IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera  oo)  del  sopra
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre
2020, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti  nei  comprensori
sciistici; (...) A partire dal 7  gennaio  2021,  gli  impianti  sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e  delle
province  autonome  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico,
rivolte  a  evitare   aggregazioni   di   persone   e,   in   genere,
assembramenti»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la nota prot. n. 10104/COV19/CR del 30 dicembre 2020, con  la
quale la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  in
merito alla prevista  riapertura  degli  impianti  nelle  stazioni  e
comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, ha rappresentato  che
«allo stato attuale, causa anche il recente andamento  epidemiologico
a livello internazionale che  non  ha  agevolato  l'assunzione  delle
necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali  da
consentire  iniziative  e   azioni   programmabili   per   permettere
l'apertura degli impianti  il  giorno  7  gennaio»  e,  pertanto,  ha
chiesto di valutare la possibilita' di «ridefinire la data  stabilita
all'art. 1, comma 10, lettera oo)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021»; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del  richiamato  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il differimento del termine del 7 gennaio 2021, al  fine
di garantire la graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle
stazioni e comprensori sciistici; 
 
                              E m a n a 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2,
all'art. 1, comma 10, lettera oo)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il termine del 7 gennaio 2021
previsto per la riapertura degli impianti nei  comprensori  sciistici
agli  sciatori  amatoriali  e'  differito   al   18   gennaio   2021,
subordinatamente all'adozione di apposite linee  guida  validate  dal
Comitato tecnico-scientifico,  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  di  protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni.