IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visto  il  regio  decreto  9  gennaio   1927,   n.   147,   recante
«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»
e successive modificazioni, ed in particolare,  l'art.  35  rubricato
«Revisione delle patenti di abilitazione»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio  sanitario  nazionale»  e   successive   modificazioni,   in
particolare,  l'art.  7,  lettera  c),  che  demanda   alle   regioni
l'esercizio delle funzioni  amministrative  concernenti  i  controlli
sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165,  recante  «Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali», in particolare, il comma  1,  lettera  d),  a  tenore  del
quale:  «adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti»; 
  Visto il decreto dirigenziale 19 novembre  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 201, del 12 agosto  2020,  ultimo  in  materia,
concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione  alle
operazioni  relative  all'impiego  di  gas  tossici,   rilasciate   o
revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015; 
  Considerato che ai sensi del suindicato  regio  decreto  9  gennaio
1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia  e  conservazione»  dei  gas
tossici sono subordinati al conseguimento di apposita  autorizzazione
rilasciata dalla preposta autorita' competente sanitaria; 
  Considerato che gli  addetti  all'impiego  di  gas  tossici  devono
essere  persone  di  accertata  idoneita'  fisica  e  morale   e   di
riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di abilitazione
di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9  gennaio  1927,
n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle  operazioni  relative
all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il  superamento
di un esame articolato in prove orali e pratiche, come  previsto  dal
medesimo regio decreto; 
  Tenuto  conto  che  la  patente  di  abilitazione  alle  operazioni
relative all'impiego di gas tossici e' soggetta a revisione periodica
quinquennale ai sensi del richiamato art. 35,  del  regio  decreto  9
gennaio 1927, n. 147 e puo' essere revocata  quando  vengono  meno  i
presupposti del suo rilascio ai  sensi  dell'art.  36,  del  medesimo
regio decreto e decade se non e' rinnovata in tempo utile; 
  Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di
abilitazione alle operazioni  relative  all'impiego  di  gas  tossici
rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art.
35, del regio  decreto  9  gennaio  1927,  n.  147,  e'  disposta  la
revisione delle patenti  di  abilitazione  alle  operazioni  relative
all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel  periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2020 
 
                                         Il direttore generale: Rezza