IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia»; Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli Uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del 2014; Vista la nota del 3 gennaio 2020 di Poste Italiane S.p.a.; Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di «Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante» che ha previsto, al comma 2, che le pubbliche amministrazioni debbano procedere ai pagamenti per emolumenti a qualsiasi titolo, di importo superiore ad euro 1.000,00, utilizzando esclusivamente strumenti elettronici; Considerato che l'art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nel recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso ai soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, titolari di pensione, o che siano titolari di pensione di inabilita' prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di eta' compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con piu' di sessanta anni di eta'; Considerato che il pagamento delle maggiorazioni economiche connesse all'applicazione dei citati benefici e' stato disposto a partire dal mese di novembre 2020; Preso atto che, in numerosi casi, le prestazioni di invalidita' civile erogate, in applicazione dell'art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, supereranno l'importo di euro 1.000,00, che costituisce, il limite per il pagamento in contanti fissato dall'art. 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011; Tenuto conto che la riscossione delle somme per le citate categorie avviene nella maggioranza dei casi a mezzo di delegato o di tutore e l'apertura di rapporti di conto corrente richiede in questi casi ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalle legge a tutela di tali soggetti; Ritenuto di dovere ridurre il numero degli spostamenti dei predetti soggetti presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l'IBAN al fine di limitare l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19; Rilevata l'opportunita' di assicurare, nell'immediato e nelle more dello svolgimento degli adempimenti idonei a consentire l'apertura di rapporti di conto corrente, la continuita' del pagamento di tali prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di novembre 2020 in favore dei soggetti fragili ai quali e' stato riconosciuto lo stato di disabilita'; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2020 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», in corso di registrazione agli organi di controllo; Ravvisata, la necessita', in ragione dell'attuale straordinaria situazione determinatasi nel territorio nazionale con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, di dover disporre l'ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello nelle more che entri in vigore il provvedimento di riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, onde consentirne l'operativita', stante l'impossibilita' di poter provvedere alle procedure di interpello di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 dicembre 2020; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale 1. Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni: a. di competenza del mese di gennaio 2021, e' anticipato dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021; b. di competenza del mese di febbraio 2021, e' anticipato dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021. 2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso. 3. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell'accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell'arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime. 4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilita' esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonche' le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.