IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  di  istituzione  dei
tribunali amministrativi regionali; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186  recante  «Ordinamento  della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15; 
  Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20,
comma 2, secondo il quale il Consiglio di presidenza della  Giustizia
amministrativa disciplina l'organizzazione,  il  funzionamento  e  la
gestione  delle  spese  del  Consiglio  di  Stato  e  dei   Tribunali
amministrativi regionali; 
  Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici  amministrativi
della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del  Presidente
del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  di  Stato  del  14
dicembre 2018, n. 176, con il quale a decorrere dal 1°  gennaio  2019
la seconda sezione  consultiva  e'  trasformata  in  seconda  sezione
giurisdizionale del Consiglio di Stato; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia
amministrativa n. 30 adottata nella seduta del 15 maggio 2020; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  di  Stato  del  20
maggio 2020, n. 130, con il quale e' stato modificato l'art.  15  del
regolamento di  organizzazione  degli  uffici,  amministrativi  della
Giustizia amministrativa; 
  Vista la delibera n. 57 del Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa, adottata nella seduta del 17 settembre 2020,  con  la
quale  e'  stato  modificato  il  regolamento   recante   l'esercizio
dell'autonomia finanziaria da parte  della  Giustizia  amministrativa
adottato con decreto del Presidente del  Consiglio  di  Stato  del  6
febbraio 2012; 
  Visto il parere n. 3 del 16  luglio  2020,  espresso  dal  Comitato
unico di garanzia per le pari  opportunita',  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro  le  discriminazioni  del  personale
amministrativo dirigenziale e non, della Giustizia amministrativa; 
  Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale
dirigenziale e non dirigenziale della Giustizia amministrativa; 
  Vista la delibera n. 58 assunta dal Consiglio di  presidenza  della
Giustizia amministrativa nella seduta del 17 settembre 2020; 
  Vista la nota prot. n. 50003 del 27 novembre 2020, con la quale  la
Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli  atti  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri,  del  Ministero  della  giustizia  e  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha
espresso osservazioni sul testo di recente adottato  con  il  decreto
Presidente del Consiglio di Stato n. 226 del 10 novembre 2020; 
  Vista la delibera n. 72 assunta dal Consiglio di  presidenza  della
Giustizia amministrativa nella seduta del 18 dicembre 2020; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  alla   modificazione   di   alcune
disposizioni  del  «Regolamento  di   organizzazione   degli   uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa» nel testo  attualmente
vigente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di  Stato
del 29 gennaio 2018, n. 9,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 16 marzo 2018,
anche  per  adeguarlo  al  nuovo  regolamento   recante   l'esercizio
dell'autonomia finanziaria da parte della  Giustizia  amministrativa,
deliberato dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa
nella seduta del 17 settembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il «Regolamento di organizzazione  degli  uffici  amministrativi
della Giustizia amministrativa», di cui al decreto del Presidente del
Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, n. 9, nel  testo  consolidato
approvato con delibera n. 58 del 15 ottobre 2020 in  Allegato  1,  e'
novellato con le modificazioni come di seguito riportate: 
    all'art. 4, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «All'ufficio e' assegnato un dirigente con incarico di  seconda
fascia.»; 
    l'art. 11-bis e' sostituito dal seguente: 
      «11-bis (Responsabile della protezione dei dati  personali).  -
1. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) e' individuato, ai
sensi dell'art. 2-sexiesdecies  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, tra i magistrati o i dirigenti di ruolo della Giustizia
amministrativa. Ad invarianza di spesa il servizio puo' essere  anche
esternalizzato. 
      2.  Il  RPD  dispone  di  risorse  finanziarie,  umane   e   di
infrastrutture  adeguate  per  assolvere  ai  suoi  compiti   e   per
approfondire la propria conoscenza specialistica in materia.»; 
    all'art. 26, comma 1, ultimo  periodo,  sono  espunte  le  parole
«alle sezioni seconda e settima e' preposto  un  solo  dirigente  con
incarico di seconda fascia.». 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 entra in  vigore  il  1°  marzo
2021. Gli articoli 26 e 27 del regolamento predetto sono destinati  a
valere non  oltre  il  28  febbraio  2024,  in  considerazione  della
necessita' di un  complessivo  riassetto  degli  uffici  dirigenziali
della Giustizia amministrativa. 
  3. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  Presidente
Consiglio  di  Stato  10  novembre  2020,  n.  226  ed  e'  trasmesso
all'organo di controllo per il visto di competenza e  successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2020 
 
                                        Il Presidente: Patroni Griffi