IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata
come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e
gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festivita'
natalizie e di inizio anno nuovo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione
del COVID-19
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le
parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile
2021».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile 2021».
3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio
nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i
territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
4. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorio
nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le
misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e
2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:
a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione
privata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di
due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai
minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e
16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l'ambito degli
spostamenti di cui al primo periodo e' quello comunale, fatto salvo
quanto previsto dalla lettera b);
b) qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale
comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma
16-quater, sono aggiunti i seguenti:
«16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di
rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in
presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello
di rischio alto.
16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai
sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano
in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel
relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei
contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni
100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le
misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita' sono disciplinate
dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in
relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto
di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.».