IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126  e  1127  dell'art.  1  che  disciplinano  l'attuazione  ed   il
monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione»  al  fine  di
integrare le esigenze di sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure
d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che,  ai  sensi  di  citati
commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione  nazionale  per  la
sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica
amministrazione»; 
  Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che
dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento
degli obiettivi  ambientali  previsti  dal  «Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione»  attraverso  l'inserimento,   nella   documentazione
progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle
clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Valutata l'opportunita'  di  ridurre  gli  impatti  ambientali  dei
contratti pubblici stipulati  per  l'esecuzione  delle  attivita'  di
ricondizionamento,  logistica  e  noleggio  di  dispositivi  tessili,
materasseria, indumenti ad alta visibilita' nonche'  dei  dispositivi
medici sterili e valutata altresi' l'opportunita'  di  valorizzare  e
promuovere i percorsi  di  qualificazione  ambientale  delle  imprese
dedite a tali attivita' per il tramite dei Criteri ambientali  minimi
di cui al citato art. 34 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50; 
  Valutato che l'attivita' istruttoria  per  la  predisposizione  dei
predetti nuovi Criteri  ambientali  minimi  e'  stata  improntata  al
conseguimento di vari obiettivi ambientali e ha previsto un  costante
confronto  con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti   e   la
condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con  il
Ministero dello sviluppo economico,  cosi'  come  prevede  il  citato
Piano d'azione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di
cui all'allegato 1, parte integrante  del  presente  decreto,  per  i
seguenti servizi: 
    a)  servizio  di  ricondizionamento,  logistica  e  noleggio   di
dispositivi tessili,  materasseria,  indumenti  ad  alta  visibilita'
nonche' dei dispositivi medici sterili; 
    b) servizio  di  ricondizionamento  e  logistica  di  dispositivi
tessili, materasseria, indumenti  ad  alta  visibilita'  nonche'  dei
dispositivi medici sterili.