Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137,coordinato con la legge di conversione 18
dicembre 2020, n.176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma
3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
Art. 1
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la
diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre
2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,
dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente
decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la
partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. (Soppresso).
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di
fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere
come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire
dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente
percepito, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto
corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente
contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a
fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del
2020, il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa
presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la
procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato: a)
per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia'
erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato
sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti
sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5,
lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le
predette quote sono differenziate per settore economico e sono
riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di
cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando
le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli
importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze
di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del
presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77.
14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici
ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie
ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e
551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del
presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente
articolo e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla
quota indicata nell'Allegato 1.
14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo
e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure
restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di
euro. Il contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate previa
presentazione di istanza secondo le modalita' disciplinate dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
comma 11.
14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis,
per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto
comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento del contributo a
fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al
comma 14-bis che svolgono come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati
nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per
cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza
trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020.
14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro
per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280
milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930
milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o
i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di
commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine
per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
sono presentate in via telematica secondo le disposizioni
di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro
delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3 commi
2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in
via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all' articolo 1 comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni
si applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede
d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che,
sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso,
risultano non aver esercitato nelle tre annualita'
precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche
o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine
di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita'
d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di
cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74,
ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli
articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
- Il decreto del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre
2020 -s.o. n. 41.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. - 8.
(Omissis)
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00". »