IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto direttoriale del 25 maggio  2015,  n.  16/SGC/2015
con il quale la cooperativa «Cooperativa Edilizia futura»,  con  sede
in Mottola (TA) -  C.F.  02514240734,  e'  stata  posta  in  gestione
commissariale e l'avv. Fernando Bianco ne  e'  stato  contestualmente
nominato commissario governativo; 
  Considerato che, dalla relazione del commissario governativo del 16
gennaio 2020, si rileva che  i  soci  della  cooperativa  proponevano
ricorso avverso  il  provvedimento  di  commissariamento  innanzi  al
Tribunale amministrativo regionale di Lecce (iscritto al n. 2491/2015
R.G.); che  il  giudice  amministrativo,  con  sentenza  n.  45172016
depositata il 10 marzo 2016, accoglieva il ricorso annullando in toto
il  provvedimento  impugnato;  che,  avverso  tale  sentenza,  questo
Ministero proponeva ricorso iscritto al n. 5535/2016  R.G.;  che  con
sentenza n. 7509/2019 depositata il 4 novembre 2019 il  Consiglio  di
Stato, in sede di  gravame,  accoglieva  l'appello  e  respingeva  il
ricorso di primo grado, con effetto ripristinatorio dello status  quo
ante; 
  Considerato  che  con  l'ordinanza  del  Tribunale   amministrativo
regionale del  6  novembre  2015,  sospensiva  del  provvedimento  di
commissariamento, cessavano la nomina e le funzioni dell'avv.  Bianco
e  che  gli  effetti  del  provvedimento  di  gestione  commissariale
disposto per sei mesi sono venuti meno il 25 novembre 2015; 
  Considerato che l'ultimo bilancio  depositato  presso  il  registro
delle imprese e' relativo all'esercizio al 31  dicembre  2013  e  che
dalla  visura  catastale  aggiornata  risultano  alcuni  immobili  di
proprieta' della cooperativa, non ancora assegnati; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 4 febbraio 2020, favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La cooperativa «Cooperativa Edilizia futura» con  sede  in  Mottola
(TA) - C.F. 02514240734, e' sciolta per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.