LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF»), e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2017 (di seguito, «SHRD 2»), che modifica  la
direttiva   2007/36/CE   per   quanto   riguarda    l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti; 
  Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di  «Attuazione
della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva  2007/36/CE  per  quanto
riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo   termine   degli
azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, l'art. 2391-bis  del
codice civile e alcune disposizioni  del  predetto  TUF  al  fine  di
consentire l'adeguamento della disciplina nazionale  alla  richiamata
normativa europea; 
  Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di  «Attuazione
dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per  quanto  riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti  e  la
disciplina del sistema di governo societario»; 
  Visti gli articoli 123-ter, commi 7 e 8, 124-novies, commi 1,  2  e
4,  del  TUF,  che  hanno  attribuito   alla   Consob   la   potesta'
regolamentare,  rispettivamente,  in  materia  di  trasparenza  delle
remunerazioni e di obblighi informativi posti in capo  a  gestori  di
attivi e consulenti in materia di voto; 
  Visto il regolamento  di  attuazione  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  concernente  la  disciplina  degli  emittenti,
adottato con delibera n.  11971  del  14  maggio  1999  (di  seguito,
«Regolamento Emittenti»), e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina  contenuta  nel
predetto  Regolamento  Emittenti  alla  SHRD  2  e  alle   previsioni
nazionali  di  recepimento,  in  particolare  contenute  nel  decreto
legislativo n. 49/2019; 
  Considerata, pertanto, l'esigenza di  procedere  ad  una  revisione
della normativa secondaria gia' adottata dalla Consob concernente  la
disciplina sulla trasparenza delle  remunerazioni,  nonche'  di  dare
attuazione  alle  specifiche  deleghe  regolamentari  conferite  alla
Consob ai sensi del TUF, come da ultimo modificato, in particolare in
materia di trasparenza dei gestori di  attivi  e  dei  consulenti  in
materia di voto; 
  Considerata, altresi', l'esigenza  di  fornire  agli  operatori  un
congruo periodo per l'adeguamento ai  nuovi  obblighi  dettati  nella
riformata disciplina; 
  Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato  e
degli investitori, istituito con delibera  del  12  giugno  2018,  n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento  di
consultazione pubblicato in data  31  ottobre  2019,  concernenti  le
modifiche del Regolamento Emittenti; 
  Sentite la Banca d'Italia,  l'Ivass  e  la  Covip,  per  quanto  di
rispettiva competenza, ai sensi degli articoli 123-ter, commi 7 e  8,
e 124-novies, commi 1 e 2, del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
  1999 concernente la disciplina degli emittenti 
 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato  con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive  modificazioni,  e'
modificato come segue: 
    a) nella Parte III, Titolo II,  Capo  II,  Sezione  VI,  all'art.
84-quater: 
      i) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Relazione  sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti»; 
      ii) nel comma 1, primo  periodo,  le  parole  «relazione  sulla
remunerazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relazione  sulla
politica in materia di remunerazione e sui  compensi  corrisposti  ai
sensi dell'art. 123-ter  del  testo  unico»  e  l'ultimo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «La  relazione  e'  pubblicata  nel  sito
internet per almeno dieci anni; fermo restando  il  divieto  previsto
dall'art. 9-ter, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE,  le  stesse
societa' non  rendono  pubblicamente  accessibili  i  dati  personali
contenuti nella seconda sezione della relazione  decorsi  dieci  anni
dalla sua pubblicazione.»; 
      iii) dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  La
politica in materia di remunerazione descritta  nella  prima  sezione
della relazione prevista  al  comma  1,  in  conformita'  con  l'art.
123-ter  del  testo  unico  e  con  l'art.  9-bis   della   direttiva
2007/36/CE: 
        a) indica come  contribuisce  alla  strategia  aziendale,  al
perseguimento degli interessi a lungo termine e  alla  sostenibilita'
della societa' ed e' determinata tenendo conto del compenso  e  delle
condizioni di lavoro dei dipendenti della societa'; 
        b) definisce le diverse componenti  della  remunerazione  che
possono essere riconosciute. In caso di attribuzione di remunerazione
variabile,  stabilisce  criteri  per  il   riconoscimento   di   tale
remunerazione chiari, esaustivi e differenziati, basati su  obiettivi
di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto
di criteri relativi alla responsabilita' sociale d'impresa; 
        c)  specifica  gli  elementi  della  politica  ai  quali,  in
presenza di circostanze eccezionali indicate nell'art. 123-ter, comma
3-bis, del testo unico, e' possibile derogare  temporaneamente  e  le
condizioni procedurali in base alle quali, fermo quanto previsto  dal
regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di  operazioni  con
parti correlate, la deroga puo' essere applicata; le societa' possono
limitare l'individuazione delle condizioni procedurali alle procedure
previste dal predetto regolamento.»; 
      iv) il comma 3 e' abrogato; 
    b) nella Parte III, Titolo IV, dopo il Capo III-bis, e'  inserito
il seguente: 
 
                            «Capo III-ter 
Trasparenza dei gestori di attivi e  dei  consulenti  in  materia  di
                                voto. 
 
                         Art. 143-quinquies 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente Capo si intendono per: 
    a) «gestori di attivi»: i soggetti indicati all'art.  124-quater,
comma 1, lettera a), del testo unico; 
    b)  «politica  di  impegno»:  la  politica   prevista   dall'art.
124-quinquies, comma 1, del testo unico; 
    c) «investitori istituzionali»: i soggetti indicati  all'art.  2,
lettera e), della direttiva 2007/36/CE; 
    d) «consulenti in materia di voto»: i soggetti indicati  all'art.
124-quater, comma 1, lettera c), del Testo unico. 
 
                           Art. 143-sexies 
(Comunicazioni al pubblico da parte dei gestori di attivi in  materia
                       di politica di impegno) 
 
  1. Le informazioni indicate all'art. 124-quinquies, commi 1, 2 e 3,
del Testo unico sono messe a disposizione del pubblico  gratuitamente
sul sito internet dei gestori di  attivi.  Le  medesime  informazioni
possono essere altresi' messe a disposizione del pubblico  attraverso
ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che
ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita. 
  2. La politica  di  impegno  e  le  sue  eventuali  modifiche  sono
pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica  di
impegno rimane a disposizione del pubblico  almeno  per  i  tre  anni
successivi al termine della sua validita'. 
  3. Le informazioni indicate nell'art. 124-quinquies, comma  2,  del
Testo unico, relative alle modalita' di attuazione della politica  di
impegno in ogni anno solare, sono pubblicate  entro  il  28  febbraio
dell'anno successivo a  quello  di  approvazione  della  politica  di
impegno e, periodicamente, entro il 28 febbraio di  ogni  anno.  Tali
informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per  i  tre
anni successivi. 
  4. Le informazioni indicate all'art. 124-quinquies,  comma  3,  del
Testo  unico,  inclusa  l'eventuale  decisione  di  non  adottare  la
politica di impegno, sono pubblicate secondo i  termini  indicati  ai
commi 2 e 3. 
 
                          Art. 143-septies 
                (Comunicazioni dei gestori di attivi 
                   agli investitori istituzionali) 
 
  1.  I  gestori  di  attivi  comunicano  con  cadenza  annuale  agli
investitori istituzionali con cui hanno concluso accordi di gestione,
su base individuale o collettiva, le informazioni previste  dall'art.
124-septies del testo unico: 
    a) nel rendiconto periodico di cui all'art.  60  del  regolamento
delegato (UE) 2017/565, nel caso di gestione su base individuale; 
    b)  nella  relazione  annuale  del  fondo  ovvero  con   separata
comunicazione ai partecipanti al fondo da effettuarsi contestualmente
alla messa a  disposizione  della  relazione  annuale,  nel  caso  di
gestione su base collettiva. 
 
