IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera h), e 26, comma 1, della
legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la protezione
dei testimoni di giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n.
204, recante «Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di
giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30;
Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2,
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 4
luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) Commissione centrale: la Commissione centrale di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) Servizio centrale: il Servizio centrale di protezione di cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 8 del 1991;
c) amministrazioni pubbliche: quelle di cui all'articolo l, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettere g)
e h), e dell'art. 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018,
n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di
giustizia):
«Art. 7 (Misure di reinserimento sociale e
lavorativo). - 1. Al fine di assicurare ai testimoni di
giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento
sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che
prevedono:
(Omissis);
g) la capitalizzazione del costo dell'assegno
periodico di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), in
alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o
gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia
lavorativa o il godimento di un reddito proprio,
equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione e'
quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 26 ed
e' elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario
al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone
di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione
puo' essere corrisposta sulla base di un concreto progetto
di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua
attuabilita' in relazione alle condizioni contingenti di
mercato, alle capacita' del singolo e alla situazione di
pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla
progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione
puo' essere altresi' corrisposta, qualora il destinatario
non sia in grado di svolgere attivita' lavorativa o lo
richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni
rateali che ne assicurino la sussistenza;
h) l'accesso del testimone di giustizia, in
alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia
altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un
programma di assunzione in una pubblica amministrazione,
con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di
studio e alle professionalita' possedute, fatte salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.
Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta
nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante
organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in
materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite
tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni
interessate. A tale fine si applica ai testimoni di
giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con
precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata. Al programma di
assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia
non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e
alle speciali misure di protezione ai sensi del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero
quelli che, prima della data di entrata in vigore della
legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali
misure o allo speciale programma di protezione deliberati
dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del citato
decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata
"commissione centrale", e possedevano i requisiti di cui
all'art. 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.
Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i
fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente
conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di
protezione, e' consentita l'assunzione esclusivamente in
via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale,
che non abbia esercitato il diritto al collocamento
obbligatorio. Le modalita' di attuazione, al fine,
altresi', di garantire la sicurezza dei testimoni di
giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione
e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto
anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica
dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita'
dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono
stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26;
(Omissis).».
«Art. 26 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentita la commissione centrale, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro
trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione della presente legge.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre
2014, n. 204 (Regolamento in materia di assunzione dei
testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia):
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia), v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi,
anche in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di
protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di
personale e strutture differenti e autonome, in modo da
assicurare la trattazione separata delle posizioni dei
collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia.
1-bis. All'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».