IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 7
ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18
agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020,
n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22
ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre
2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n.
716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2
dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre
2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Tenuto conto che a causa del perdurare della situazione
epidemiologica, diversi Ordini delle professioni sanitarie e le
Federazioni nazionali di riferimento hanno rappresentato al Ministero
della salute, la necessita' di differire le elezioni per il
rinnovamento degli Organi delle medesime, attesi gli elevati rischi
di contagio anche connessi agli spostamenti, ivi inclusi quelli per
lo svolgimento delle elezioni dei predetti Ordini;
Vista la nota del Ministero della salute del 29 dicembre 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Differimento termini elezioni Ordini e Federazioni nazionali delle
professioni sanitarie
1. Per le motivazioni di cui in premessa, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
il termine di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive
modificazioni, relativo alle procedure elettorali per il rinnovo
degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non
ancora avviate ovvero gia' avviate e non ancora concluse, e'
differito al 31 gennaio 2021.
2. La durata degli organi ordinistici di cui al comma 1 in carica
alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e' prorogata
fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non oltre il 31
gennaio 2021.
3. Sono fatte salve le elezioni degli Ordini delle professioni
sanitarie gia' effettuate alla data di entrata in vigore della
presente ordinanza.
4. Gli Ordini per i quali le procedure elettorali di rinnovo degli
organi siano differite possono, in ogni caso, procedere a deliberare
nuove iscrizioni ovvero la cancellazione o il trasferimento degli
iscritti che ne facciano richiesta.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2020
Il Capo del dipartimento
Borrelli