IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020,
recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 19 dicembre 2020, n. 314;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n.
315;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n.
318;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 22 dicembre
2020, avente ad oggetto un approccio coordinato al viaggio e al
trasporto in risposta alla variante Sars-Cov-2 osservata nel Regno
Unito;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19, nella sua diversa variante osservata nel Regno Unito;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, misure urgenti per la limitazione della diffusione della
pandemia sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla
sua diversa variante osservata nel Regno Unito;
Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e l'applicazione al Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della disciplina per gli
Stati e territori di cui all'elenco E del medesimo decreto, sono
vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle
persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o
transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ingresso e il traffico
aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono
consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da
COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore
al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessita'
comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico
aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono
consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero
entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente
lettera e' effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di
cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora nei termini di cui all'art. 8, commi da 1 a 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa
comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio.
3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le
disposizioni della presente ordinanza non si applicano all'equipaggio
e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci,
fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o
antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento
dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile,
ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale
presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.