L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con modifiche nella legge n.  135  del  7  agosto  2012,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione
dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni  private  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti  per
la crescita del Paese»; 
  Visto il regolamento n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni,  recante  il  Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  dell'amministrazione
digitale; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto  il  regolamento  IVASS   n.   3   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'IVASS; 
  Visto il provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo  2017,  concernente
la digitalizzazione delle istanze e delle comunicazioni  relative  al
RUI, in modifica al Regolamento ISVAP n. 5  del  16  ottobre  2006  e
all'art. 183 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  -
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2  agosto  2018  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
distribuzione assicurativa e  riassicurativa  di  cui  al  Titolo  IX
(Disposizioni generali  in  materia  di  distribuzione)  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209 -  Codice  delle  assicurazioni
private e, in particolare, l'art. 44, comma 4, che prevede  l'obbligo
per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B  o  F  del  Registro
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi,  di  attestare,  mediante  comunicazione   presentata
all'IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del  contratto
di assicurazione della responsabilita'  civile  ovvero,  in  caso  di
contratto pluriennale,  la  conferma  dell'efficacia  della  relativa
copertura; 
  Visto il provvedimento  IVASS  n.  97  del  4  agosto  2020  e,  in
particolare, l'art. 4, comma 13, che abroga l'art. 44, commi 4  e  5,
del regolamento IVASS n. 40 del  2  agosto  2018,  e  l'art.  7,  che
prevede l'entrata in vigore del provvedimento al 31 marzo 2021; 
  Considerato che il presente provvedimento riveste  i  caratteri  di
indifferibilita' e urgenza derivanti dalla necessita' di ridurre  gli
oneri  organizzativi  a  carico  degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi in conseguenza dell'emergenza  sanitaria  legata  alla
pandemia da COVID-19; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'art. 6 del provvedimento IVASS n. 97 
                          del 4 agosto 2020 
 
  1. All'art. 6 (Disposizioni  transitorie),  dopo  il  comma  1,  e'
aggiunto il seguente: «1.bis Gli intermediari iscritti nelle  sezioni
A, B o F del registro applicano le disposizioni di  cui  all'art.  4,
comma 13 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021».