IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari
opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n.
880;
Vista la direttiva del segretario generale del 18 settembre 2019,
per la formulazione delle previsioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della citata legge n.
160 del 2019 che prevede che per il finanziamento del Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui
all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio
2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 4.000.000,00 di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022;
Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
dicembre 2019 che destina al capitolo di spesa 496 «Somme da
destinare al Piano contro la violenza alle donne», complessivi euro
27.558.970,00, cui vanno aggiunti ulteriori 4.000.000,00 stanziati in
base al citato comma 353 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019
sopra richiamata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre
2019 con il quale e' nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa
Elena Bonetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' conferito
l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e
la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle
donne;
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5-bis,
comma 1;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;
Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in
particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera
d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo
dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio;
Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, cosi' come modificato dal
citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede
che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso
art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli
interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e
del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in
ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare la presenza
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le
risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art. 5-bis,
comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse
da attribuire;
Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al
Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle
risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;
Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il
territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio
promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito degli
Accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di
statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle
ricerche (di seguito CNR);
Vista la comunicazione via PEC del 13 ottobre 2020, con la quale il
Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati relativi
al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti
nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del Piano
operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne (2017-2020)»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4, 9
marzo 2020, 11 marzo, 22 marzo recanti «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
aprile 2020 che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri della salute gia' adottati in data 8, 9,
11, 22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale e per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive, industriali e commerciali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020,
con il quale lo stato di emergenza dichiarato in data 31 gennaio 2020
e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il
31 gennaio 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
la quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 18-bis sul
Finanziamento delle case rifugio che prevede che «in considerazione
delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in
favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il
territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno
della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle
vittime.»;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento,
per la somma di euro 22.000.000,00, gravanti sul bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilita' 8,
capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei
servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui
all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119 e delle risorse, individuate secondo la Tabella
3, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro
3.000.000,00 di cui all'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 che ha previsto un finanziamento aggiuntivo da destinare alle
case rifugio in considerazione delle esigenze straordinarie ed
urgenti, derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di
contenimento ad essa collegate;
Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento, in
un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle
ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante
del presente decreto, per la somma di euro 6.000.000,00, gravanti sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di
Responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare, ai sensi
dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente
con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne
(2017-2020)», per perseguire le finalita' dell'art. 5 comma 2 lettere
a), b), c), e), f), g), h), i) e l);
Ritenuto altresi' opportuno destinare parte delle risorse ripartite
ad interventi finalizzati a superare l'emergenza da COVID-19 nonche'
per il sostegno alla ripartenza economica e sociale delle donne nel
loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza;
Acquisita in data 5 novembre 2020 l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2020, in base
ai criteri indicati nei successivi articoli.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e
le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.
3. Con il presente decreto si da' altresi' attuazione all'art.
18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto, in
considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa
collegate, un finanziamento aggiuntivo pari a 3 milioni di euro da
destinare alle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il
territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno
della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle
vittime.