IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, con la quale e' stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia; Considerato che i summenzionati eventi hanno causato l'allagamento di una vasta area territoriale con la conseguente evacuazione di diversi nuclei familiari; Considerato, inoltre, che detti eventi calamitosi hanno causato movimenti franosi, danni al reticolo idraulico minore, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonche' alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Sentita l'Associazione bancaria italiana; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 31 dicembre 2020; Dispone: Art. 1 Nomina commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il presidente della Regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi compresi i gestori dei servizi pubblici essenziali, i consorzi di bonifica e le societa' a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone, anche con procedure di somma urgenza, in ordine agli interventi e alle misure piu' urgenti volti: a) al soccorso e all'assistenza della popolazione interessata dagli eventi ivi comprese i contributi di cui all'art. 2 nonche' alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticita', il Comune, la localita', le coordinate geografiche, nonche' l'indicazione del CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto. In tal caso, il piano viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento delle ulteriori risorse. Analogamente, in caso di rimodulazioni per l'impiego delle ulteriori risorse eventualmente messe a disposizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, il medesimo piano rimodulato viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di trasferimento di dette risorse sulla contabilita' speciale. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato ovvero tramite modalita' definite tra la regione e i rispettivi organi di controllo. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.