IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final cosi' come modificata  dalle  comunicazioni  della
Commissione europea del 4 aprile 2020  C/2020/2215  e  dell'8  maggio
2020 (2020/C 164/03),  in  particolare,  la  sezione  3.1  e  le  sue
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi»; 
  Visto l'art. 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77
recante l'istituzione del  «Fondo  emergenziale  per  le  filiere  in
crisi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il  decreto-legge  7  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  alla  Commissione
europea in data 6  luglio  2020  recante  «Misure  a  sostegno  delle
imprese attive nei settori agricolo e forestale,  nei  settori  della
pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e
forestale,  ai  settori  della  pesca  e  acquacoltura  in  relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato  con  decisione
C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, e sue successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 emanato ai sensi dell'art.
222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17   luglio   2020,   n.   77   recante
l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 11 settembre 2020, prot. n. 9118376  recante  modifica  del
summenzionato decreto 23 luglio 2020, prot. n. 9021200; 
  Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti
normativi  che  consentano  di  aumentare  la  competitivita'   della
produzione anche per fare fronte alle emergenze  o  a  situazioni  di
crisi di mercato impreviste; 
  Considerato che, a  causa  delle  forti  restrizioni  imposte  alla
circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di
COVID-19, le vendite di alcune categorie di prodotti  bovini,  tra  i
quali le carni di bovini di eta' compresa tra 12  e  24  mesi,  hanno
subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi  sono  sensibilmente
calati; 
  Ritenuto  di  integrare  gli  interventi  a  favore  delle  filiere
zootecniche  in  crisi  a  saldo  invariato  attraverso  una  diversa
allocazione delle risorse eventualmente non utilizzate per l'ammasso; 
  Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 23 novembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche Titolo II Ammasso privato 
 
  1. All'art. 9 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
    «8. Le eventuali risorse residue di cui all'art. 8, comma 1  sono
utilizzate per incrementare il limite di spesa e lo  stanziamento  di
cui all'art. 4, comma 2 destinato alle imprese agricole di suini  con
il conseguente aumento dell'aiuto a capo fino  a  30  euro  per  ogni
scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.». 
  2. All'art. 13 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
    «2. Le eventuali risorse residue di cui all'art. 10, comma 1 sono
utilizzate per concedere alle  imprese  agricole  di  allevamento  di
bovini di eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati  dal  richiedente
per un periodo non inferiore a 6 mesi prima  della  macellazione,  un
aiuto  fino  a  60  euro  per  ogni  capo   macellato   nel   periodo
giugno-luglio 2020. A tale aiuto si applicano le ulteriori condizioni
previste dal Titolo I del presente decreto.». 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  Organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 27 novembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1017