LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF»), e successive modificazioni;
Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2017 (di seguito «SHRD 2»), che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di «Attuazione
della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto
riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli
azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, l'art. 2391-bis del
codice civile e alcune disposizioni del predetto TUF al fine di
consentire l'adeguamento della disciplina nazionale alla richiamata
normativa europea;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di «Attuazione
dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la
disciplina del sistema di governo societario»;
Visto l'art. 2391-bis, commi 1 e 2, del codice civile, che demanda
alla potesta' regolamentare della Consob la definizione di principi
generali al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza
sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate
realizzate da societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, direttamente o tramite societa' controllate;
Visto, in particolare, il nuovo terzo comma del richiamato articolo
del codice civile, introdotto dal decreto legislativo n. 49/2019, il
quale parimenti affida alla menzionata Autorita' l'individuazione in
via regolamentare di ulteriori aspetti di dettaglio della disciplina
al fine di conformare la normativa nazionale al mutato quadro di
derivazione europea e nazionale;
Visto il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni
con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del
12 marzo 2010 (di seguito, «Regolamento sulle operazioni con parti
correlate»), e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel
predetto regolamento alla SHRD 2 e alle previsioni nazionali di
recepimento contenute nel decreto legislativo n. 49/2019 nel
rispetto, ove opportuno, degli elementi di flessibilita' gia'
previsti dalla regolamentazione nazionale con l'obiettivo di
preservare, per quanto possibile, gli istituti previsti dall'attuale
disciplina;
Considerata, inoltre, l'opportunita' di valorizzare nell'ambito
delle modifiche regolamentari l'esperienza applicativa maturata
nell'attivita' di vigilanza;
Ravvisata ulteriormente l'esigenza di apportare una connessa
modifica nel regolamento recante norme di attuazione del TUF in
materia di mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre
2017 (di seguito, «Regolamento mercati»), e successive modificazioni,
con particolare riguardo ai termini per l'adeguamento ai requisiti di
governance prescritti dall'art. 16 del Regolamento mercati da parte
delle societa' quotate che vengono sottoposte a direzione e
coordinamento dopo la quotazione;
Considerata, altresi', l'esigenza di fornire agli operatori un
congruo periodo per l'adeguamento ai nuovi obblighi dettati nella
riformata disciplina;
Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e
degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento di
consultazione pubblicato in data 31 ottobre 2019, concernenti le
modifiche del regolamento sulle operazioni con parti correlate e del
Regolamento mercati;
Delibera:
Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo
2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate
1. Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con
parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e
successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) all'art. 3, comma 1:
i) nella lettera a), le parole «dall'allegato 1» sono
sostituite dalle seguenti: «dai principi contabili internazionali
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE)
n. 1606/2002»;
ii) nella lettera c), la parola «eventualmente» e' soppressa e
le parole «art. 13» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, comma 1,
lettera a)»;
iii) nella lettera h), secondo trattino, le parole «da societa'
di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «dal gestore»;
iv) nella lettera i), le parole «dalle sue parti correlate»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle parti correlate della
controparte»;
v) dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis)
«amministratori coinvolti nell'operazione» e «consiglieri coinvolti
nell'operazione»: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di
sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto
proprio o di terzi, in conflitto con quello della societa';»;
b) all'art. 4:
i) nel comma 1:
1) nella lettera a), dopo le parole «previste nell'allegato
3» sono aggiunte le seguenti: «, e le operazioni di importo esiguo
fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione
almeno della natura della controparte»;
2) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis)
stabiliscono le modalita' e i tempi con i quali gli amministratori o
consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con
parti correlate:
i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di
esenzione identificati ai sensi della lettera b) del presente comma,
almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L'invio
di tali informazioni e' effettuato su base almeno annuale;
ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di
esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e
concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi
ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera c), punto i);»;
ii) nel comma 8, dopo le parole «operazioni con le medesime»
sono aggiunte le seguenti: «e comunicano in modo tempestivo eventuali
aggiornamenti».
c) all'art. 5:
i) nel comma 3, primo periodo, le parole «nel Titolo II» sono
sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
ii) nel comma 5, le parole «pareri di amministratori o
consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti» sono sostituite
dalle seguenti: «pareri degli amministratori o consiglieri
indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art.
7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati
come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di
amministrazione» e dopo le parole «Con riferimento ai» e' inserita la
seguente: «predetti»;
iii) nel comma 6, secondo periodo, le parole «nel Titolo II»
sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
iv) nel comma 8, lettera b), le parole «come definite ai sensi
dell'art. 2427, secondo comma, del codice civile,» sono soppresse;
d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora un'operazione
con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato
ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo
riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi
della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dell'operazione;
b) l'indicazione che la controparte dell'operazione e' una
parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
c) la denominazione o il nominativo della controparte
dell'operazione;
d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza
identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), e
l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un
documento informativo ai sensi dell'art. 5;
e) la procedura che e' stata o sara' seguita per l'approvazione
dell'operazione e, in particolare, se la societa' si e' avvalsa di un
caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso
contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.»;
e) all'art. 7, comma 1:
i) nella lettera a), dopo le parole «delle relative condizioni»
sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere e' allegato al verbale
della riunione del comitato»;
ii) nella lettera b), dopo le parole «di propria scelta» sono
aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente
l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate
nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;
iii) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) che
nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora
l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli
amministratori coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione
sulla stessa;»;
iv) nella lettera g), primo periodo, le parole «nel Titolo II,»
sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II,»;
f) all'art. 8, comma 1:
i) nell'alinea, dopo le parole «lettere b), c),» e' inserita la
seguente: «d-bis),»;
ii) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati
siano coinvolti» e' inserita la seguente: «tempestivamente» e la
parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
iii) nella lettera c), dopo le parole «indipendenti non
correlati» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere e' allegato al
verbale della riunione del comitato»;
g) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme le
disposizioni dell'art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in
capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a) o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi
2 e 3 dell'allegato 2, le societa' quotate di minori dimensioni, le
societa' di recente quotazione e le societa' con azioni diffuse tra
il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di
maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di
minore rilevanza ai sensi dell'art. 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1
dell'allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del
presente comma le societa' quotate controllate, anche indirettamente,
da una societa' italiana o estera con azioni quotate in mercati
regolamentati.
2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai
sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio in cui la societa' non possa piu' qualificarsi come
societa' di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero
sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero
entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di
amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura
del medesimo esercizio, negli altri casi.»;
h) all'art. 11, comma 4, primo periodo, le parole «nel Titolo II»
sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
i) all'art. 13:
i) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano alle
operazioni deliberate dalle societa' e rivolte a tutti gli azionisti
a parita' di condizioni, ivi inclusi:
a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di
prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale
gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con
criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai
soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di
azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del testo unico.»;
ii) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del
presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo
esiguo identificate dalle societa' ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera a).»;
iii) nel comma 3:
1) nella lettera b):
al punto i), dopo le parole «politica di remunerazione»
sono aggiunte le seguenti: «approvata dall'assemblea»;
il punto iii) e' soppresso;
il punto iv) e' sostituito dal seguente: «la remunerazione
assegnata sia individuata in conformita' con tale politica e
quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni
discrezionali»;
2) nella lettera c), il punto i) e' sostituito dal seguente:
«le societa' comunicano alla Consob e agli amministratori o
consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con
parti correlate, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, la
controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno
beneficiato dell'esclusione nonche' le motivazioni per le quali si
ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni
equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi
elementi di riscontro;»;
iv) nel comma 6:
1) l'alinea e' sostituita dalla seguente: «Nei casi in cui
l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere
da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove
espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme
le disposizioni dell'art. 5 e la riserva di competenza a deliberare
in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma
1, lettera a), o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei
paragrafi 2 e 3 dell'allegato 2, applicabili alle operazioni di
maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse
in deroga a quanto disposto dall' art. 7 e dalle altre previsioni
dell'art. 8 e dell'allegato 2, a condizione che:»;
2) nella lettera a), dopo le parole «ragioni di urgenza» sono
inserite le seguenti: «tempestivamente e, comunque,»;
3) nelle lettere d), primo periodo, ed e), le parole «nel
Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo
II»;
l) l'allegato 1 e' abrogato;
m) all'allegato 2:
i) nel paragrafo 1.1:
1) nella lettera a), dopo le parole «relative condizioni»
sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere e' allegato al verbale
della riunione del comitato»;
2) nella lettera b), dopo le parole «di propria scelta» sono
aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente
l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate
nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) che
nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora
l'operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i
consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione
sulla stessa;»;
ii) nel paragrafo 2.1:
1) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati
siano coinvolti» e' inserita la seguente: «tempestivamente» e la
parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera c), dopo le parole «nella lettera b)» sono
aggiunte le seguenti: «. Tale parere e' allegato al verbale della
riunione del comitato»;
3) nella lettera d), secondo periodo, le parole «nel Titolo
II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
iii) nel paragrafo 2.2:
1) nella lettera a), dopo le parole «il consigliere di
gestione indipendente siano coinvolti» e' inserita la seguente:
«tempestivamente» e la parola «tempestivo» e' sostituita dalla
seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera b), dopo le parole «esperti indipendenti»
sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso consigliere di gestione o
comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti
tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4
dell'allegato 4»;
iv) nel paragrafo 3.1:
1) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati
siano coinvolti» e' inserita la seguente: «tempestivamente» e la
parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera c), dopo le parole «indipendenti di propria
scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica
preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle
relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;
3) nella lettera d), primo periodo, dopo le parole «indicato
nella lettera b).» sono inserite le seguenti: «Tale parere e'
allegato al verbale della riunione del comitato.»;
4) nella lettera e), le parole «nel Titolo II» sono
sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
5) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) che
nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati i
consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione
sulla stessa;»;
n) all'allegato 4:
i) nel paragrafo 2.4, il secondo trattino e' sostituito dal
seguente: «le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti
indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In
particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali
e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata,
le societa' da questa controllate, i soggetti che la controllano, le
societa' sottoposte a comune controllo nonche' gli amministratori
delle predette societa'; (ii) la societa', le societa' da questa
controllate, i soggetti che la controllano, le societa' sottoposte a
comune controllo nonche' gli amministratori delle predette societa',
prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto
come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono
state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.
Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite
allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;»;
ii) nel paragrafo 2.8, secondo periodo, dopo le parole «ovvero
si sono astenuti, specificando» sono inserite le seguenti: «in modo
dettagliato».