Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013, 
    Esaminata  la  documentata  domanda  presentata   dal   Consorzio
Pignoletto Emilia-Romagna, con sede in Zola Predosa (BO),  intesa  ad
ottenere la protezione della  DOP  dei  vini  «Emilia  Romagna»,  nel
rispetto della  procedura  di  cui  all'art.  4  del  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura  di  cui  agli  articoli  6  e  7  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, fatta  eccezione  per  la  riunione  di
pubblico accertamento in loco, pervista dall'art. 7 di detto decreto. 
    In particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole  della  Regione  Emilia
Romagna,  previa  adeguata  pubblicizzazione  della  domanda  e   del
disciplinare in questione sul Bollettino Ufficiale regionale; 
      non  e'  stato  possibile  tenere  la  riunione   di   pubblico
accertamento  in   loco,   a   causa   delle   restrizioni   connesse
all'emergenza  epidemiologica  COVID-19,   cosi'   come   da   ultimo
confermate con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  (convertito
dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Tuttavia, posto che la domanda
e' gia' stata adeguatamente pubblicizzata a livello regionale,  senza
che siano  pervenute  istanze  avverse,  e  che  sara'  ulteriormente
pubblicizzata a livello  nazionale  per  un  periodo  di  60  giorni,
nonche' considerato che allo stato attuale non e' possibile prevedere
l'entita' e le modalita' applicative  delle  future  misure  connesse
all'emergenza epidemiologica in questione,  d'intesa  con  il  citato
soggetto richiedente e con la Regione Emilia Romagna e nell'interesse
dei produttori interessati, si e' convenuto di dar  seguito  all'iter
procedurale,  con  particolare  riguardo  agli  adempimenti  ed  alle
tempistiche connesse alla successiva procedura comunitaria; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP ed IGP, di cui all'art. 40 della legge n. 238/2016, espresso
nella riunione del 15  dicembre  2010,  nell'ambito  della  quale  il
citato  Comitato  ha  approvato  la  proposta  del  disciplinare   di
produzione della DOP dei vini «Emilia Romagna»; 
    Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  7  novembre  2012,  alla  pubblicazione   dell'allegata
proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Emilia Romagna» . 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di  disciplinare
di produzione, in regola con le disposizione  contenute  nel  Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642  «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al   Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI  IV,  Via  XX
Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della predetta proposta.