IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'AIFA, a norma dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai  sensi  dell'art.
48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006,  n.  326
(prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la determina AIFA n. 41/2020 del 22 aprile  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  112  del  2
maggio 2020 relativa al medicinale «Palynziq» (pegvaliase); 
  Vista la domanda presentata in data 1° agosto  2019  con  la  quale
l'azienda   Biomarin   International   Limited    ha    chiesto    la
riclassificazione,  ai  fini  della  rimborsabilita'  del  medicinale
«Palynziq» (pegvaliase) relativamente alle confezioni  aventi  A.I.C.
numeri 047940010/E, 047940022/E, 047940034/E e 047940046/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 6-8 novembre 2019; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 28-30 ottobre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale PALYNZIQ (pegvaliase) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue:  
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  «"Palynziq"
e' indicato per il trattamento di pazienti affetti da fenilchetonuria
(PKU), di  eta'  pari  e  superiore  ai sedici  anni,  che  hanno  un
controllo inadeguato della fenilalanina ematica (livelli  ematici  di
fenilalanina maggiori di 600 micromol/L)  nonostante  il  trattamento
precedente con le opzioni terapeutiche disponibili»; 
    confezione: «2,5 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml (5 mg/ml)» 1 siringa preriempita
- A.I.C. n. 047940010/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 400,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 660,16; 
    confezione: «10 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -
siringa  preriempita  (vetro)  -  0,5  ml  (20  mg/ml)»   1   siringa
preriempita - A.I.C. n. 047940022/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 400,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 660,16; 
    confezione: «20 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) - 1 ml (20 mg/ml)» 1 siringa  preriempita
- A.I.C. n. 047940034/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 400,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 660,16; 
    confezione: «20 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro)- 1 ml (20 mg/ml)» 10 siringhe preriempite
- A.I.C. n. 047940046/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 4.000,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.601,60. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Tetto   di   spesa   complessivo   sull'ex   factory:   euro   15,5
Mln/ventiquattro  mesi.  Il  contratto  si  rinnova   alle   medesime
condizioni qualora una delle parti  non  faccia  pervenire  all'altra
almeno novanta giorni prima della scadenza  naturale  del  contratto,
una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione  del
procedimento resta operativo  l'accordo  precedente.  Ai  fini  della
determinazione dell'importo  dell'eventuale  sfondamento  il  calcolo
dello stesso verra' determinato sui consumi e in  base  al  fatturato
(al netto di  eventuale  Payback  del  5%  e  al  lordo  del  Payback
dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilita' per i
canali ospedaliero e diretta  e  DPC,  ed  il  flusso  OSMED  per  la
convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle  aziende  di  fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto  e  il  relativo  trend  dei  consumi  nel  periodo
considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche  prima
della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio  del  tetto  di
spesa,   il   periodo   di   riferimento,   per   i   prodotti   gia'
commercializzati  avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, mentre,  per  i  prodotti  di
nuova   autorizzazione,   dal   mese   di    inizio    dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al  Servizio  sanitario  nazionale)  dovra'  essere  rinegoziato   in
riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero  le
soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli
importi comunque a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge
n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche
delle note AIFA;  
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata,  da
cui consegue: 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (capo III, art. 10, comma 2, legge 8
novembre 2012, n. 189) 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.