                           Art. 143-octies 
                 (Comunicazioni al pubblico da parte 
                 dei consulenti in materia di voto) 
 
  1. I consulenti in materia di  voto  pubblicano  sul  proprio  sito
internet la relazione indicata  all'art.  124-octies,  comma  1,  del
testo unico, entro il 28 febbraio dell'anno successivo  a  quello  di
riferimento della relazione, assicurandone l'accesso gratuito. 
  2. La relazione rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre
anni successivi alla data di pubblicazione della stessa. 
  3. La relazione puo' fornire le  informazioni  richieste  dall'art.
124-octies,  comma  1,  del  Testo  unico  facendo  rinvio  ad  altri
documenti eventualmente pubblicati dal consulente, in cui  sono  gia'
fornite le predette informazioni, e indicando altresi'  la  specifica
sezione del sito internet del consulente  dove  tali  documenti  sono
pubblicati.  Gli  ulteriori  documenti  richiamati  nella   relazione
rimangono a  disposizione  del  pubblico  nel  rispetto  dei  termini
indicati al comma 2.»; 
      c) all'allegato 3A, schema 7-bis: 
        i)  nel  titolo,  le  parole   «sulla   remunerazione»   sono
sostituite  dalle   seguenti:   «sulla   politica   in   materia   di
remunerazione e sui compensi corrisposti»; 
        ii)  dopo  il  titolo,  le   parole   «La   relazione   sulla
remunerazione» sono sostituite dalle seguenti:  «La  relazione  sulla
politica in materia  di  remunerazione  e  sui  compensi  corrisposti
(«Relazione»)»; 
        iii) la Sezione I e' sostituita dalla seguente:  «Sezione  I:
politica in materia di remunerazione 
  1. Con riferimento ai componenti degli organi  di  amministrazione,
ai direttori generali e  agli  altri  dirigenti  con  responsabilita'
strategiche, la sezione contiene almeno le seguenti informazioni,  da
illustrare in modo chiaro e comprensibile: 
    a) gli organi  o  i  soggetti  coinvolti  nella  predisposizione,
approvazione   ed   eventuale   revisione   della   politica    delle
remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonche' gli organi  o
i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica; 
    b) l'eventuale intervento di un comitato per la  remunerazione  o
di  altro  comitato   competente   in   materia,   descrivendone   la
composizione (con la distinzione  tra  consiglieri  non  esecutivi  e
indipendenti), le competenze e  le  modalita'  di  funzionamento,  ed
eventuali ulteriori misure volte a  evitare  o  gestire  i  conflitti
d'interesse; 
    c) come  la  societa'  ha  tenuto  conto  del  compenso  e  delle
condizioni di lavoro dei propri dipendenti nella determinazione della
politica delle remunerazioni; 
    d)  il  nominativo  degli  esperti   indipendenti   eventualmente
intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni; 
    e) le finalita' perseguite con la politica delle remunerazioni, i
principi che ne sono alla base, la durata e, in caso di revisione, la
descrizione   dei   cambiamenti   rispetto   alla   politica    delle
remunerazioni da ultimo  sottoposta  all'assemblea  e  di  come  tale
revisione tenga conto dei voti e  delle  valutazioni  espressi  dagli
azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente; 
    f) la descrizione delle politiche in materia di componenti  fisse
e   variabili   della   remunerazione,   con   particolare   riguardo
all'indicazione  della   relativa   proporzione   nell'ambito   della
retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti  variabili  di
breve e di medio-lungo periodo; 
    g) la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari  (1)
; 
    h) con riferimento alle  componenti  variabili,  una  descrizione
degli obiettivi di performance finanziari e non  finanziari,  se  del
caso tenendo conto di criteri relativi alla  responsabilita'  sociale
d'impresa, in base  ai  quali  vengano  assegnate,  distinguendo  tra
componenti  variabili  di  breve  e   di   medio-lungo   termine,   e
informazioni  sul  legame  tra  la  variazione  dei  risultati  e  la
variazione della remunerazione; 
    i) i criteri utilizzati per  la  valutazione  del  raggiungimento
degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni,
opzioni, altri strumenti  finanziari  o  altre  componenti  variabili
della  remunerazione,  specificando  la   misura   della   componente
variabile di cui e' prevista l'erogazione in funzione del livello  di
conseguimento degli obiettivi stessi; 
    j) informazioni volte ad evidenziare il contributo della politica
delle remunerazioni, e in particolare della politica  in  materia  di
componenti variabili della remunerazione, alla  strategia  aziendale,
al  perseguimento  degli   interessi   a   lungo   termine   e   alla
sostenibilita' della societa'; 
    k) i termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), gli
eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi
di differimento e dei criteri utilizzati  per  la  determinazione  di
tali periodi e, se previsti, i meccanismi di correzione ex post della
componente variabile (malus ovvero restituzione di compensi variabili
