IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 per l'attuazione e il coordinamento 
              delle misure di contenimento e contrasto 
               dell'emergenza epidemiologica COVID -19 
 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri: 
    del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato  dichiarato,  per  sei
mesi, lo stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
COVID-19 e 
    del 29 luglio 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020; 
    del 7 ottobre 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali   trasmissibili   e'   stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  e,  in  particolare,  l'art.  122,  che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  e'
nominato  un  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che  ne  definisce
funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art.  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 2  recante  disposizioni  per  il
«Riordino  della  rete  ospedaliera  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19»,  al  fine  di  rafforzare  strutturalmente   il   Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani  di
riorganizzazione,  predisposti  dalle  regioni   e   dalle   province
autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,
come quella da COVID-19 in corso; 
  Visti, in particolare, del predetto art. 2: 
    il comma 11, in ragione del quale  il  Commissario  straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
provvede all'attuazione dei  piani  di  riorganizzazione  della  rete
ospedaliera, nell'ambito dei poteri conferitigli  dall'art.  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    il comma 12, ai sensi del quale, per l'attuazione  del  Piano  di
cui sopra, il Commissario puo' delegare l'esercizio dei poteri a  lui
attribuiti ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  122  del
predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun Presidente  di
regione o  di  provincia  autonoma  che  agisce  conseguentemente  in
qualita'  di  commissario  delegato,  nel  rispetto  delle  direttive
impartite   e   delle   tempistiche   stabilite    dal    Commissario
straordinario; 
  Visto il Piano di riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  della
Regione Toscana, approvato con decreto del Ministero della salute del
15 luglio 2020  e  sua  successiva  rimodulazione  come  da  DGRT  n.
1393/2020, di cui  alla  presa  d'atto  del  Ministero  della  salute
dell'11 novembre 2020, registrata alla Corte dei  conti  in  data  20
novembre 2020; 
  Vista la richiesta del Presidente  della  Regione  Toscana  del  1°
ottobre 2020, di provvedere, in qualita' di «Commissario delegato», a
norma dell'art. 2, comma 12, del richiamato decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, all'attuazione delle opere  edilizie  ed  impiantistiche
strettamente necessarie per l'adeguamento  o  ristrutturazione  delle
aree mediche e per la separazione dei percorsi  e/o  ristrutturazione
delle aree di pronto soccorso; 
  Visto il contestuale impegno  a  coprire  con  proprie  risorse  le
eventuali spese eccedenti i limiti di spesa  indicati  dal  Ministero
della salute  per  tipologia  di  intervento,  indicando  le  risorse
effettivamente disponibili e ad osservare condizioni e oneri posti  a
carico del Commissario straordinario, del Ministro della salute o dei
«beneficiari finali»  dalla  Banca  europea  degli  investimenti,  in
relazione  al  prestito  concesso  al   Governo   italiano   per   il
finanziamento del Piano, come precisati negli articoli 3, 4 e  6  del
contratto di progetto sottoscritto il 30 luglio 2020; 
  Vista  la  successiva  documentazione  a  corredo,  inviata  il   9
settembre  2020,  concernente  la  pianificazione   operativa   degli
interventi, con il relativo  cronoprogramma,  comprendente  anche  il
piano della «governance»; 
  Vista la propria ordinanza n. 32 del 17 novembre 2020,  recante  la
nomina  del  Presidente  della  Regione  Toscana  quale   Commissario
delegato  per  l'attuazione   degli   interventi   finalizzati   alla
realizzazione delle opere previste nel piano regionale  summenzionato
e la conseguente delega all'esercizio dei poteri di cui all'art. 122,
comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  strettamente
necessari per l'attuazione delle opere  di  cui  in  premessa  e  del
successivo comma 2, nei limiti ivi indicati; 
  Preso atto della richiesta avanzata dal  Presidente  e  Commissario
delegato della Regione Toscana del 17 dicembre u.s., con la quale  lo
stesso Presidente chiede di «restituire  ed  annullare»  la  predetta
ordinanza n. 32/2020 «e quindi mantenere al Commissario straordinario
quanto previsto dalla legislazione vigente in  merito  all'attuazione
del Piano richiamato in premessa»; 
  Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuto, per quanto sopra, di dover revocare la propria  ordinanza
n.  32/2020  del  17  novembre  2020  e,  contestualmente,  di  dover
provvedere alla nomina  dei  «Soggetti  Attuatori»,  con  i  medesimi
criteri, contenuti prescrittivi ed effetti di  cui  all'ordinanza  n.
29/2020 del 9 ottobre 2020; 
  Revoca la propria ordinanza n. 32/2020 del 17 novembre 2020 e 
 
                               Nomina 
 
le aziende del Servizio sanitario nazionale di cui  all'unito  elenco
«Soggetti Attuatori» per l'attuazione, nelle strutture di  rispettiva
competenza, del Piano  di  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera
della Regione Toscana. 
  Ogni Soggetto Attuatore sara' tenuto a conformarsi  alle  direttive
che saranno a tal fine impartite dal  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
fermo restando sin d'ora che: 
    1. per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del
potenziamento della rete ospedaliera, nelle strutture  di  rispettiva
competenza, il Soggetto Attuatore avra' cura di: 
      a) trasmettere alla struttura commissariale, entro sette giorni
dalla data della presente  ordinanza,  per  il  tramite  del  proprio
referente regionale una «pianificazione operativa»  degli  interventi
contemplati nel piano  di  riorganizzazione  della  propria  regione,
successivamente  rimodulato,   per   le   strutture   di   rispettiva
competenza, con  indicazione  dell'andamento  temporale  del  singolo
intervento («cronoprogramma»), esponendo le  attivita'  da  porre  in
essere al fine della realizzazione dello stesso, incluse le attivita'
finalizzate al conseguimento delle  necessarie  autorizzazioni  e  di
svolgimento degli incarichi  professionali  eventualmente  necessari,
salvo conferma della pianificazione operativa degli  interventi  gia'
trasmessa dal Presidente della regione; 
      b)  ottenere,  relativamente  ai   lavori   da   eseguire,   le
autorizzazioni  amministrative  occorrenti,  in   coerenza   con   le
condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole
semplificazioni  ammesse  dalla  legge  (art.  2,   comma   13,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); 
      c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare: 
        I.   mediante   la   contrattualizzazione,   quale   stazione
appaltante di secondo  livello  nell'ambito  degli  «accordi  quadro»
definiti dal Commissario straordinario,  dell'esecuzione  dei  lavori
previsti dal piano regionale, nel termine di non oltre  dieci  giorni
dalla  comunicazione  delle  disponibilita'  offerte  dagli  «accordi
quadro», nonche', quando  occorrenti,  entro  lo  stesso  termine,  i
connessi   servizi   tecnico-professionali,   quali    progettazione,
verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento  della
sicurezza, collaudi; 
        II.  ovvero,  tramite  strutture   tecnico-manutentive   gia'
operanti a favore delle strutture di propria competenza sulla base di
contratti gia' stipulati e in vigore; 
      d) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti; 
    2. per la fornitura delle attrezzature medicali,  che  non  siano
state gia' acquisite o assegnate, e dei mezzi di  trasporto  previsti
nel piano di riorganizzazione, il Soggetto Attuatore  avra'  cura  di
acquisire,  quale  stazione  appaltante,  nell'ambito  dei  contratti
pubblici definiti dal Commissario straordinario, la  fornitura  delle
attrezzature medicali e  dei  mezzi  di  trasporto  previsti  per  le
strutture di rispettiva  competenza,  tenuto  conto  di  quelle  gia'
finora acquisite o assegnate in comodato gratuito, avendo cura di: 
      a) operare con le priorita' compatibili  con  il  completamento
delle opere di cui al punto 1); 
      b) operare nell'ambito delle risorse disponibili, calcolate  in
ragione di quelle  stabilite  dal  piano  di  ristrutturazione  della
rispettiva regione, come approvato dal Ministero della salute,  delle
forniture gia' acquisite o comunque  disponibili  e  delle  eventuali
compensazioni concordate con il Commissario straordinario; 
      c) assolvere i connessi obblighi di amministrazione e gestione,
come saranno espressamente indicati dal Commissario straordinario; 
    3. provvedere alla  puntuale  reportistica  delle  attivita',  in
coerenza con le esigenze di monitoraggio  e  controllo  demandate  ai
Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  finanze,  nonche'   al
Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal  Contratto
di progetto con BEI. Le modalita' di attuazione della reportistica  e
la disciplina dei trasferimenti finanziari sono definite con separato
«disciplinare sui flussi finanziari  e  sulla  rendicontazione  delle
spese». 
  La presente ordinanza e' immediatamente comunicata alla  Conferenza
Stato-regioni e alla Regione Toscana interessata. 
 
    Roma, 28 dicembre 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri