LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «TUF»); 
  Vista la delibera  n.  11971  del  14  maggio  1999,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Considerato che con l'art. 44-bis del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale», introdotto dalla legge di conversione 11  settembre  2020,
n. 120, sono state apportate alcune modifiche all'art.  1,  comma  1,
lettera w-quater.1), del  TUF,  concernente  la  definizione  di  PMI
applicabile alle societa' quotate; 
  Considerato che il citato intervento di riforma ha  eliminato,  dal
previgente testo dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del  TUF,
il riferimento al parametro del fatturato e la previsione secondo cui
la Consob  pubblica  l'elenco  delle  PMI  tramite  il  proprio  sito
internet «sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti»; 
  Considerato  che,  per  effetto  delle  anzidette   modifiche,   e'
necessario procedere a una revisione dell'art. 2-ter del  Regolamento
emittenti recante le disposizioni attuative della definizione di  PMI
contenuta nel TUF, come descritta nella  relazione  illustrativa  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
  Considerato  che  non   e'   necessario   sottoporre   a   pubblica
consultazione le modifiche apportate dalla presente delibera,  tenuto
conto che esse derivano dalle modifiche apportate al TUF dalla citata
legge di conversione del decreto-legge n. 76/2020 e dell'esigenza  di
dare  tempestiva  attuazione  in  sede   regolamentare   alla   nuova
definizione di PMI; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera n. 11971 del  14  maggio  1999  e  successive
  modificazioni 
 
  1. Nella  Parte  I  del  Regolamento  emittenti,  l'art.  2-ter  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 2-ter (Disposizioni attuative della definizione di PMI).  -
1. Ai fini dell'art. 1,  comma  1,  lettera  w-quater.1),  del  testo
unico, per l'acquisto della qualifica di PMI, la capitalizzazione  e'
corrispondente alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere
calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate  nel  corso
dell'anno; nel caso di quotazione di  piu'  categorie  di  azioni  si
considera la somma della capitalizzazione di  ciascuna  categoria  di
azioni; in  caso  di  societa'  le  cui  azioni  risultano  di  nuova
ammissione  alle  negoziazioni,  o  in  caso  di  sospensione   delle
negoziazioni, la capitalizzazione e' calcolata sulla base del periodo
di negoziazione disponibile. 
  2. Gli emittenti azioni: 
    a) comunicano  al  pubblico,  con  le  modalita'  indicate  dagli
articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies,  la  variazione  della
qualifica di PMI entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dalla
data del 31 dicembre; 
    b) riportano, nell'ambito della relazione sul governo  societario
e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-bis del testo unico,
le  informazioni  relative  all'acquisto  e  al  mantenimento   della
qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione. 
  3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima
volta l'ammissione alle  negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato
italiano delle proprie azioni, l'acquisto della qualifica di  PMI  e'
verificato  sulla  base  del  valore   della   capitalizzazione,   da
calcolarsi: 
    a)  come  media  fra  il  prezzo  massimo  e  il  prezzo   minimo
dell'offerta svolta  nell'ambito  del  processo  di  ammissione  alle
negoziazioni,  come  riportati  nel  prospetto  di  ammissione   alle
negoziazioni; 
    b) in assenza dell'offerta: 
      i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o 
      ii) in caso di azioni gia'  ammesse  alle  negoziazioni  su  un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione,
in base al valore della capitalizzazione  registrato  sulla  sede  di
negoziazione di provenienza. 
  Nei casi di cui alla lettera a), gli emittenti perdono la qualifica
di PMI qualora il valore della capitalizzazione e  risulti  superiore
alla soglia prevista dall'art. 1, comma 1, lettera  w-quater.1),  del
testo  unico,  nel  primo   anno   successivo   all'ammissione   alle
negoziazioni. 
  4. Entro il 31 gennaio la Consob pubblica sul proprio sito internet
l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della  capitalizzazione  da
essa calcolati.». 
  2. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione  I,  all'art.  121,
comma 3-bis, del Regolamento emittenti, le parole  «secondo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».