IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto  l'art.   229   («Misure   per   incentivare   la   mobilita'
sostenibile») del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali; connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
  Visto in particolare il  comma  2-bis  del  citato  art.  229,  che
dispone che «Al fine di far  fronte  alle  esigenze  straordinarie  e
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  alla  conseguente
riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto
di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per  ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle  perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del  1997,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo
sono ripartite tra i  comuni  interessati.  All'onere  derivante  dal
presente comma, pari a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti
da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  7  ottobre  2020,
che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza  in  conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti
da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il regolamento (UE)n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 in materia di aiuti «de minimis»; 
  Visto che, in applicazione del disposto di cui all'art.  229  comma
2-bis del decreto-legge n. 34/2020, nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione,  gli  affari  generali  ed  il  personale,
nell'ambito del titolo «Interventi in materia  di  autotrasporto»  e'
istituito il capitolo 1324 (Fondo destinato ai comuni interessati per
ristorare le imprese esercenti  i  servizi  di  trasporto  scolastico
delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza  sanitaria),
sul quale sono iscritti, per l'anno  2020,  20  milioni  di  euro  di
competenza e di cassa; 
  Considerato  che  le  «perdite  di   fatturato   subite   a   causa
dell'emergenza  sanitaria»  e  la  conseguente   determinazione   del
contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi
di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con  gli  enti
locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso; 
  Ritenuto, pertanto, che la perdita  di  fatturato  sia  riferita  a
quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso
dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno  scolastico
2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro  prestazione  per  la
fornitura del servizio  di  trasporto,  come  previsto  da  contratto
concluso dalle  stesse  con  un  comune  che,  non  essendosi  potuto
eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto  ai
pagamenti; 
  Considerato che la chiusura e  la  riapertura  delle  scuole  hanno
subito variazioni tra le diverse regioni o aree del Paese; 
  Acquisita in  data  23  novembre  2020  l'intesa  della  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  n.  281  del  28
agosto 1997; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le
modalita' per la ripartizione del contributo a valere sulle  risorse,
pari a 20 milioni di euro, di cui  all'art.  229,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
con legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Il contributo di cui al presente decreto e' destinato ai  comuni
interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto
scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo  intercorso
dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno  scolastico
2019/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.