IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE;
Visto il decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, recante
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39;
Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto e'
finanziato dai contributi degli iscritti nel registro;
Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entita' dei contributi,
commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza, sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni recante il «Codice dell'amministrazione
digitale» (CAD);
Visti, in particolare, l'art. 7, comma l, lettera o), e l'art. 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia
e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di
revisione legale dei conti;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21
settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del
supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 144
e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, nonche' i
decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43,
attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del
2010;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, in materia di «Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche», che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di «accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento
elettronico»;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
Visto l'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre
2020, n. 120, che modifica l'art. 64, comma 2-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedendo l'accesso ai servizi in
rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono
identificazione informatica tramite SPID, nonche' tramite la carta di
identita' elettronica;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera f), del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre
2020, n. 120, che introduce all'art. 64-bis, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il comma 1-ter in base al quale «i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi
in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo»;
Ritenuto di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'entita'
del contributo annuale dovuto dagli iscritti nel registro dei
revisori legali nella misura di euro 35,00, comprensivo delle spese
di produzione degli avvisi di pagamento, a copertura dei costi
diretti e indiretti delle funzioni conferite al Ministero
dell'economia e delle finanze dall'art. 21 del decreto legislativo n.
39/2010;
Decreta:
Art. 1
Contributo annuale a carico degli iscritti
nel registro dei revisori legali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'entita' del contributo
annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali e'
determinato in euro 35,00.
2. L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di
produzione degli avvisi di pagamento, e' versato in unica soluzione
entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalita' di cui all'art.
2, e non e' frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione
nell'anno.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le
societa' di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A»
e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo
restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi
iscritti, i revisori legali e le societa' di revisione che in corso
d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori
legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire
dall'anno successivo a quello di iscrizione.
4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 puo' essere
aggiornato nella misura necessaria alla copertura del costo della
vigilanza. L'aggiornamento avra' effetto a decorrere dall'anno
successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare nei confronti
dei soggetti morosi i provvedimenti di cui all'art. 24-ter del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Sono dovuti, inoltre, gli
interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del
contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonche' gli
oneri amministrativi connessi alla correlata attivita' di recupero
del credito.