IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Viste le delibere del Consiglio dei ministri: del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19 e; del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 122 del citato decreto-legge n. 18/2020, il Commissario straordinario, nell'esercizio dei compiti assegnati, si puo' avvalere di soggetti attuatori e di societa' in house; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disciplinante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 20, che prevede l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria; Considerato, in particolare, che il comma 1 del citato art. 20 prevede che «il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che anno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni" di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita'. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positivita' al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilita'»; Considerato che il medesimo art. 20 prevede, altresi', che «Il Ministro per la salute puo' delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al Commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto»; Visto il decreto in data 30 ottobre 2020 con cui il Ministro della salute ha delegato, ai sensi delle richiamate disposizioni, al Commissario straordinario la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del suddetto servizio e ha previsto il trasferimento alla contabilita' speciale dello stesso Commissario delle risorse di cui al medesimo articolo; Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, recante misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19, e in particolare l'art 6 che ha disciplinato il predetto sistema; Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni (Sistema tessera sanitaria); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2020, denominato «Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19», pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'8 giugno 2020; Visto il decreto 3 giugno 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144, attuativo dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la trasmissione da parte degli operatori sanitari tramite il Sistema TS dei dati al Sistema di allerta Covid-19; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Considerato che il citato decreto ministeriale del 3 giugno 2020, ha previsto la designazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale responsabile esterno del trattamento dei dati da parte del Ministero della salute in qualita' di titolare degli stessi; Visto il documento di valutazione di impatto di cui al citato art. 6, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, il quale, tra l'altro, prevede i dati che l'operatore sanitario comunica tramite il Sistema tessera sanitaria alla piattaforma di cui al citato art. 6, comma 1 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con il provvedimento n. 273 del 17 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; Dispone: Art. 1 Definizioni Ai fini della presente ordinanza si intende per: a) «assistito», l'assistito SSN o SASN; b) «Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica», il Commissario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; c) «CUN» codice univoco nazionale, generato dal Sistema TS, che identifica univocamente a livello nazionale gli esiti dei test; d) «Decreto 3/6/2020», il decreto 3 giugno 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attuativo dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la trasmissione da parte degli operatori sanitari tramite il Sistema TS dei dati al Sistema di allerta COVID-19; e) «Immuni», il Sistema di allerta COVID-19 previsto dall'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 costituito dalla applicazione mobile (App) e dalla componente di backend, la cui titolarita' e' del Ministero della salute; f) «medici», i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e i medici SASN; g) «operatore sanitario», l'operatore del Dipartimento di prevenzione della ASL autorizzato ad accedere al Sistema TS nonche' i supervisori degli operatori telefonici del call center Immuni; h) operatore telefonico: operatore che risponde al servizio di cui all'art 20 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020; i) OTP «One Time Password», ovvero il codice monouso di durata temporale limitata e in nessun modo riconducibile all'interessato, presente sull'interfaccia dell'applicazione Immuni, e che compare all'interno di «Impostazioni» -› «Segnala la positivita'»; j) «Portale del Sistema TS», il portale www.sistemats.it; k) «Sistema TS», il sistema informativo di cui e' titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; l) «SAR», il Sistema di accoglienza della regione o provincia autonoma attraverso il quale le strutture sanitarie trasmettono i dati verso il Sistema TS; m) «SSN», il Servizio sanitario nazionale; n) «SASN», il Servizio di assistenza sanitaria per il personale navigante; o) «test», test molecolare per l'accertamento della positivita' al virus SARS-Cov-2, ovvero altre tipologie di test successivamente riconosciute dal Ministero della salute per l'accertamento della positivita'; p) «struttura sanitaria», struttura sanitaria pubblica, privata convenzionata con il SSN o privata accreditata con il SSN presso la quale e' stato eseguito il test; q) «TS-CNS», tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; r) «call center Ministero salute», il numero 1500; s) «call center Immuni», il numero 800912491 gestito dal Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica.