IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera s), primo
periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2020, il quale prevede che «le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, in modo che il 100 per cento delle attivita' siano svolte
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a
decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione
studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attivita'
didattica in presenza»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la nota prot. n. 28290 del 22 dicembre 2020, con la quale il
Ministero dell'istruzione ha rappresentato l'esigenza di «fissare
come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell'attivita' didattica
in presenza, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%,
in modo graduale»;
Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il
Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di
un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata
(Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento
inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno
scolastico 2020-2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione
con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, misure idonee a garantire la graduale riapertura in
sicurezza dell'attivita' didattica in presenza;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza al 50 per cento della
popolazione studentesca. La restante parte dell'attivita' e' erogata
tramite la didattica digitale integrata.