IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera oo) del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; (...) A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Vista la nota prot. n. 10104/COV19/CR del 30 dicembre 2020, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in merito alla prevista riapertura degli impianti nelle stazioni e comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, ha rappresentato che «allo stato attuale, causa anche il recente andamento epidemiologico a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da consentire iniziative e azioni programmabili per permettere l'apertura degli impianti il giorno 7 gennaio» e, pertanto, ha chiesto di valutare la possibilita' di «ridefinire la data stabilita all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021»; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il differimento del termine del 7 gennaio 2021, al fine di garantire la graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle stazioni e comprensori sciistici; E m a n a la seguente ordinanza: Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il termine del 7 gennaio 2021 previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali e' differito al 18 gennaio 2021, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni.