Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, con sede in Zola Predosa (BO), intesa ad ottenere la protezione della DOP dei vini «Emilia Romagna», nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, fatta eccezione per la riunione di pubblico accertamento in loco, pervista dall'art. 7 di detto decreto. In particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia Romagna, previa adeguata pubblicizzazione della domanda e del disciplinare in questione sul Bollettino Ufficiale regionale; non e' stato possibile tenere la riunione di pubblico accertamento in loco, a causa delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, cosi' come da ultimo confermate con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, (convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Tuttavia, posto che la domanda e' gia' stata adeguatamente pubblicizzata a livello regionale, senza che siano pervenute istanze avverse, e che sara' ulteriormente pubblicizzata a livello nazionale per un periodo di 60 giorni, nonche' considerato che allo stato attuale non e' possibile prevedere l'entita' e le modalita' applicative delle future misure connesse all'emergenza epidemiologica in questione, d'intesa con il citato soggetto richiedente e con la Regione Emilia Romagna e nell'interesse dei produttori interessati, si e' convenuto di dar seguito all'iter procedurale, con particolare riguardo agli adempimenti ed alle tempistiche connesse alla successiva procedura comunitaria; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 40 della legge n. 238/2016, espresso nella riunione del 15 dicembre 2010, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Emilia Romagna»; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Emilia Romagna» . Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.