IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Visto l'art. 229 («Misure per incentivare la mobilita' sostenibile») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali; connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto in particolare il comma 2-bis del citato art. 229, che dispone che «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti «de minimis»; Visto che, in applicazione del disposto di cui all'art. 229 comma 2-bis del decreto-legge n. 34/2020, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nell'ambito del titolo «Interventi in materia di autotrasporto» e' istituito il capitolo 1324 (Fondo destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria), sul quale sono iscritti, per l'anno 2020, 20 milioni di euro di competenza e di cassa; Considerato che le «perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» e la conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso; Ritenuto, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti; Considerato che la chiusura e la riapertura delle scuole hanno subito variazioni tra le diverse regioni o aree del Paese; Acquisita in data 23 novembre 2020 l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' per la ripartizione del contributo a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all'art. 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77. 2. Il contributo di cui al presente decreto e' destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.