IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 7, comma 1, lettera h), e  26,  comma  1,  della
legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la  protezione
dei testimoni di giustizia»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  18  dicembre  2014,  n.
204, recante «Regolamento in materia di assunzione dei  testimoni  di
giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo  7,
comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30; 
  Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo  10,  comma  2,
del  decreto-legge  15  gennaio   1991,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  4
luglio 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: 
    a)  Commissione  centrale:  la  Commissione   centrale   di   cui
all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
    b) Servizio centrale: il Servizio centrale di protezione  di  cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 8 del 1991; 
    c) amministrazioni pubbliche: quelle di cui all'articolo l, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto,
          ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettere  g)
          e h), e dell'art. 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018,
          n. 6 (Disposizioni  per  la  protezione  dei  testimoni  di
          giustizia): 
                «Art.  7   (Misure   di   reinserimento   sociale   e
          lavorativo). - 1. Al fine di  assicurare  ai  testimoni  di
          giustizia e agli altri protetti  l'immediato  reinserimento
          sociale e lavorativo, sono applicate  speciali  misure  che
          prevedono: 
                (Omissis); 
                g)  la  capitalizzazione   del   costo   dell'assegno
          periodico di cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),  in
          alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o
          gli altri protetti  non  abbiano  riacquistato  l'autonomia
          lavorativa  o  il  godimento   di   un   reddito   proprio,
          equivalenti a  quelli  pregressi.  La  capitalizzazione  e'
          quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 26 ed
          e' elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario
          al fine di realizzare l'autonomia reddituale del  testimone
          di giustizia o degli altri  protetti.  La  capitalizzazione
          puo' essere corrisposta sulla base di un concreto  progetto
          di reinserimento lavorativo, previa valutazione  sulla  sua
          attuabilita' in relazione alle  condizioni  contingenti  di
          mercato, alle capacita' del singolo e  alla  situazione  di
          pericolo,  con  un'erogazione  graduale  commisurata   alla
          progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione
          puo' essere altresi' corrisposta, qualora  il  destinatario
          non sia in grado di  svolgere  attivita'  lavorativa  o  lo
          richieda, attraverso piani di investimento o di  erogazioni
          rateali che ne assicurino la sussistenza; 
                h)  l'accesso  del   testimone   di   giustizia,   in
          alternativa  alla  capitalizzazione  e  qualora  non  abbia
          altrimenti  riacquistato  l'autonomia   economica,   a   un
          programma di assunzione in  una  pubblica  amministrazione,
          con qualifica e con funzioni corrispondenti  al  titolo  di
          studio  e  alle  professionalita'  possedute,  fatte  salve
          quelle che richiedono il possesso di  specifici  requisiti.
          Alle  assunzioni   si   provvede   per   chiamata   diretta
          nominativa, nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nei limiti dei  posti  vacanti  nelle  piante
          organiche e nel rispetto delle disposizioni  limitative  in
          materia di assunzioni, sulla base delle  intese  conseguite
          tra  il  Ministero  dell'interno   e   le   amministrazioni
          interessate.  A  tale  fine  si  applica  ai  testimoni  di
          giustizia  il  diritto  al  collocamento  obbligatorio  con
          precedenza previsto dall'art. 1, comma 2,  della  legge  23
          novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo
          e  della  criminalita'   organizzata.   Al   programma   di
          assunzione possono accedere anche i testimoni di  giustizia
          non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e
          alle  speciali  misure   di   protezione   ai   sensi   del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo  1991,  n.  82,  ovvero
          quelli che, prima della data di  entrata  in  vigore  della
          legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle  speciali
          misure o allo speciale programma di  protezione  deliberati
          dalla commissione centrale di cui all'art.  10  del  citato
          decreto-legge  n.  8  del  1991,  di   seguito   denominata
          "commissione centrale", e possedevano i  requisiti  di  cui
          all'art. 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8  del  1991.
          Per il coniuge e  i  figli  ovvero,  in  subordine,  per  i
          fratelli   dei   testimoni   di   giustizia,    stabilmente
          conviventi, a carico e  ammessi  alle  speciali  misure  di
          protezione, e' consentita  l'assunzione  esclusivamente  in
          via sostitutiva dell'avente diritto  a  titolo  principale,
          che  non  abbia  esercitato  il  diritto  al   collocamento
          obbligatorio.  Le  modalita'  di   attuazione,   al   fine,
          altresi',  di  garantire  la  sicurezza  dei  testimoni  di
          giustizia e la loro formazione propedeutica  all'assunzione
          e di stabilire i criteri per il riconoscimento del  diritto
          anche in relazione alla qualita'  e  all'entita'  economica
          dei benefici gia' riconosciuti e  alle  cause  e  modalita'
          dell'eventuale revoca del  programma  di  protezione,  sono
          stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26; 
                (Omissis).». 
                «Art. 26 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno  o
          piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   dal   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          sentita  la  commissione  centrale,  previo  parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro
          trenta  giorni,  sono   stabilite   le   disposizioni   per
          l'attuazione della presente legge. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  18  dicembre
          2014, n. 204 (Regolamento  in  materia  di  assunzione  dei
          testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione,  ai
          sensi  dell'art.  7,  comma  1,  lettere  a)   e   b)   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  2,  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82  (Nuove
          norme in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo  di
          estorsione e per la protezione dei testimoni di  giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia): 
                «Art. 10 (Commissione centrale per la  definizione  e
          applicazione delle speciali misure di protezione). - 1. 
                2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i   Ministri
          interessati, e' istituita una commissione centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991, n.  82  (Nuove  norme  in  materia  di
          sequestri di  persona  a  scopo  di  estorsione  e  per  la
          protezione dei  testimoni  di  giustizia,  nonche'  per  la
          protezione e il trattamento  sanzionatorio  di  coloro  che
          collaborano con la giustizia), v. nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14   del   citato
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: 
                «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
          attuazione e alla specificazione delle modalita'  esecutive
          del  programma  speciale  di  protezione  deliberato  dalla
          commissione  centrale  provvede  il  Servizio  centrale  di
          protezione istituito, nell'ambito  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, con decreto del Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          che ne stabilisce la dotazione di  personale  e  di  mezzi,
          anche  in   deroga   alle   norme   vigenti,   sentite   le
          amministrazioni  interessate.  Il  Servizio   centrale   di
          protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate  di
          personale e strutture differenti e  autonome,  in  modo  da
          assicurare la  trattazione  separata  delle  posizioni  dei
          collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia. 
                1-bis.  All'attuazione  del  presente   articolo   si
          provvede nei limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n.  80  del  1998)).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                (Omissis).».