluzione della disponibilita' dei medicinali, e pubblicato sul
sito istituzionale dell'AIFA.