IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal  decreto  n.  53
del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze, del 29  marzo  2012  recante:  «Modifica  al  regolamento  e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in  attuazione
dell'art. 17 , comma 10 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, di attuazione della direttiva  2001/83/CE  e  successive
modificazioni,  relativa  ad  un  Codice  comunitario  concernente  i
medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per  uso  umano  e
veterinario e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018
con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo
n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di Direzione  dell'ufficio
procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n.  257/2020  del  13  marzo  2020,
recante: "Conferma dei provvedimenti di delega" per  la  adozione  di
provvedimenti  di  classificazione  dei  medicinali  per  uso  umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art.  12,  comma
5, della legge 8 novembre 2012 n. 189", gia' conferita alla  dott.ssa
Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuita' e l'efficacia
dell'azione amministrativa dell'Agenzia; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con  il  quale
sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e
la valutazione dei vaccini per il trattamento del Covid-19; 
  Vista la circolare del Ministero della salute del  4  giugno  2020:
«Prevenzione  e  controllo  dell'influenza:  raccomandazioni  per  la
stagione 2020-2021»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
giugno 2020, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative  del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
dell'11 giugno 2020, n. 147; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma  1,  lettera  a),  e  comma  5,  che  ha
prorogato sino al 15 ottobre 2020  lo  stato  di  emergenza,  nonche'
l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze  del  Ministro
della salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020; 
  Visto il decreto-legge «Misure  urgenti  connesse  con  la  proroga
della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
Covid-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta Covid,
nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del  3  giugno
2020» approvato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il quale
nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga  dello  stato  di
emergenza al 31 gennaio 2021; 
  Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dell'AIFA:   «Elementi   di
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»; 
  Vista la approvazione del documento EMA/603909/2020 del 10 novembre
2020: «Health Threats and Vaccines Strategy COVID-pandemic Task Force
(ETF) recommendation on the start of  rolling  review  for  mRNA-1273
injection», con  la  quale  e'  stata  autorizzata  la  procedura  di
valutazione «Rolling  review»  (revisione  ciclica)  per  il  vaccino
Covid-19 Moderna a mRNA; 
  Vista la domanda presentata dalla societa' Moderna  Biotech  Spain,
S.L. titolare del vaccino COVID-19 Vaccine Moderna  (Vaccino  a  mRNA
anti Covid-19 - modificato a  livello  dei  nucleosidi)  in  data  16
novembre 2020 all'EMA, con la quale e' stata richiesta  la  procedura
di   «Rolling   review»    sui    dati    non    clinici    procedura
EMEA/H/C/005791/RR; 
  Vista la domanda presentata all'EMA dalla societa' titolare Moderna
Biotech Spain, S.L. in data 30 novembre 2020 di formale richiesta  di
autorizzazione all'immissione in commercio subordinata  a  condizioni
del vaccino denominato COVID-19 Vaccine Moderna (Vaccino a mRNA  anti
Covid-19 - modificato a livello dei nucleosidi); 
  Vista la decisione della Commissione  europea  n.  (2021)94  del  6
gennaio 2021 che autorizza l'immissione in  commercio  subordinata  a
condizioni del vaccino denominato COVID-19 Vaccine Moderna (Vaccino a
mRNA anti Covid-19 - modificato a livello dei nucleosidi); 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione tecnico-scientifico  (CTS)  di  AIFA  nella  seduta
straordinaria tenutasi in data 7 gennaio 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
  Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea della decisione della Commissione europea n. (2021)94  del  6
gennaio 2021, la confezione del seguente vaccino  per  uso  umano  di
nuova  autorizzazione,  corredata  di   numero   di   A.I.C.   n.   e
classificazione ai fini della fornitura: 
    COVID-19 Vaccine Moderna 
  descritta in dettaglio nell'Allegato alla  presente  determina,  di
cui costituisce parte integrante e'  collocata  in  apposita  sezione
della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012
n. 189, denominata classe «C(nn)», dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita'. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o alle limitazioni per quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed
efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore  HTA  ed
economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico  e
la data di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge
n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, la
collocazione nella classe «C(nn)»  di  cui  alla  presente  determina
viene meno automaticamente in caso  di  mancata  presentazione  della
domanda di classificazione in  fascia  di  rimborsabilita'  entro  il
termine di trenta giorni dal sollecito  inviato  dall'AIFA  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n.  158/2012  convertito
con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il
medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. 
  La presente determina entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2021 
 
                                              Il dirigente: Pistritto