IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e),  e  comma  4
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n.  28951  del  12  novembre
2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015 e n. 1192 del 22 gennaio 2016; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Calabria riguardanti  il  trasferimento
di immobili statali ai comuni della Provincia di Catanzaro (CZ): 
    protocollo n. 2014/13737 del 9 settembre  2014,  rettificato  con
provvedimento protocollo n. 2018/19159 del 15 novembre 2018,  con  il
quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Badolato,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
fabbricato per i senza  tetto  del  terremoto  10-11  maggio  1947  -
Magazzini commerciali»; 
    protocollo n. 2014/18032 del 20 novembre  2014,  rettificato  con
provvedimento protocollo n. 2018/19160 del 15 novembre 2018,  con  il
quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Isca sullo
Ionio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del
2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e  denominato
«Ex fabbricato costruito  per  le  famiglie  senza  tetto  -  Ufficio
postale di Isca Ionio Marina»; 
    protocollo n. 2014/14715 del 25 settembre 2014,  rettificato  con
provvedimento protocollo  n.  2018/19161  del  15  novembre  2018,  e
protocollo n. 2014/14716  del  25  settembre  2014,  rettificato  con
provvedimento protocollo n. 2018/19162 del 15 novembre  2018,  con  i
quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di  Lamezia
Terme, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del
2013,  gli  immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello   Stato   e
denominati, rispettivamente, «Ex alveo Torrente Bagni»  e  «Complesso
industriale e area asservita nel tratto dell'ex  alveo  del  Torrente
Bagni»; 
    protocollo n. 2014/13739 del 9 settembre  2014,  rettificato  con
provvedimento protocollo n. 2018/19166 del 15 novembre 2018,  con  il
quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Montauro,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
alveo Torrente Franco»; 
    protocollo n. 2014/16177 del 23  ottobre  2014,  rettificato  con
provvedimento protocollo n. 2018/19165 del 15 novembre 2018,  con  il
quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Soverato,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e  denominato  «Via
Lungomare Soverato Marina»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,   comma   7   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n.  13714/DGP-PBD
del 29 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                        al Comune di Badolato 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Badolato
(CZ) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Ex fabbricato per  i  senza
tetto del terremoto  10-11  maggio  1947  -  Magazzini  commerciali»,
meglio  individuato  nel  provvedimento   del   direttore   regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria protocollo n.
2014/13737  del  9  settembre  2014,  rettificato  con  provvedimento
protocollo n. 2018/19159 del 15 novembre 2018, a decorrere dalla data
del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  6.054,38
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Badolato. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  38.209,86,  sino  all'anno  2020  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2021,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 6.054,38.