IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   recante:   «Nuovo   codice   della   strada»,   e   successive
modificazioni, di seguito codice della strada; 
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,  che   disciplina   le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli; 
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t; 
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  codice  della
strada; 
  Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle
suddette  limitazioni  sia  da  parte  degli  operatori  addetti   al
trasporto  sia  degli  addetti  al  controllo  su  strada  sia  delle
autorita' preposte al rilascio delle  autorizzazioni  in  deroga,  si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive  su  tali
limitazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  da   ultimo
prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020; 
  Visto, da ultimo, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,  recante
«Misure urgenti connesse con la  proroga  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020,  22
marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio
2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020,  7  agosto  2020,  7  settembre
2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3  novembre
2020, con i quali sono state adottate misure urgenti  per  contenere,
gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19; 
  Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n.  147,
15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196,  21  maggio  2020,  n.
209, 5 giugno 2020, n. 232, 12 giugno 2020, n. 244, 4 novembre  2020,
n. 495, 26 novembre 2020, n. 532 e 4 dicembre 2020, n.  560,  recanti
la sospensione del calendario dei  divieti  di  circolazione  di  cui
all'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578,  per  i
giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26  aprile,
1º, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, 2, 7 e 14 giugno 2020, 8, 15, 22 e  29
novembre, 6,  8,  13,  20,  25,  26  e  27  dicembre  2020,  nonche',
limitatamente  ai  veicoli  che  effettuano  servizi   di   trasporto
internazionale di merci, sino a successivo provvedimento; 
  Preso atto della necessita'  di  adottare  il  decreto  recante  le
direttive in materia di divieti di  circolazione,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle  relative
disposizioni attuative; 
  Considerato che la  particolare  situazione  emergenziale  in  atto
potrebbe richiedere la sospensione dei divieti  di  circolazione  dei
mezzi pesanti, disposti nel presente  decreto,  nel  corso  dell'anno
2021; 
  Vista la nota della Direzione generale per  la  sicurezza  stradale
prot. n. 9098 del 15 dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  codice
della strada,  disciplina  i  divieti  di  circolazione  dei  veicoli
adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2021 particolarmente critici  per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2. 
  2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del
codice della strada, nonche' alle macchine agricole di  cui  all'art.
57 del medesimo codice. 
  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi'
ai  veicoli  eccezionali   ed   ai   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in
possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del  codice
della strada. 
  4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano  a
condizione che l'arrivo dall'estero  o  al  porto  si  verifichi  nel
giorno di divieto. 
  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le
esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di  eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada. 
  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 
  7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di
massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.