IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 44 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante  la
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e  successive
modificazioni, che,  con  i  relativi  allegati,  in  attuazione  del
predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato  il  codice
del processo amministrativo, le sue norme di attuazione,  transitorie
e di coordinamento, nonche' le correlative abrogazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante il codice in materia di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e,  in
particolare, gli articoli 2 e 20; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
febbraio  2016,  n.  40,  recante  le  regole  tecnico-operative  per
l'attuazione del  processo  amministrativo  telematico,  adottato  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto  legislativo
n. 104 del 2010; 
  Visto l'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e,  in
particolare, il comma 6, secondo cui «Il giudice delibera  in  Camera
di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati  e  il  personale  addetto  e'
considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»; 
  Visto in particolare, l'art.  4,  comma  2,  del  decreto-legge  30
aprile 2020, n. 28, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno  2020,  n.  70,  che,  sostituendo   l'art.   13,   comma   1,
dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, ha stabilito
che «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente
in materia di trasformazione digitale e gli altri  soggetti  indicati
dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni
dalla trasmissione dello  schema  di  decreto,  sono  stabilite,  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione   vigente,   le   regole   tecnico-operative   per    la
sperimentazione e la graduale applicazione  degli  aggiornamenti  del
processo   amministrativo   telematico,   anche   relativamente    ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso  il
procedimento per ricorso  straordinario.  Il  decreto  si  applica  a
partire dalla data nello stesso indicata, comunque non  anteriore  al
quinto giorno successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto-legge  n.  28
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2020,
n. 70, che ha stabilito, tra l'altro, che  «A  decorrere  dal  quinto
giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio  di
Stato di cui al comma 1  dell'art.  13  dell'allegato  2  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal  comma  2  del
presente  articolo,  e'  abrogato  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40»; 
  Visto  altresi',  in  particolare,   l'art.   4,   comma   1,   del
decreto-legge n. 28 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha stabilito, tra l'altro, che: 
    1) nel processo amministrativo telematico,  a  decorrere  dal  30
maggio e fino al 31  luglio  2020,  puo'  essere  disposta  d'ufficio
ovvero  essere  chiesta,  in  occasione  della  Camera  di  consiglio
cautelare, nonche'  in  occasione  dell'udienza  in  qualunque  rito,
discussione orale  mediante  collegamento  da  remoto  con  modalita'
idonee   a   salvaguardare   il   contraddittorio    e    l'effettiva
partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la
sicurezza e la funzionalita' del sistema informativo della  Giustizia
amministrativa e dei relativi apparati; 
    2) si da' atto a verbale delle modalita' con le quali si  accerta
l'identita' dei soggetti partecipanti  al  predetto  collegamento  da
remoto e  la  libera  volonta'  delle  parti,  anche  ai  fini  della
disciplina sulla protezione dei dati personali; 
    3) il decreto del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  di  cui
all'art. 4, comma 2, del decreto-legge  n.  28  del  2020  stabilisce
altresi', per i casi di tali collegamenti da remoto, i tempi  massimi
di discussione e replica; 
  Ritenuto pertanto necessario, in occasione  del  presente  decreto,
stabilire  altresi'  apposite  regole   tecnico-operative   volte   a
garantire che il processo amministrativo telematico possa  assicurare
il rispetto delle richiamate disposizioni dell'art. 4, comma  1,  del
decreto-legge n. 28 del 2020; 
  Considerato che le udienze sia camerali sia pubbliche,  nonche'  le
camere di consiglio, di cui al comma 1 dell'art. 4 del  decreto-legge
n. 28 del 2020, non potranno essere celebrate prima  dell'entrata  in
vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, ferma  restando
la facolta' dei difensori e delle parti che agiscano  in  proprio  di
presentare le  eventuali  istanze,  previste  dal  predetto  comma  1
dell'art. 4, anche prima del 30 maggio 2020; 
  Sentito il Consiglio di Presidenza della  Giustizia  amministrativa
nella seduta del 15 maggio 2020; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere favorevole del 19 maggio 2020, n. 88; 
  Sentito  il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri che si e' espresso  con  parere
del 19 maggio 2020, n. DT D-0000777-P-19/05/2020; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale  che  si  e'  espressa  con
parere approvato con determinazione dirigenziale del 21 maggio  2020,
n. 225; 
  Acquisite le osservazioni  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del
Consiglio nazionale  forense  e  delle  associazioni  rappresentative
degli avvocati amministrativisti; 
  Visto l'art. 25, comma 1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, secondo cui: «1. Le disposizioni dei periodi quarto  e  seguenti
del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della  legge  25
giugno 2020, n. 70, si applicano altresi' alle  udienze  pubbliche  e
alle camere di consiglio del Consiglio di  Stato,  del  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  dei  tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre  2020  al  31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso art. 13.»; 
  Sentito il Consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa
nella seduta del 18 dicembre 2020, in conformita' a  quanto  previsto
dall'art. 15, comma 1-bis, del regolamento  di  organizzazione  degli
uffici amministrativi  della  Giustizia  amministrativa,  cosi'  come
modificato con delibera del medesimo Consiglio del 18 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Approvazione delle regole tecnico-operative 
               del processo amministrativo telematico 
 
  1.  Le  regole  tecnico-operative  per  l'attuazione  del  processo
amministrativo  telematico,  nonche'  per  la  sperimentazione  e  la
graduale applicazione  dei  relativi  aggiornamenti,  e  le  relative
specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati  1
e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante. 
  2. Fino  al  termine  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
integrano le  regole  tecnico-operative,  e  le  relative  specifiche
tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all'art. 2.