Estratto determina A.A.M./A.I.C. n. 184/2020 del 29 dicembre 2020 
 
    Procedure europee: 
      DK/H/2584/001/E/002; 
      DK/H/2584/001/IA/007. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  ANGUSTA  nella
forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare  A.I.C.:  Norgine  Italia  S.r.l.  con  sede  legale   e
domicilio fiscale in via Fabio Filzi n. 25 - 20124 Milano - Italia. 
    Confezione: «25 microgrammi compresse»  8  compresse  in  blister
Al/Al - A.I.C. n. 048968010 (in base 10) 1GQDBB (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Validita' prodotto integro: trenta mesi. 
    Condizioni  particolari  di   conservazione:   conservare   nella
confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidita'. 
    Composizione:  ogni  compressa   contiene   25   microgrammi   di
misoprostolo. 
    Eccipienti: 
      Ipromellosa;  cellulosa  microcristallina;   amido   di   mais;
crospovidone; sodio croscarmelloso; silice colloidale anidra. 
    Produttori responsabili del rilascio lotti: 
      Piramal Healthcare UK Limited - Morpeth Plant -  Whalton  Road,
Morpeth - Northumberland NE61 3YA - Regno Unito; 
      Azanta Danmark A/S - Gearhalsvej 1 - 2500 Valby - Danimarca; 
      Norgine B.V. - Antonio Vivaldistraat 150 - 1083 HP Amsterdam  -
Paesi Bassi. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
      «Angusta» e' indicato per l'induzione del travaglio. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OSP  -   medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  della  sua
notifica alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale.