IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  18  dicembre  2020,
recante  «Ulteriori  limitazioni   agli   ingressi   nel   territorio
nazionale», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 19 dicembre 2020, n. 314; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  20  dicembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  20  dicembre  2020,  n.
315; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23  dicembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  23  dicembre  2020,  n.
318; 
  Vista la raccomandazione della Commissione europea del 22  dicembre
2020, avente ad oggetto un  approccio  coordinato  al  viaggio  e  al
trasporto in risposta alla variante Sars-Cov-2  osservata  nel  Regno
Unito; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19, nella sua diversa variante osservata nel Regno Unito; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del  richiamato  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, misure urgenti per la limitazione della diffusione della
pandemia sul territorio nazionale, con particolare  riferimento  alla
sua diversa variante osservata nel Regno Unito; 
  Sentiti il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre  2020  e  l'applicazione  al  Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della  disciplina  per  gli
Stati e territori di cui all'elenco  E  del  medesimo  decreto,  sono
vietati l'ingresso  e  il  transito  nel  territorio  nazionale  alle
persone che nei quattordici giorni antecedenti  hanno  soggiornato  o
transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'ingresso  e  il  traffico
aereo dal Regno Unito di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  nord  sono
consentiti a condizione che i soggetti  non  manifestino  sintomi  da
COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore
al  23  dicembre  2020  ovvero  un  motivo  di  assoluta   necessita'
comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. In tali casi, fermi restando gli obblighi  di  dichiarazione  di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale  e  il  traffico
aereo dal Regno Unito di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  nord  sono
consentiti secondo la seguente disciplina: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso  nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto,  porto  o  luogo  di  confine,   ove   possibile,   ovvero
entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio  nazionale  presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante volo proveniente  dal  Regno  Unito  di
Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone  di  cui  alla  presente
lettera e' effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto; 
    c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito  del  test  di
cui alla lettera b), alla  sorveglianza  sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora nei termini di cui all'art. 8, commi da 1 a 5, del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre  2020,  previa
comunicazione  del  proprio  ingresso  nel  territorio  nazionale  al
Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per
territorio. 
  3. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  le
disposizioni della presente ordinanza non si applicano all'equipaggio
e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e  merci,
fermo restando l'obbligo  di  sottoporsi  ad  un  test  molecolare  o
antigenico,  da  effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,   al   momento
dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,
ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel  territorio  nazionale
presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.