IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera oo) del sopra
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2020, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti nei comprensori
sciistici; (...) A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle
province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico,
rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,
assembramenti»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la nota prot. n. 10104/COV19/CR del 30 dicembre 2020, con la
quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in
merito alla prevista riapertura degli impianti nelle stazioni e
comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, ha rappresentato che
«allo stato attuale, causa anche il recente andamento epidemiologico
a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle
necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da
consentire iniziative e azioni programmabili per permettere
l'apertura degli impianti il giorno 7 gennaio» e, pertanto, ha
chiesto di valutare la possibilita' di «ridefinire la data stabilita
all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, il differimento del termine del 7 gennaio 2021, al fine
di garantire la graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle
stazioni e comprensori sciistici;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2,
all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il termine del 7 gennaio 2021
previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici
agli sciatori amatoriali e' differito al 18 gennaio 2021,
subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal
Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento di protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni.