IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»  ed,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visti il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed, in  particolare,
gli articoli da 26 a  40  che  recano  la  disciplina  dei  Fondi  di
solidarieta' bilaterali; 
  Visto, in particolare,  l'art.  26,  comma  9  del  citato  decreto
legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di  solidarieta'
bilaterali, possono avere le seguenti finalita': 
    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge
in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni
integrative,  in  termini  di  importo,  rispetto  a  trattamenti  di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; 
    b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 26, comma 10 del suddetto decreto legislativo  n.  148
del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i Fondi
di  solidarieta'  bilaterali  possono  essere  istituiti   anche   in
relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei  datori  di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa
in materia d'integrazione salariale; 
  Visto l'art. 32, comma 1 del sopra menzionato  decreto  legislativo
n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di  solidarieta'  bilaterali
possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita'
di cui al comma 9 dell'art. 26 del medesimo  decreto  legislativo  n.
148 del 2015; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ed
in particolare l'art. 22; 
  Visto gli accordi sindacali stipulati in data 15  luglio  2019  tra
Farmindustria, Federchimica, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL,  UILTEC-UIL  e
tra  Farmindustria,  Federchimica  e  UGL  CHIMICI,  FAILC-CONFAIL  e
FIALC-CISAL con i  quali,  in  attuazione  delle  disposizioni  sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il «Fondo TRIS  -  Fondo
di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del  personale
dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi dell'art. 26, commi 9 e
10, e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Considerata l'esigenza  espressa  dalle  parti  sociali  firmatarie
degli accordi sindacali del 15 luglio 2019  di  costituire  il  sopra
citato Fondo di solidarieta' bilaterale; 
  Ritenuto  pertanto,  di  istituire  il  «Fondo  TRIS  -  Fondo   di
solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei
settori chimico  e  farmaceutico»,  ai  sensi  degli  articoli  26  e
seguenti del decreto legislativo n. 148  del  2015  alla  luce  degli
accordi sindacali del 15 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale  per
il  sostegno  del  reddito  del  personale  dei  settori  chimico   e
farmaceutico», d'ora in avanti Fondo. 
  2. Il Fondo non  ha  personalita'  giuridica  e  gode  di  autonoma
gestione  finanziaria  e  patrimoniale  presso  l'INPS,   del   quale
costituisce gestione.