«claw-back»); 
    l) informazioni sulla eventuale previsione  di  clausole  per  il
mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo  la  loro
acquisizione, con indicazione  dei  periodi  di  mantenimento  e  dei
criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi; 
    m) la politica  relativa  ai  trattamenti  previsti  in  caso  di
cessazione dalla carica o di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
specificando: 
      i) la durata di  eventuali  contratti  di  lavoro  e  ulteriori
accordi,  il  periodo  di  preavviso,  ove   applicabile,   e   quali
circostanze determinino l'insorgere del diritto; 
      ii) i criteri per la determinazione dei compensi  spettanti  ad
amministratori, direttori generali e a livello aggregato ai dirigenti
con responsabilita' strategica,  distinguendo,  ove  applicabili,  le
componenti attribuite in forza  della  carica  di  amministratore  da
quelle  relative  a  rapporti  di  lavoro  dipendente,   nonche'   le
componenti per eventuali impegni di non concorrenza.  Nel  caso  tali
compensi siano espressi in funzione dell'annualita', indicare in modo
dettagliato le  componenti  di  tale  annualita'  (fissa,  variabile,
etc.); 
      iii)  l'eventuale  collegamento  tra   tali   compensi   e   le
performance della societa'; 
      iv) gli eventuali effetti della  cessazione  del  rapporto  sui
diritti assegnati nell'ambito di piani di  incentivazione  basati  su
strumenti finanziari o da erogare per cassa; 
      v) l'eventuale previsione di  assegnazione  o  mantenimento  di
benefici non monetari a favore dei  soggetti  ovvero  di  stipula  di
contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del
rapporto; 
    n)   informazioni   sulla   presenza   di   eventuali   coperture
assicurative,  ovvero  previdenziali  o  pensionistiche,  diverse  da
quelle obbligatorie; 
    o) la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento:
(i)  agli  amministratori   indipendenti,   (ii)   all'attivita'   di
partecipazione a comitati e (iii)  allo  svolgimento  di  particolari
incarichi (presidente, vice presidente, etc.); 
    p) se la politica retributiva e' stata  definita  utilizzando  le
politiche retributive di altre societa' come riferimento, e  in  caso
positivo i criteri utilizzati per la scelta e l'indicazione  di  tali
societa'; 
    q) gli elementi della politica delle remunerazioni ai  quali,  in
presenza di circostanze eccezionali, e' possibile derogare  e,  fermo
quanto previsto dal regolamento  n.  17221  del  12  marzo  2010,  le
eventuali ulteriori condizioni procedurali  in  base  alle  quali  la
deroga puo' essere applicata. 
  Le informazioni richieste vanno fornite anche in  negativo  qualora
queste non siano disponibili poiche' relative ad aspetti non previsti
dalla politica in materia di remunerazioni. 
  2. Con riferimento ai componenti degli organi di  controllo,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, la sezione
descrive  gli  eventuali  criteri  di  determinazione  del  compenso.
Qualora l'organo di controllo uscente, in vista della formulazione da
parte dei soci  di  proposte  all'assemblea  in  ordine  al  compenso
dell'organo   di   controllo,   abbia   trasmesso    alla    societa'
approfondimenti sulla quantificazione dell'impegno richiesto  per  lo
svolgimento dell'incarico, la sezione contiene una  sintesi  di  tali
approfondimenti (2) . 
  3. Le societa' quotate destinatarie  di  normative  di  settore  in
materia di remunerazione possono  fornire  le  informazioni  indicate
nella   prima   sezione   anche   utilizzando   le    modalita'    di
rappresentazione eventualmente richieste da tali normative.»; 
    d) alla Sezione II: 
      i) il titolo e' sostituito dal seguente: «Sezione II:  compensi
corrisposti»; 
      ii) dopo il titolo, le  parole  «La  sezione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1. La sezione II»; 
      iii) nella Prima Parte: 
        1) nel titolo, le parole «I.1 PRIMA  PARTE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «PRIMA PARTE»; 
        2) i paragrafi 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:  «1.1.
Nella prima parte e' fornita una rappresentazione adeguata, chiara  e
comprensibile di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione,
compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica  o
di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la  conformita'
con la politica in materia  di  remunerazione  di  riferimento  e  le
modalita' con cui la remunerazione contribuisce ai risultati a  lungo
termine della societa'. 
  Con riguardo alle componenti variabili, sono  fornite  informazioni
sulle modalita' con cui gli obiettivi di performance  della  politica
delle  remunerazioni  di  riferimento  sono   stati   applicati.   In
particolare,  per  i  soggetti  i  cui   compensi   sono   illustrati
nominativamente,  come  rappresentati  nel  precedente  paragrafo  1,
lettera a) e b), della presente Sezione, e' fornita indicazione degli
obiettivi raggiunti  in  confronto  con  quelli  previsti,  salva  la
facolta' per le societa' di omettere tali informazioni ove necessario
per la tutela della riservatezza delle  informazioni  commercialmente
sensibili o dei dati  previsionali  non  pubblicati,  motivandone  le
ragioni. E' inoltre  fornita  indicazione  della  proporzione  tra  i
compensi di natura fissa e variabile nell'ambito della  remunerazione
totale, specificando gli elementi inclusi nel calcolo anche  mediante
rinvio alle Tabelle contenute  nella  seconda  parte  della  presente
Sezione. 
  Con  riguardo  ai  piani  di  incentivazione  basati  su  strumenti
finanziari, le informazioni di dettaglio possono essere fornite anche
mediante rinvio alle informazioni contenute  nei  piani  di  compensi
previsti dall'art. 114-bis del Testo unico. 
  1.2. In caso di attribuzione di indennita' e/o altri  benefici  per
la cessazione dalla carica o  per  la  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro nel corso dell'esercizio, le societa' indicano: 
    la circostanza che ne giustifica la maturazione; 
    i compensi di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro,
distinguendo  la   parte   corrisposta   immediatamente   da   quella
eventualmente soggetta a meccanismi di  differimento  e  distinguendo
altresi'  le  componenti  attribuite  in  forza   della   carica   di
amministratore da quelle relative  a  eventuali  rapporti  di  lavoro
dipendente  nonche'  le  componenti  per  eventuali  impegni  di  non
concorrenza; 
    l'eventuale presenza di criteri di performance a  cui  e'  legata
l'assegnazione dell'indennita' (3) ; 
    gli eventuali effetti della cessazione del rapporto  sui  diritti
assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su  strumenti
finanziari o da erogare per cassa; 
    l'eventuale esistenza di accordi che prevedono  l'assegnazione  o
il mantenimento di benefici non monetari a favore  dei  soggetti  che
hanno cessato il loro incarico ovvero  la  stipula  di  contratti  di
consulenza per un periodo successivo alla  cessazione  del  rapporto,
specificandone l'importo; 
    ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in  qualsiasi
forma; 
    la  conformita'   dell'indennita'   e/o   altri   benefici   alle
indicazioni  contenute  nella   politica   delle   remunerazioni   di
riferimento. 
  Le  societa'  che  risultano  «di  minori  dimensioni»,  ai   sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento  n.  17221  del  12
marzo  2010,  possono  fornire  le  informazioni  sugli  accordi  che
prevedono indennita' in caso di scioglimento anticipato del  rapporto
indicate nel precedente paragrafo  1.2.  solo  con  riferimento  agli
amministratori   esecutivi   e   al   presidente    dell'organo    di
amministrazione.»; 
      iv) dopo il paragrafo 1.2, sono aggiunti i  seguenti:  «1.3  Le
societa' forniscono informazioni su qualsiasi  deroga  alla  politica
delle remunerazioni applicata in circostanze  eccezionali,  indicando
(per ciascuna di esse): 
        gli specifici elementi a cui si e'  derogato  e  la  politica
delle remunerazioni di riferimento in cui era prevista la facolta' di
deroga; 
        informazioni  sulla  natura  delle  circostanze  eccezionali,
inclusa la spiegazione di come la deroga sia necessaria ai  fini  del
perseguimento degli interessi a lungo termine e della  sostenibilita'
della societa' nel suo complesso o per assicurarne  la  capacita'  di
stare sul mercato; 
        informazioni sulla procedura  seguita  e  la  conferma  della
conformita' di tale procedura alle condizioni indicate nella politica
delle remunerazioni di riferimento; 
        informazioni  sulla   remunerazione   corrisposta   in   tali
circostanze eccezionali. 
  1.4 Le societa' forniscono informazioni sull'eventuale applicazione
di meccanismi di correzione ex post della componente variabile (malus
ovvero restituzione di compensi variabili «claw-back»), indicando  in
sintesi  le  motivazioni,  l'ammontare  oggetto  della  correzione  e
l'esercizio di riferimento dei  compensi  oggetto  delle  misure.  Le
predette informazioni sono fornite  nominativamente  per  i  soggetti
indicati nel precedente paragrafo 1, lettera a) e b), della  presente
Sezione e a livello aggregato per  i  dirigenti  con  responsabilita'
strategiche diversi da quelli indicati nella lettera b) del paragrafo
1 della presente Sezione. 
  1.5 Le societa'  forniscono  informazioni  di  confronto,  per  gli
ultimi cinque esercizi o per il minor  periodo  di  quotazione  della
societa' o di permanenza in carica dei soggetti,  tra  la  variazione
annuale: 
    della remunerazione totale di ciascuno dei soggetti per  i  quali
le informazioni di cui alla presente  sezione  della  Relazione  sono
fornite nominativamente; 
    dei risultati della societa'; 
    della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti
a  tempo  pieno,  dei  dipendenti  diversi  dai   soggetti   la   cui
remunerazione e' rappresentata nominativamente nella presente sezione
della Relazione. 
  1.6 Le societa' forniscono  informazioni  su  come  abbiano  tenuto
conto del voto espresso dall'assemblea sulla  seconda  sezione  della
Relazione dell'esercizio precedente.»; 
      v) alla Seconda Parte: 
        1) nel titolo, le parole «I.2 SECONDA PARTE» sono  sostituite
dalle seguenti: «SECONDA PARTE»; 
        2) dopo la tabella 1, i successivi  periodi  sono  sostituiti
dai seguenti: «Nella colonna (1) i  «Compensi  fissi»  sono  indicati
separatamente,  eventualmente  in  nota  e  secondo  un  criterio  di
competenza:  (i)  gli  emolumenti  di  competenza  deliberati   dalla
assemblea, ancorche' non corrisposti; (ii)  i  gettoni  di  presenza;
(iii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi  ricevuti  per  lo
svolgimento di particolari cariche, ex art.  2389,  comma  3,  codice
civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le  retribuzioni
fisse da lavoro dipendente  al  lordo  degli  oneri  previdenziali  e
fiscali a carico del dipendente, escludendo gli  oneri  previdenziali
obbligatori collettivi a carico della societa' e accantonamento  TFR.
Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro  dipendente
(bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.)  vanno  indicate
nelle relative colonne, specificando in  nota  la  parte  erogata  in
virtu' del rapporto di amministrazione e la parte erogata  in  virtu'
del rapporto dipendente. 
  Nella colonna (2) i «Compensi per  la  partecipazione  a  comitati»
sono indicati secondo un criterio  di  competenza  e  possono  essere
indicati a livello aggregato. In  nota  e'  fornita  indicazione  dei
comitati  di  cui  l'amministratore  fa   parte   e,   in   caso   di
partecipazione a piu' comitati, il compenso che riceve per ognuno  di
essi. 
  Nella colonna (3), sezione «Bonus e altri incentivi», sono  incluse
le quote di retribuzioni  maturate  (vested),  anche  se  non  ancora
corrisposte,  nel  corso  dell'esercizio  per  obiettivi   realizzati
nell'esercizio stesso, a fronte di piani di  incentivazione  di  tipo
monetario.  L'ammontare  e'  indicato   per   competenza   anche   se
l'approvazione del bilancio non si e' ancora realizzata e  anche  per
la parte del bonus eventualmente soggetta a differimento.  In  nessun
caso sono inclusi i valori delle stock-option assegnate o  esercitate
o di altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore  corrisponde
alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 2B  e
4, riga (III). 
  Con riguardo alla colonna (3), sezione «Partecipazione agli utili»,
l'ammontare e' indicato per competenza anche  se  l'approvazione  del
bilancio  e  la  distribuzione  degli  utili  non  si   sono   ancora
realizzati. 
  Nella colonna (4) «Benefici non monetari» e' indicato il valore dei
fringe  benefit  (secondo  un  criterio  di  imponibilita'   fiscale)
comprese  le  eventuali  polizze  assicurative  e  i  fondi  pensione
integrativi. 
  Nella colonna (5) «Altri compensi» sono  indicate  separatamente  e
secondo un  criterio  di  competenza  tutte  le  eventuali  ulteriori
retribuzioni derivanti da altre prestazioni  fornite.  In  nota  sono
fornite informazioni su eventuali prestiti,  pagamenti  anticipati  e
garanzie, concessi dalla societa'  o  da  societa'  controllate  agli
amministratori   esecutivi   e   al   presidente    dell'organo    di
amministrazione, nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle  particolari
condizioni (difformi da quelle di mercato o da quelle applicabili  in
forma standardizzata a  categorie  di  soggetti),  rappresentino  una
forma di remunerazione indiretta. 
  Nella colonna (6) «Totale» sono sommate le voci da (1) a (5). 
  Nella colonna (7) «Fair value dei compensi equity» e'  indicato  il
fair value alla data  di  assegnazione  dei  compensi  di  competenza
dell'esercizio  a  fronte  di  piani  di  incentivazione  basati   su
strumenti  finanziari,   stimato   secondo   i   principi   contabili
internazionali  (4)  .  Tale  valore  corrisponde  alla  somma  degli
importi indicati alla colonna 16, riga III, della Tabella  2  e  alla
colonna 12, riga III, della Tabella 3A. 
  Nella colonna (8) «Indennita' di fine carica o  di  cessazione  del
rapporto di lavoro» sono indicati i compensi maturati, anche  se  non
ancora  corrisposti,  per  cessazione  delle   funzioni   nel   corso
dell'esercizio finanziario considerato, con riferimento all'esercizio
nel corso del  quale  e'  intervenuta  l'effettiva  cessazione  della
carica.  E'  indicato  altresi'  il  valore  stimato   dell'eventuale
corresponsione di  benefici  non  monetari,  l'importo  di  eventuali
contratti di consulenza e per impegni di non  concorrenza.  L'importo
dei compensi per impegni di non  concorrenza  e'  indicato  una  sola
volta al momento in cui cessa la  carica,  specificando  nella  prima
parte della seconda sezione della relazione la durata dell'impegno di
non concorrenza e la data dell'effettivo pagamento. 
  Nella riga  (III)  sono  sommati,  per  ogni  colonna,  i  compensi
ricevuti dalla societa' che redige il bilancio e quelli ricevuti  per
incarichi svolti in societa' controllate e collegate.». 
 
__________ 

(1) Escluse le stock option che rientrano  nei  punti  relativi  alle
    componenti variabili. 

(2) Si rammenta che  nell'ambito  dell'autodisciplina,  le  norme  di
    comportamento del collegio  sindacale  di  societa'  quotate  del
    Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
    contabili raccomandano, tra l'altro, ai  sindaci  di  trasmettere
    alla societa', in vista del rinnovo del  collegio  sindacale,  un
    documento riepilogativo delle attivita' espletate,  indicando  il
    tempo e le risorse richiesti, in modo da consentire ai soci e  ai
    candidati sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto
    (cfr. norma Q.1.6, "Retribuzione"). 

(3) Si rammentano i criteri per l'assegnazione  delle  indennita'  in
    caso di scioglimento anticipato  del  rapporto  previsti  per  le
    societa' bancarie e assicurative  dalle  relative  discipline  di
    settore e quanto previsto in materia dall'art. 6  del  Codice  di
    autodisciplina delle societa' quotate. 

(4) Tale voce non si riferisce all'intera  assegnazione  di  compensi
    equity effettuata nel corso dell'esercizio, ma solo alla parte di
    essa rilevata in bilancio, in applicazione dei principi contabili
    che impongono di tener  conto  del  periodo  di  maturazione  dei
    diritti stessi, ripartendo  il  relativo  costo  nel  periodo  di
    vesting.