IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;
Visti il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n.
1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n.
714/2009 e (CE) n. 715/2009, il regolamento 1315/2013/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, e il regolamento
(Ue) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore
dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n.
1336/97/CE;
Viste la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico e la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del
15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita';
Viste la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE, e
la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Viste la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2009/140/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia
di reti e servizi di comunicazione elettronica, la direttiva
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa al servizio universale, la direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche, nonche' la direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante
attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione);
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche, ove gli elementi di rete di
comunicazione elettronica e le reti di accesso trovano una loro
identificazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riguardante
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, riguardante
l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante
attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunita';
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in particolare
l'articolo 4-bis, comma 4, che prevede che, fino alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal medesimo
articolo 4-bis, continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati
in attuazione delle norme previgenti;
Considerato che, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 4-bis
del decreto-legge n. 105 del 2019, con l'entrata in vigore del
presente decreto, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal predetto
decreto-legge n. 105 del 2019, cessa di avere efficacia il decreto
del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85;
Ritenuta la sussistenza di peculiari ragioni di urgenza che
inducono a non procedere alla richiesta di parere del Consiglio di
Stato, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
21 del 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista l'informativa resa al Consiglio dei ministri, nella riunione
del 23 dicembre 2020;
Sulla proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore energetico
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito
denominato: «decreto-legge», gli attivi di rilevanza strategica nel
sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche
di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali,
elencate al comma 2.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:
a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni
di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
nonche' gli impianti di stoccaggio del gas;
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas
da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL
onshore e offshore;
c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi
impianti di controllo e dispacciamento;
d) attivita' di gestione e immobili fondamentali connessi
all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti
lettere a), b) e c).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988,
Supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012, n. 63,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
maggio 2012, n. 111.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dall'art.
4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i
quali i decreti possono comunque essere adottati, sono
individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli
necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e
l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i
rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga all'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro
trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque
essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica
in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza
e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla
sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e
alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i
rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,
ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui
all'art. 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo,
nei settori di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'art. 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'art. 3 del
presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami
di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione
degli stessi a titolo di garanzia, e' notificato, entro
dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa
impresa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere
dell'assemblea o degli organi di amministrazione
concernenti il trasferimento di societa' controllate che
detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato
da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di
essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione
degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di
societa' controllate che detengono i predetti attivi,
ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede
sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia
data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il
cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'art. 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo
modificato dall'art. 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro
quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del
Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto. Qualora
si renda necessario richiedere informazioni alla societa',
tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al
ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese
entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda
necessario formulare richieste istruttorie a soggetti
terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non
sospendono i termini. In caso di incompletezza della
notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal
presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o
degli elementi che la integrano. Fino alla notifica e
comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente
comma e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o
dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal
presente comma l'operazione puo' essere effettuata. Il
potere di veto di cui al comma 3 e' espresso nella forma di
imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o
gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato
realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio
per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato
dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, unitamente ad ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui
l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'art.
122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o
previsti dall'art. 2341-bis del codice civile. Salvo che il
fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita'
previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di
notifica di cui al presente comma e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per
cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio.
5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma
3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi
2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per "soggetto esterno
all'Unione europea» si intende:
a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilita;
b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
e che risulti controllata, direttamente o indirettamente,
da una persona fisica o da una persona giuridica di cui
alla lettera a);
c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
qualora sussistano elementi che indichino un comportamento
elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui
al presente decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente
di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti
interessi. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo
periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.
Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a
soggetti terzi successive alla prima non sospendono i
termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano. In casi eccezionali di rischio
per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili
attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo
periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa
procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e,
successivamente, fino al decorso del termine per
l'eventuale esercizio del potere di opposizione o
imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione
rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini,
l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia
esercitato nella forma dell'imposizione di impegni
all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il
periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti
di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli
impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione
l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Le
deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente
controllato dall'amministrazione pubblica, compresi
organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono
a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei
ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri
speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le
notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente
trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al
Ministero dell'economia e delle finanze.
8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza
della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale
scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.».
- Il regolamento 2019/452/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro
per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2019, n.
L 79 I.
- Il regolamento n. 347/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per
le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.
- Il regolamento n. 1315/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348.
- Il regolamento n. 283/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per
le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di
telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2014, n. L 86.
- La direttiva n. 2012/34/UE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno
spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 34.
- La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre
1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', e'
pubblicata nella G.U.C.E. 25 ottobre 1996, n. L 272.
- La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2003/54/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
agosto 2009, n. L 211.
- La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
agosto 2009, n. L 211.
- La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti
di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002,
n. L 108.
- La direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle
direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
dicembre 2009, n. L 337.
- La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La direttiva 2002/58/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201.
- La direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337.
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio
2015.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2011, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, Supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000:
«Art. 9 (Definizione di rete nazionale di gasdotti e di
rete di trasporto regionale). - 1. Si intende per rete
nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti
ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed
esportazione e relative linee collegate necessarie al loro
funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti
collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti funzionali
direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori
connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo
aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di
un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti
di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti
l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza
regionale.
1-bis. Possono essere classificati come reti facenti
parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i
gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che
soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili
hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una
rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.».
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18
(Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita'), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, Supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
(«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272
del 20 novembre 2019.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4-bis del
citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
«Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica). - (Omissis).
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui ai commi 1 e 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente
articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti
adottati in attuazione delle norme previgenti modificate
dal presente articolo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo
2014, n. 85 (Regolamento per l'individuazione degli attivi
di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'art. 2, comma
1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, si veda nelle note alle premesse.