IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 40, comma 2,  lettera  p),  della  predetta  legge  n.
196/2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 3, della predetta legge n. 196/2009,  in
base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze «... sono  ...
definite le modalita' per la soppressione  in  via  definitiva  delle
contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle  quali  non
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  5,  commi  4-ter  e
4-quater,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e   successive
modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle  risorse
residue.»; 
  Visto l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dell'8  febbraio  2017,  concernente  «Eliminazione   delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti
correnti di tesoreria», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in base al quale: 
    la soppressione delle contabilita' speciali di cui all'allegato 3
- lista B avviene  a  seguito  di  istruttoria  tecnica  a  cura  del
Dipartimento della protezione civile, avuto  riguardo  alla  verifica
degli interventi gia' in corso o,  comunque,  contenuti  in  atti  di
programmazione formalmente approvati  e  integralmente  finanziati  a
valere sulle relative disponibilita' residue alla  data  del  decreto
medesimo,  alla  provenienza  originaria  delle  risorse,  nonche'  a
contenziosi eventualmente pendenti (comma 2); 
    con uno o piu' successivi decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e' individuata la data entro  la  quale  e'  operata  la
soppressione delle contabilita' speciali e indicata  la  destinazione
delle eventuali disponibilita' residue (comma 2); 
    la soppressione  delle  contabilita'  speciali  in  questione  e'
effettuata con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
(comma 3); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio  2020,  recante  «Eliminazione  delle   gestioni   contabili
operanti a valere sulle contabilita'  speciali  afferenti  ad  eventi
calamitosi di cui alla  lista  B  dell'allegato  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017»,  con  il
quale sono individuate le contabilita' speciali di cui alla  lista  B
dell'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in
via definitiva, con  indicazione  della  data  di  chiusura  e  della
destinazione delle risorse residue; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Tenuto  conto  che  la  soppressione  delle  contabilita'  speciali
afferenti ad eventi calamitosi e' disposta con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contabilita' speciali di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 
 
  1.  Le  gestioni  operanti  sulle  contabilita'  speciali,  di  cui
all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  dell'8  febbraio  2017,  e  riportate  nell'allegato  1  al
presente decreto, sono soppresse alla data del  31  maggio  2020.  La
chiusura  delle  contabilita'  speciali   interessate   e'   disposta
d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Le somme  eventualmente  giacenti  sulle  contabilita'  speciali
soppresse   sono   versate   secondo   le   destinazioni    riportate
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  3.  I  titolari  delle  gestioni   soppresse   rendono   il   conto
amministrativo della loro gestione al  31  maggio  2020,  secondo  le
disposizioni di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 dicembre 2020 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta