Estratto determina A.A.M./A.I.C. n. 180 del 23 dicembre 2020 
 
    Procedura europea n. NL/H/4788/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata  l'immissione  in  commercio  del  medicinale:   ATROPINA
SOLFATO ACCORD, nella forma e confezioni alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Barcellona, Moll De  Barcelona  S/N,  Worldtrade
Center, Edificio est, 6° Planta - 08039 Spagna. 
    Confezioni: 
      «0,1 mg/ml soluzione  iniettabile  in  siringa  preriempita»  1
siringa preriempita in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 047873017  (in  base
10) 1FNYZT (in base 32); 
      «0,1 mg/ml soluzione  iniettabile  in  siringa  preriempita»  1
siringa preriempita in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047873031 (in  base
10) 1FNZ07 (in base 32).  
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita. 
    Validita' prodotto integro: siringa non aperta: due anni. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  questo  medicinale
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: ogni ml di soluzione iniettabile contiene: 
      principio  attivo:  0,1  mg  di  atropina  solfato  monoidrato,
equivalenti a 0,083 mg di atropina; 
      eccipienti: sodio cloruro, acido solforico (per l'aggiustamento
del pH), sodio idrossido (per  l'aggiustamento  del  pH),  acqua  per
preparazioni iniettabili.  
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Accord Healthcare Polska Sp.z o.o. - ul. Lutomierska 50, 95-200
Pabianice, Polonia;  
      Pharmadox Healthcare  Ltd  -  KW20A,  Kordin  Industrial  Park,
Paola, PLA3000, Malta;  
      Laboratori Fundacio' Dau - C/C, 12-14 Pol. Ind.,  Zona  Franca,
Barcelona, 08040, Spagna;  
      Accord Healthcare B.V.  -  Winthontlaan  200,  3526KV  Utrecht,
Paesi Bassi.  
    Indicazioni terapeutiche: «Atropina Solfato  Accord»  0,1  mg/ml,
soluzione iniettabile  in  siringa  pre-riempita  e'  indicata  negli
adulti e nella popolazione pediatrica  dalla  nascita,  ma  con  peso
corporeo superiore a 3 kg: 
      come medicazione preanestetica per prevenire le reazioni vagali
associate con l'intubazione tracheale e la manipolazione chirurgica; 
      per limitare gli effetti muscarinici della neostigmina,  quando
somministrata post chirurgicamente per  contrastare  i  miorilassanti
non depolarizzanti; 
      trattamento della bradicardia  con  compromissione  emodinamica
e/o blocco  atrioventricolare  dovuto  a  eccessivo  tono  vagale  in
situazione di emergenza; 
      rianimazione  cardiopolmonare:  per  trattare  la   bradicardia
sintomatica e il blocco atrioventricolare; 
      come antidoto in seguito a sovradosaggio  o  avvelenamento  con
inibitori dell'acetilcolinesterasi, per esempio  anticolinesterasici,
organofosforici, carbammati e funghi muscarinici.  
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).  
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini  della  fornitura:  USPL  -  Medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  dagli  specialisti  in  anestesia   e   rianimazione,
cardiologia, medicina interna, odontoiatria e medici odontoiatri.  
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo.  
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale.  
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD.  
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.