IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, che, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, ha previsto un programma di sostegno al trasferimento tecnologico e al tessuto imprenditoriale operante nell'ambito dell'innovazione tecnologica, stabilendo, in particolare: a) al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative; b) al comma 2, l'attuazione di iniziative volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, che possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attivita' di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo; c) al comma 3, che, al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del «Fondo per il trasferimento tecnologico», e' autorizzato a intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata; d) al comma 4, che, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, previa stipula di apposita convenzione, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020; e) ai commi 5, 6, 7 e 8, la costituzione ad opera di ENEA della fondazione di diritto privato «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico; Visto, altresi', il citato comma 3, nel punto in cui prevede ulteriormente che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito da parte del medesimo Ministero dello sviluppo economico; Visto l'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che definisce la «start-up innovativa»; Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che definisce la «PMI innovativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la comunicazione della Commissione 2014/C198/01, in materia di «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Vista la comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni; Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e che detta disposizioni in merito ai relativi obblighi di registrazione; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, in vigore dal 19 maggio 2020 medesimo; c) «Fondo per il trasferimento tecnologico»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020; d) «Agenzia»: l'Agenzia ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile; e) «Fondazione Enea Tech»: la fondazione istituita ai sensi dell'art. 42, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 34/2020, sottoposta alla vigilanza del Ministero; f) «PMI»: le imprese di piccola e media dimensione, secondo i criteri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; i) «Comunicazione 2014/C198/01»: la comunicazione della Commissione 2014/C198/01, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014; j) «Quadro temporaneo COVID-19»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni; k) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); l) «quasi equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity).