IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  in
materia di programmazione negoziata, e in particolare la  lettera  d)
recante la definizione di Patto territoriale; 
  Viste   le   delibere   del   Comitato   interministeriale    della
programmazione economica n. 29 del 21  marzo  1997,  n.  127  dell'11
novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000,  n.
83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad
oggetto la «Disciplina della programmazione negoziata»; 
  Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e  della
programmazione  economica  rivolto  ad   assicurare   trasparenza   e
pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi  alle  attivita'  di
assistenza  tecnica  e  di  istruttoria  dei  Patti  territoriali   e
contratti  d'area,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175; 
  Visto il decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  4  agosto  1997,
concernente le «Modalita' di pagamento da parte della Cassa  depositi
e  prestiti  delle   somme   destinate   all'attuazione   dei   Patti
territoriali e contratti d'area»; 
  Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175  ed  il  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile  2001
con  i  quali  le  competenze  relative  ai  Patti   territoriali   -
nell'ambito del piu' generale  trasferimento  degli  strumenti  della
programmazione  negoziata  -  sono  state  trasferite  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  (gia'  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica)  al  Ministero   dello
sviluppo economico (gia' Ministero delle attivita' produttive); 
  Visto  il  disciplinare  concernente  i  compiti  gestionali  e  le
responsabilita' del responsabile unico del  Contratto  d'area  e  del
soggetto responsabile del Patto territoriale, ai  sensi  dell'art.  2
del citato decreto n. 320/2000; 
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale    della
programmazione economica n. 26 del 25  luglio  2003,  in  materia  di
regionalizzazione dei Patti territoriali; 
  Vista la Convenzione per  la  gestione  in  service  relative  alla
regionalizzazione dei Patti territoriali stipulata tra  il  Ministero
della attivita' produttive e la Regione Campania  in  data  5  agosto
2005; 
  Vista la delibera di giunta regionale n. 450 del 27 settembre  2019
con  la  quale  la  Regione  Calabria  ha  approvato  lo  schema   di
Convenzione   per   la   gestione   in    service    relativa    alla
regionalizzazione dei Patti territoriali; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
giugno  2019,  n.  58,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019; 
  Visto l'art. 28, comma 1,  del  suddetto  decreto-legge  30  aprile
2019, n.  34,  che,  per  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti
relativi   alle   agevolazioni   concesse   nell'ambito   dei   Patti
territoriali e dei Contratti d'area di cui  all'art.  2,  comma  203,
lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  le  imprese
beneficiarie presentano  dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le
spese sostenute per la realizzazione dello stesso; 
  Considerato che, ai sensi del comma  1  del  citato  art.  28,  con
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  sono  individuati  i  contenuti
specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso  e
delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
  Considerato che il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  le
imprese  che  non  presentano  le  dichiarazioni  sostitutive   sopra
indicate, accerta, ai sensi  del  citato  art.  28,  comma  1,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto,  la
decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi  gia'
erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute; 
  Visto  che  l'art.  3  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 253, del 28 ottobre 2019, ha previsto il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del  medesimo  per  la
presentazione delle succitate dichiarazioni sostitutive; 
  Visti i decreti di approvazione dei Patti territoriali,  i  decreti
di approvazione degli esiti istruttori ed  i  successivi  decreti  di
impegno relativi alle imprese di cui all'elenco allegato; 
  Considerato che le imprese di cui all'Allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento,  non  hanno  presentato  le
dichiarazioni sostitutive sopra indicate; 
  Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni  per  procedere
all'adozione del  provvedimento  di  decadenza  nei  confronti  delle
imprese indicate nell'Allegato A); 
  Presa  visione  delle  visure  camerali  e   tenuto   conto   della
denominazione attuale delle imprese beneficiarie; 
  Ritenuto che, in applicazione della suddetta disposizione di legge,
non si procedera'  alla  notifica  del  presente  provvedimento  alle
singole  imprese,  ma  che  la  pubblicita'  sara'  assicurata  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del
24 gennaio  2014,  recante  il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino  a  direttore  generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
dello sviluppo economico avvenuta  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020,  registrato  dalla  Corte
dei conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005; 
  Ritenuto pertanto, necessario procedere all'emanazione del presente
provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Decadenza 
 
  1. Per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  e'  disposta  la
decadenza  dai  benefici  concessi  in  via  provvisoria,  ai   sensi
dell'art. 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, alle imprese  indicate  nell'Allegato  A),  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento, con  salvezza  degli  importi
gia' erogati sulla base dei costi e delle  spese  sostenute,  per  un
importo complessivo di euro 11.694.692,02. 
  2. Tali risorse, rivenienti dall'applicazione  delle  procedure  di
cui al presente decreto,  costituiscono  risorse  residue  dei  Patti
territoriali, ai sensi e  nei  limiti  dell'art.  28,  comma  3,  del
decreto-legge n. 34/2019 e sono utilizzate nel rispetto  del  vincolo
di destinazione stabilito dalla predetta disposizione.