IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal
1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di  Bologna,  di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia; 
  Considerato che i summenzionati eventi hanno causato  l'allagamento
di una vasta area territoriale  con  la  conseguente  evacuazione  di
diversi nuclei familiari; 
  Considerato, inoltre, che detti  eventi  calamitosi  hanno  causato
movimenti franosi, danni al reticolo idraulico minore, danneggiamenti
alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e  privati,  nonche'
alla rete dei servizi essenziali; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in  rassegna  per  gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Sentita l'Associazione bancaria italiana; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna  con  nota  del  31
dicembre 2020; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici  di  cui  in  premessa,  il  presidente  della  Regione
Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali,  provinciali,  comunali,  delle  unioni  montane  e  delle
amministrazioni  centrali  e   periferiche   dello   Stato,   nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi compresi i  gestori  dei  servizi
pubblici essenziali, i consorzi di bonifica e le societa' a  capitale
interamente pubblico partecipate dagli enti locali  interessati,  che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di   cui   all'art.   6,   entro trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Con tale piano si dispone, anche con procedure  di
somma urgenza, in ordine agli interventi e alle misure  piu'  urgenti
volti: 
    a) al soccorso e  all'assistenza  della  popolazione  interessata
dagli eventi ivi comprese i contributi di cui all'art. 2 nonche' alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di rete strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre  e  rocce
da scavo prodotte dagli eventi e alle misure  volte  a  garantire  la
continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante
interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con la  relativa  durata,  con
l'indicazione dell'oggetto della criticita', il Comune, la localita',
le  coordinate  geografiche,  nonche'  l'indicazione  del  CUP,   ove
previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione  a
quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 6,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma 2 del citato decreto. In tal caso, il  piano  viene  sottoposto
all'approvazione del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile
entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del  Consiglio
dei ministri di stanziamento delle ulteriori  risorse.  Analogamente,
in caso  di  rimodulazioni  per  l'impiego  delle  ulteriori  risorse
eventualmente messe a disposizione ai sensi dell'art. 6, comma 3,  il
medesimo piano rimodulato viene sottoposto all'approvazione del  Capo
del Dipartimento entro 30 giorni dalla  pubblicazione  dell'ordinanza
di trasferimento di dette risorse sulla contabilita' speciale. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del  commissario  delegato  ovvero  tramite
modalita' definite tra la regione e i rispettivi organi di controllo. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164.