IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E M AN A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, recante legge di bilancio 2021
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dal seguente:
«8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le
seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2020,";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In vista di una
revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali,
l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni
rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000
euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";
3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».