Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio
2021 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo
coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020((pubblicato
nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 265 del 25 ottobre 2020)) per
contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del
25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al
presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. (( (Soppresso) )).
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di
fatturato ((di cui al comma 3)) ai ((soggetti che dichiarano di
svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 1)) che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
((che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente
percepito)), il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto
corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente
contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a
fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del
2020, il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa
presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la
((procedura telematica)) e il modello approvati con il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato: a)
per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia'
erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato
sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti
sia superiore a 5 milioni di euro ((nel periodo d'imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto)), il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al
comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del
2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e
sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di
cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando
le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli
importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche ((e di 2.000))
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze
di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione
((del presente articolo)).
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77.
((14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai
codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e
pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza
cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario
di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo
perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un ulteriore 50
per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.
14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo
e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure
restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di
euro. Il contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate previa
presentazione di istanza secondo le modalita' disciplinate dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
comma 11.
14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis,
per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto
comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento del contributo a
fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al
comma 14-bis che svolgono come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati
nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per
cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza
trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020.
14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro
per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280
milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930
milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso)).