IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia   edilizia»   (testo   A)   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al  comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere  assunto  solo  in  presenza,
sulle pertinenti unita' elementari  di  bilancio,  di  disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a  far  fronte  in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di  cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche  mediante
l'utilizzo  degli  strumenti   di   flessibilita'   stabiliti   dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di  formazione  del
disegno di legge di bilancio»; 
  Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  che  al
comma 3 stabilisce  che  «Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto
capitale non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  possono  essere
mantenute  in  bilancio,  quali  residui,   non   oltre   l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che  questa  non
avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative  entrate  in  vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»; 
  Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale,  con  riferimento  agli  anni
2019, 2020 e 2021, per le  spese  in  conto  capitale  i  termini  di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 346 del 4 agosto 2014,  art.  2,  comma  4,  con  cui  sono  stati
individuati  i  compiti  della  divisione  5   Abusivismo   edilizio,
osservatorio e contenzioso della direzione generale per la condizione
abitativa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata  legge,  n.
205 del 2017,  con  il  quale  e'  stato  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo  finalizzato  all'erogazione  di  contributi  ai   comuni   per
l'integrazione  delle   risorse   necessarie   agli   interventi   di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi',  demandata
a un decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, la definizione dei  criteri  per  l'utilizzazione  e  per  la
ripartizione del fondo; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205  del
2017; 
  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  art.  46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il  fondo  di
cui all'art. 1, comma 26, della citata legge,  n.  205  del  2017  e'
stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del  23  giugno  2020,  registrato  alla
Corte dei conti il 24 luglio  2020,  n.  3150,  con  cui  sono  stati
definiti i criteri per l'utilizzazione  e  per  la  ripartizione  del
fondo; 
  Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020; 
  Visto, in particolare, l'art.  3  (Criteri  di  ripartizione  delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5  prevede  «2.  La
ripartizione delle risorse assicura la  realizzazione  di  almeno  un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a  partire
dalla  maggiore  volumetria  dello  stesso,  fermo  restando   quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di  pari
cubatura, i comuni ne indicano  l'ordine  prioritario.  3.  Le  somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo
totale dello stesso, indicato al momento  della  presentazione  della
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle  domande  di  contributo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
approvato l'elenco degli interventi ammessi al  contributo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205  e  del
presente decreto, con  indicazione  delle  relative  somme  assegnate
poste a carico del "Fondo demolizioni".». 
  Visto, in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  6  (Modalita'  di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi  del  quale  «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile,  su
dedicata  sezione  del  proprio  sito  internet,   apposito   sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste  a
carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini  per  la  presentazione  delle   domande   e   gli   elementi
amministrativi e contabili da indicare». 
  Visto l'avviso pubblico prot.  n.  9159  del  12  agosto  2020  del
direttore generale per la condizione abitativa; 
  Visto il decreto del 21 agosto 2020  con  cui  la  dirigente  della
divisione 5 della direzione  generale  per  la  condizione  abitativa
nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui all'art. 6
del decreto interministeriale n. 254 del 23  giugno  2020,  attinente
alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni; 
  Visti i termini per la presentazione delle  istanze  da  parte  dei
comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  dalle  ore  12,00
del 21 settembre 2020 alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020; 
  Visto  che  attraverso  l'apposito  sistema  informatico   per   la
presentazione delle domande di contributo sono pervenute nei  termini
le istanze di trentotto comuni, per un totale di centotredici  schede
intervento, in quattordici regioni; 
  Visti  i  due  verbali  di   istruttoria   del   responsabile   del
procedimento prot. n. 11835 del 4 novembre 2020 e prot. n. 12231  del
13 novembre 2020; 
  Vista la proposta  dell'elenco  degli  interventi  con  i  relativi
importi  ammessi  al  contributo  contenuta  nel  verbale  n.  2  del
Responsabile del procedimento prot. n. 12231  del  13  novembre  2020
dalla quale emergono centosei interventi  istruiti  positivamente  in
trentadue comuni, ubicati in quattordici regioni, per una  volumetria
complessiva di 100.577,18 metri cubi, ed un ammontare  di  contributi
da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 pari ad euro 3.383.272,55; 
  Vista la relazione illustrativa del presente decreto; 
  Considerato  che  l'elenco  degli  interventi   da   ammettere   al
contributo assicura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto  254
del 23 giugno 2020, la  realizzazione  di  almeno  un  intervento  di
demolizione in ciascuna  delle  quattordici  regioni,  individuato  a
partire dalla maggiore volumetria dello stesso; 
  Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26,  della  citata
legge  n.  205  del  2017,  come  integrate  dall'art.   46-ter   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446
«Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive», piano gestionale  1,  dello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
qualita' di residui di lettera f) per un importo di euro  5  milioni,
per ciascuno degli esercizi finanziari di provenienza 2018 e  2019  e
per un importo di euro 1  milione,  per  l'esercizio  finanziario  di
provenienza 2020; 
  Considerato che le disponibilita' di cassa per l'anno 2020 presenti
sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse  necessarie
agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1,
dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono pari ad euro 6.000.000,00; 
  Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per  l'integrazione  delle
risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere  abusive»,
piano gestionale 1,  vi  e'  la  capienza  necessaria  per  procedere
all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari  ad  euro
3.383.272,55, a valere sui residui di lettera f) di provenienza 2018,
pari a 5.000.000 di euro di cui all'art. 1, comma 26, della legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
  Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art.  3,  comma  5,
del decreto interministeriale n. 254 del  23  giugno  2020,  l'elenco
degli interventi di demolizione delle opere  abusive  e  le  relative
somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto n. 254 del 23  giugno
2020, e' approvato l'allegato elenco degli interventi di  demolizione
delle opere abusive, con i relativi importi ammessi al  contributo  a
valere sulle risorse di cui all'art. 1,  comma  26,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte integrante del  presente
decreto. 
  2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco  allegato
sono assegnati ai comuni ad  integrazione  delle  risorse  necessarie
alla  realizzazione  degli  interventi  di  demolizione  delle  opere
abusive approvati con il presente decreto.