IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile  2008,  n.  110,
recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima
di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge
n. 296/2006; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 23  aprile  2008,
n. 100 «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato
raggiungimento dell'obbligo di immissione in  consumo  di  una  quota
minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2,  della
legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art. 1,  comma
368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra  l'altro,  regimi
di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti; 
  Visto   l'art.   34   «Disposizioni   per   la   gestione   e    la
contabilizzazione dei  biocarburanti»  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, recante  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese,
convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134,  che
ha modificato l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
  Visto il comma 5-sexies dell'art.  33  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28 e  successive  modificazioni,  che  prevede  che  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative  e  gestionali
assegnate  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  cosi'   come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo  economico,  che  le
esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.a.; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n.  55,  di  attuazione
della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva  98/70/CE,  per
quanto  riguarda  le  specifiche   tecniche   relative   a   benzina,
combustibile diesel e gasolio, che introduce un meccanismo  inteso  a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e modifica
la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e
abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  del  23  gennaio   2012,   sul   sistema   nazionale   di
certificazione per  biocarburanti  e  bioliquidi,  emanato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 6, lettera a) del  decreto  legislativo  31  marzo
2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle  politiche   agricole
alimentari e  forestali,  del  13  febbraio  2013,  che  modifica  le
specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti  ai  fini
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una
quota minima di biocarburanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2013,
sugli oneri gestionali e relative modalita' di versamento al  Gestore
dei servizi energetici GSE S.p.a. per l'effettuazione delle attivita'
operative e gestionali in materia di biocarburanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
del  5  dicembre  2013,  recante  modalita'  di  incentivazione   del
biometano immesso nella rete del gas naturale; 
  Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23  dicembre  2013,
n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21  febbraio  2014,
n. 9, recante interventi urgenti di  avvio  del  piano  «Destinazione
Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas,  per
la riduzione dei  premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure  per  la
realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO   2015,   che   apporta
modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
e nuove disposizioni per il  sistema  di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non
regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il
Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art.  33,  comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si  provvede  a
aggiornare le condizioni, i criteri  e  le  modalita'  di  attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti; 
  Visti gli articoli 25 e 30-sexies, comma  1  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni  urgenti  per  il  settore
agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l'efficientamento   energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo
delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti
derivanti  dalla  normativa  europea»,  che  apportano  modificazioni
rispettivamente  in  materia  di  modalita'  di  copertura  di  oneri
sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. ed in materia
di  obbligo  di  immissione  in  consumo  di  biocarburanti,  ed   in
particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 15, del  decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con  la  legge
21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota
minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, e la sua ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse
tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, e  che  con  le
stesse   modalita'   si   provvede   ad   effettuare   i   successivi
aggiornamenti; 
  Visto l'art. 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  116,
che dispone che con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui  all'art.
33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  da
emanare  entro  il  15  novembre  2014,  sono  fissate  le   sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento degli obblighi stabiliti con  il  decreto  di  cui  al
comma 1 dello stesso art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.
116; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  10
ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri  e  delle
modalita' di attuazione dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1,
dell'art.  30-sexies  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   91,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Visto in particolare  il  comma  4  dell'art.  3  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con  il  quale
si stabilisce che il Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Comitato biocarburanti, puo' adeguare, con proprio decreto da emanare
entro l'anno antecedente  a  quello  di  riferimento  e  con  cadenza
biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione  in  consumo
stabilite al comma 3, relativamente  ai  biocarburanti,  a  decorrere
dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati,  a  decorrere  dall'anno
2018, per tener conto dello  sviluppo  tecnologico,  della  effettiva
disponibilita' di tali biocarburanti sul mercato, degli  investimenti
in atto nel settore e dello sviluppo delle  altre  forme  di  energia
rinnovabile utilizzabili nei trasporti. 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  20  gennaio
2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato  raggiungimento
dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di  una  quota  minima  di
biocarburanti,  ai  sensi  del  comma  2,  dell'art.  30-sexies   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in  legge  11  agosto
2014, n. 116»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i  metodi  di
calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva
98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
diesel  e  la  direttiva  2009/28/CE,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  dicembre
2017, recante  «Modifica  delle  percentuali  minime  di  obbligo  di
immissione  in  consumo   relativamente   ai   biocarburanti   e   ai
biocarburanti avanzati»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  2
marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli  altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  14  novembre  2019,  recante  «Istituzione   del   sistema
nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti  e
dei bioliquidi»; 
  Visto la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da  fonti  rinnovabili  (rifusione)  ed  in  particolare
l'art. 25 sull'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore
dei trasporti; 
  Ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento di cui  comma  4,
dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10
ottobre 2014, per  tener  conto  dello  sviluppo  tecnologico,  della
effettiva disponibilita' dei biocarburanti convenzionali  e  avanzati
sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello  sviluppo
delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti; 
  Considerata la scarsa efficacia  della  norma  sullo  sviluppo  dei
biocarburanti avanzati liquidi di cui all'art. 7 del citato decreto 2
marzo 2018, a causa delle mutate condizioni di mercato e dei relativi
prezzi dei biocarburanti avanzati e dei carburanti fossili; 
  Acquisito  il  parere  positivo  del  Comitato  tecnico  consultivo
biocarburanti  di  cui  all'art.  33,  comma  5-sexies  del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua  seduta  del  23  novembre
2020 e  da  ultimo  nella  successiva  seduta  straordinaria  del  30
dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 10 ottobre 2014 
 
  1. All'art. 2, comma 1,  il  primo  periodo  della  lettera  j)  e'
sostituito dal seguente: «quota massima  di  certificati  rinviabili:
separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma
3, lettere a), b), c) e d), numero massimo di certificati che ciascun
soggetto  obbligato  o  produttore   di   biometano   puo'   rinviare
esclusivamente al secondo anno successivo a quello di  immissione  in
consumo.». 
  2. All'art. 2, comma 1, lettera l), le parole «separatamente per  i
biocarburanti,  per  il  biometano   avanzato   e   per   gli   altri
biocarburanti avanzati diversi dal biometano  riportati  all'allegato
4» sono sostituite con le parole «separatamente per le diverse  quote
d'obbligo di cui all'art. 3, comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
riportati nell'allegato 4.». 
  3. All'art. 2, comma 1, e' aggiunta in fondo la  seguente  lettera:
«m) decreto ministeriale 2 marzo 2018:  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018.». 
  4. L'art. 3, comma 3, e' sostituito dal seguente:  «I  quantitativi
minimi  di  biocarburanti  e  biocarburanti  avanzati  da   immettere
complessivamente in consumo ai fini del  rispetto  dell'obbligo  sono
calcolati sulla base della seguente formula: 
  Obbligo complessivo 
    Bio = Q% x Bt 
  dove: 
    Bio si intende il  quantitativo  minimo  annuo  di  biocarburanti
inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da  immettere  in  consumo
nel corso dello  stesso  anno  solare  di  immissione  di  benzina  e
gasolio; 
    Q% si intende la quota minima  di  biocarburanti  inclusi  quelli
avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente  in
consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali: 
      anno 2015 = 5,0% di biocarburanti; 
      anno 2016 = 5,5% di biocarburanti; 
      anno 2017 = 6,5% di biocarburanti; 
      anno 2018 = 7,0% di biocarburanti; 
      anno 2019 = 8,0% di biocarburanti; 
      anno 2020 = 9,0% di biocarburanti; 
      dall'anno 2021 = 10,0% di biocarburanti; 
    Bt si intende il contenuto  energetico,  espresso  in  Gcal,  del
quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un
determinato anno, da utilizzare come base di  calcolo  e  determinato
sulla base della seguente formula: 
      Bt = (Pb x Xb) + (Pg x Yg), 
    dove per: 
      Pb si intende il  potere  calorifico  inferiore  della  benzina
espresso in Gcal/tonn; 
      Xb si intende il quantitativo, espresso  in  tonnellate,  della
benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento; 
      Pg si  intende  il  potere  calorifico  inferiore  del  gasolio
espresso in Gcal/tonn; 
      Yg si intende  il  quantitativo,  espresso  in  tonnellate,  di
gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento. 
  L'obbligo complessivo e' suddiviso nelle seguenti quote: 
    a) obbligo biometano avanzato D.M. 2 marzo 2018: 
      Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 = 0,75 x Q%av. D.M. 2 marzo 2018 x
Bt; 
    b) obbligo altri biocarburanti avanzati D.M. 2 marzo 2018: 
      Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 =  0,25  x  Q%av.  D.M.  2
marzo 2018 x Bt; 
    c) obbligo altri biocarburanti avanzati: 
      Bioaltri bioc. av. = Q%altri bioc. av. x Bt; 
    d) obbligo tradizionale: 
      Biotradizionale = Bio - Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 - Bioaltri
bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 - Bioaltri bioc. av ; 
  dove per: 
    Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 si intende  il  quantitativo  minimo
annuo di  biometano  avanzato  incentivato  ai  produttori  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, espresso in  Gcal,
da immettere in  consumo  nel  corso  dello  stesso  anno  solare  di
immissione di benzina e gasolio; 
    Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 si intende  il  quantitativo
minimo  annuo  di  biocarburanti  avanzati  diversi  dal   biometano,
espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno
solare di immissione di benzina e gasolio; 
    Bioaltri bioc. av. si intende il  quantitativo  minimo  annuo  di
biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso  in  Gcal,  da
immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione
di benzina e gasolio; 
    Q%av.  D.M.  2  marzo  2018  si  intende  la  quota   minima   di
biocarburanti avanzati incentivata ai produttori ai sensi del decreto
ministeriale 2 marzo 2018,  espressa  in  percentuale,  da  immettere
obbligatoriamente in  consumo  in  un  determinato  anno  secondo  le
seguenti percentuali: 
      anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati; 
      anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati; 
      anno 2017 = 0% di biocarburanti avanzati; 
      anno 2018 = 06 % di biocarburanti avanzati; 
      anno 2019 = 0,8% di biocarburanti avanzati; 
      anno 2020 = 0,9% di biocarburanti avanzati; 
      anno 2021 = 2,0% di biocarburanti avanzati; 
      anno 2022 = 2,5% di biocarburanti avanzati; 
      dall'anno 2023 = 3,0% di biocarburanti avanzati; 
    Q%altri bioc. av si intende  la  quota  minima  di  biocarburanti
avanzati diversi dal biometano, espressa in percentuale, da immettere
obbligatoriamente in  consumo  in  un  determinato  anno  secondo  le
seguenti percentuali: 
      fino all'anno 2020 = 0% di biocarburanti avanzati; 
      anno 2021 = 0,5% di biocarburanti avanzati; 
      anno 2022 = 0,6% di biocarburanti avanzati; 
      dall'anno  2023  uguale  ai  valori  percentuali  definiti  con
successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Comitato biocarburanti.». 
  5. All'art. 3, comma 4, il  penultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Inoltre, con decreto del direttore generale competente del
MISE, sentito il Comitato  biocarburanti,  da  emanare  entro  l'anno
antecedente a  quello  di  riferimento,  puo'  essere  modificata  la
percentuale di ripartizione tra gli obblighi avanzati di cui all'art.
3, comma 3,  lettere  a)  e  b),  per  tener  conto  della  effettiva
disponibilita' ed economicita'  dei  diversi  tipi  di  biocarburanti
avanzati.» 
  6. L'art. 5, comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «Dall'anno  2018
l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di  cui  all'art.
3, comma 3: 
    lettera  a)  deve   essere   assolto   tramite   l'acquisto   dei
corrispondenti CIC  rilasciati  ai  produttori  per  l'immissione  in
consumo di biometano avanzato ai sensi  del  decreto  ministeriale  2
marzo 2018. Tale obbligo puo' essere assolto anche tramite meccanismi
di valorizzazione predeterminata dei  certificati  di  immissione  in
consumo da parte del GSE, di cui  al  decreto  ministeriale  2  marzo
2018, art. 6, comma 1, con o senza il ritiro del biometano avanzato e
con preadesione da parte dei soggetti obbligati; 
    lettera b) deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di
biocarburanti avanzati  diversi  dal  biometano.  Tale  obbligo  puo'
essere   assolto   anche   tramite   meccanismi   di   valorizzazione
predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte  del
GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 7, comma  1  e
con preadesione da parte dei soggetti obbligati; 
    lettera c) deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di
biocarburanti avanzati diversi dal biometano; 
    lettera  d)   deve   essere   assolto   immettendo   in   consumo
indifferentemente uno o piu' prodotti di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b) del presente decreto. 
  I soggetti obbligati che al 1° gennaio 2021 non risultano  aderenti
al meccanismo di valorizzazione  predeterminata  dei  certificati  di
immissione  in  consumo  da  parte  del  GSE,  di  cui   al   decreto
ministeriale 2 marzo 2018, art. 7, comma 1, hanno facolta' di aderire
al citato meccanismo  entro  il  28  febbraio  2021,  stipulando  gli
appositi contratti con il GSE.». 
  7. L'art. 5, comma 4 e' abrogato. 
  8.  L'art.  6,  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  fini
dell'assolvimento dell'obbligo tradizionale di cui all'art. 3,  comma
3, lettera d) i certificati hanno un valore unitario di 10  Gcal.  Ai
soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati di  cui  all'art.
3, comma 3, lettere a), b)  e  c),  i  certificati  hanno  un  valore
unitario di 5 Gcal.». 
  9. L'art. 7, comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Fatto  salvo
quanto previsto al comma 5, l'obbligo: 
    a) biometano avanzato decreto ministeriale 2 marzo 2018,  di  cui
all'art. 3, comma  3,  lettera  a),  e'  assolto  se  il  numero  dei
certificati relativi all'immissione in consumo di biometano  avanzato
nella disponibilita' di ciascun soggetto obbligato uguaglia o  supera
il numero definito dalla seguente formula: 
      Obbligo CICbmt av. D.M. 2 marzo 2018 = Biobmt av. D.M. 2  marzo
2018 /5; 
    in alternativa, tale obbligo puo' essere  assolto  anche  tramite
adesione al meccanismo di cui all'art. 6 del decreto  ministeriale  2
marzo 2018. 
    b) altri biocarburanti avanzati decreto ministeriale 2 marzo 2018
di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), e' assolto se il  numero  dei
certificati  relativi  all'immissione  in  consumo  di  biocarburanti
avanzati  diversi  dal  biometano  nella  disponibilita'  di  ciascun
soggetto  obbligato  uguaglia  o  supera  il  numero  definito  dalla
seguente formula: 
      Obbligo CICaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 =  Bioaltri  bioc.
av. D.M. 2 marzo 2018 /5; 
    in alternativa, tale obbligo puo' essere  assolto  anche  tramite
adesione al meccanismo di cui all'art. 7 del decreto  ministeriale  2
marzo 2018. 
    c) altri biocarburanti avanzati  di  cui  all'art.  3,  comma  3,
lettera  c),  e'  assolto  se  il  numero  dei  certificati  relativi
all'immissione in  consumo  di  biocarburanti  avanzati  diversi  dal
biometano nella disponibilita' di ciascun soggetto obbligato uguaglia
o supera il numero definito dalla seguente formula: 
      Obbligo CICaltri bioc. av. = Bioaltri bioc. av. /5; 
    d) tradizionale di cui  all'art.  3,  comma  3,  lettera  d),  e'
assolto se il numero dei certificati nella disponibilita' di  ciascun
soggetto  obbligato  uguaglia  o  supera  il  numero  definito  dalla
seguente formula: 
      Obbligo CICtradizionale = Biotradizionale /10. 
  Le suindicate quantita' vengono calcolate  mediante  arrotondamento
con criterio commerciale.». 
   10. All'art. 7,  comma  5  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Qualora, a seguito della verifica di cui al  comma  2,  un
soggetto obbligato disponga, per ciascuna  quota  d'obbligo,  di  cui
all'art. 3, comma 3, lettere a),  b),  c)  e  d),  di  un  numero  di
certificati inferiore al 100% dei rispettivi  obblighi  ma  superiore
alla soglia  di  sanzionabilita'  indicata  per  ciascun  anno  nella
tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto,  puo'  compensare
la quota residua esclusivamente nell'anno successivo.». 
  11. All'art. 7, comma 6, i  periodi  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: «I certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti
le rispettive quote di obbligo  avanzato  possono  essere  utilizzati
anche per assolvere l'obbligo tradizionale. Qualora tali  certificati
eccedano l'obbligo tradizionale,  possono  essere  rinviati  all'anno
successivo esclusivamente per coprire il citato obbligo.». 
  12. L'allegato 2 e' sostituito dal seguente: 
 
                             ALLEGATO 2 
                      Determinazione incentivo 
           in caso di utilizzo del biometano nel trasporto 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico