IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020,  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre  2004,  che
ha costituito la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre  2018,  che
ha  ricostituito  la   Commissione   consultiva   tecnico-scientifica
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre
1996, n. 648, istituito con il provvedimento della Commissione  unica
del farmaco  sopra  citato,  mediante  l'aggiunta  di  una  specifica
sezione concernente i medicinali che possono  essere  utilizzati  per
una o piu' indicazioni terapeutiche diverse  da  quelle  autorizzate,
contenente la lista costituente l'allegato 3, relativa ai farmaci con
uso  consolidato  nel  trattamento  delle   neoplasie   e   patologie
ematologiche; 
  Ritenuto opportuno specificare che  l'indicazione  terapeutica  del
medicinale  «Ciclosporina»,  gia'  inserita  nel  suddetto  elenco  e
relativa all'utilizzo nelle malattie autoimmuni gravi, include  anche
le polineuropatie disimmuni nell'adulto; 
  Considerato opportuno, altresi', limitare l'indicazione terapeutica
della «Ciclosporina» contenuta nella lista costituente  l'allegato  3
dell'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre
1996, n. 648, ai trattamenti di seconda linea di malattie  autoimmuni
gravi  nei  pazienti  adulti,  in   considerazione   delle   evidenze
provenienti dalla letteratura scientifica; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nelle riunioni del 16-18 e 23 settembre
2020 - stralcio verbale n. 30; 
  Ritenuto,  pertanto,  di   modificare   l'indicazione   terapeutica
relativa all'inserimento del  medicinale  «Ciclosporina»  nell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  per
l'utilizzo nelle malattie autoimmuni gravi; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella lista costituente l'allegato 3, relativa  all'uso  consolidato,
sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per  il
trattamento delle  neoplasie  e  patologie  ematologiche,  alla  voce
CICLOSPORINA, l'indicazione terapeutica viene modificata da «utilizzo
nelle malattie autoimmuni gravi» a «trattamento di seconda  linea  di
malattie autoimmuni gravi (comprese le polineuropatie disimmuni)  nei
pazienti adulti».