IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20, comma 2, secondo il quale il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2018, n. 176, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2019 la seconda sezione consultiva e' trasformata in seconda sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato; Vista la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa n. 30 adottata nella seduta del 15 maggio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 20 maggio 2020, n. 130, con il quale e' stato modificato l'art. 15 del regolamento di organizzazione degli uffici, amministrativi della Giustizia amministrativa; Vista la delibera n. 57 del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 settembre 2020, con la quale e' stato modificato il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2012; Visto il parere n. 3 del 16 luglio 2020, espresso dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del personale amministrativo dirigenziale e non, della Giustizia amministrativa; Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale della Giustizia amministrativa; Vista la delibera n. 58 assunta dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 17 settembre 2020; Vista la nota prot. n. 50003 del 27 novembre 2020, con la quale la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha espresso osservazioni sul testo di recente adottato con il decreto Presidente del Consiglio di Stato n. 226 del 10 novembre 2020; Vista la delibera n. 72 assunta dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 18 dicembre 2020; Ritenuto di dover provvedere alla modificazione di alcune disposizioni del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa» nel testo attualmente vigente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, n. 9, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 16 marzo 2018, anche per adeguarlo al nuovo regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, deliberato dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 17 settembre 2020; Decreta: 1. Il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa», di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, n. 9, nel testo consolidato approvato con delibera n. 58 del 15 ottobre 2020 in Allegato 1, e' novellato con le modificazioni come di seguito riportate: all'art. 4, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «All'ufficio e' assegnato un dirigente con incarico di seconda fascia.»; l'art. 11-bis e' sostituito dal seguente: «11-bis (Responsabile della protezione dei dati personali). - 1. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) e' individuato, ai sensi dell'art. 2-sexiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i magistrati o i dirigenti di ruolo della Giustizia amministrativa. Ad invarianza di spesa il servizio puo' essere anche esternalizzato. 2. Il RPD dispone di risorse finanziarie, umane e di infrastrutture adeguate per assolvere ai suoi compiti e per approfondire la propria conoscenza specialistica in materia.»; all'art. 26, comma 1, ultimo periodo, sono espunte le parole «alle sezioni seconda e settima e' preposto un solo dirigente con incarico di seconda fascia.». 2. Il regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il 1° marzo 2021. Gli articoli 26 e 27 del regolamento predetto sono destinati a valere non oltre il 28 febbraio 2024, in considerazione della necessita' di un complessivo riassetto degli uffici dirigenziali della Giustizia amministrativa. 3. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto Presidente Consiglio di Stato 10 novembre 2020, n. 226 ed e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2020 Il Presidente: Patroni Griffi