IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  128  del  19
maggio 2020, che, al fine di sostenere e  accelerare  i  processi  di
innovazione, crescita e ripartenza duratura  del  sistema  produttivo
nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con  il  sistema  della
tecnologia e della ricerca applicata, ha  previsto  un  programma  di
sostegno al trasferimento tecnologico e  al  tessuto  imprenditoriale
operante nell'ambito  dell'innovazione  tecnologica,  stabilendo,  in
particolare: 
    a) al comma 1,  l'istituzione,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, di un  fondo,  denominato  «Fondo
per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di  500  milioni
di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative  e
investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo  dei  risultati
della ricerca presso le imprese operanti  sul  territorio  nazionale,
con particolare riferimento  alle  start-up  innovative  e  alle  PMI
innovative; 
    b) al comma 2, l'attuazione di iniziative  volte  a  favorire  la
collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione  di
progetti  di  innovazione  e  spin-off,  che  possono  prevedere   lo
svolgimento,  da  parte  del  soggetto  attuatore,  di  attivita'  di
progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo
sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate,
processi o prodotti  innovativi,  attivita'  di  rafforzamento  delle
strutture e diffusione dei risultati  della  ricerca,  di  consulenza
tecnico-scientifica e formazione, nonche' attivita' di supporto  alla
crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo; 
    c) al comma 3, che, al fine di sostenere le iniziative di cui  al
comma 1, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  a  valere  sulle
disponibilita' del  «Fondo  per  il  trasferimento  tecnologico»,  e'
autorizzato a intervenire attraverso la partecipazione  indiretta  in
capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata; 
    d) al comma 4, che, per l'attuazione degli interventi di  cui  ai
commi 2 e 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di  ENEA
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo
sostenibile, previa stipula di apposita convenzione, autorizzando  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020; 
    e) ai commi 5, 6, 7 e 8, la costituzione ad opera di  ENEA  della
fondazione di diritto privato «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto, altresi', il citato  comma  3,  nel  punto  in  cui  prevede
ulteriormente che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge  n.  34  del  2020,  sono   individuati   i   possibili
interventi,  i  criteri,  le  modalita'  e  le  condizioni   per   la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito da  parte
del medesimo Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto  l'art.  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che definisce la «start-up innovativa»; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che definisce la
«PMI innovativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2014/C198/01,  in  materia
di «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,  sviluppo  e
innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 27 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, recante il
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  20  marzo   2020,   e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole  e  medie
imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  che  prevede
che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo  e  degli
obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono   i   predetti   aiuti
trasmettono le relative informazioni  al  «Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato» e  che  detta  disposizioni  in  merito  ai  relativi
obblighi di registrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 128 del 19 maggio 2020, in vigore dal 19 maggio 2020 medesimo; 
    c) «Fondo per il trasferimento tecnologico»: il  Fondo  istituito
nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 42,  comma
1, del decreto-legge n. 34/2020; 
    d) «Agenzia»: l'Agenzia ENEA - Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile; 
    e) «Fondazione Enea  Tech»:  la  fondazione  istituita  ai  sensi
dell'art. 42, commi 5,  6,  7  e  8  del  decreto-legge  n.  34/2020,
sottoposta alla vigilanza del Ministero; 
    f) «PMI»: le imprese di piccola e  media  dimensione,  secondo  i
criteri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003; 
    g) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
    h) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; 
    i)   «Comunicazione   2014/C198/01»:   la   comunicazione   della
Commissione 2014/C198/01, recante «Disciplina degli aiuti di Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014; 
    j) «Quadro temporaneo COVID-19»:  il  quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19 di cui alla  comunicazione  della  Commissione
2020/C 91  I/01,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni; 
    k) «equity»: il conferimento di  capitale  in  un'impresa,  quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi  e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant); 
    l) «quasi equity»: un tipo di finanziamento che  si  colloca  tra
equity e debito e ha un rischio piu'  elevato  del  debito  di  primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come  debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale  privilegiato  (preferred
equity).