IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi
alla diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata  valutata
come «pandemia» in  considerazione  dei  livelli  di  diffusivita'  e
gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione   epidemiologica,   del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle  festivita'
natalizie e di inizio anno nuovo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione
                            del COVID-19 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «30  aprile
2021». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
aprile 2021». 
  3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero  territorio
nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i
territori  di  diverse  regioni  o  province  autonome,   salvi   gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni
di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito  il
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 
  4. Dal 16 gennaio 2021 al  5  marzo  2021,  sull'intero  territorio
nazionale, ferme, per quanto non previsto nel  presente  decreto,  le
misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1  e
2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure: 
    a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola  abitazione
privata abitata e' consentito,  una  volta  al  giorno,  in  un  arco
temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei  limiti  di
due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai
minori di anni 14 sui  quali  tali  persone  esercitino  la  potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e
16-quinques  del  decreto-legge  n.  33  del  2020,  l'ambito   degli
spostamenti di cui al primo periodo e' quello comunale,  fatto  salvo
quanto previsto dalla lettera b); 
    b) qualora la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale
comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non
superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
  5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo  il  comma
16-quater, sono aggiunti i seguenti: 
    «16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con  livello  di
rischio moderato si applicano, secondo la medesima  procedura  ed  in
presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con  un  livello
di rischio alto. 
    16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute,  adottata  ai
sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che  si  collocano
in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove  nel
relativo  territorio  si  manifesti  una  incidenza  settimanale  dei
contagi, per tre settimane consecutive,  inferiore  a  50  casi  ogni
100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano  di  applicarsi  le
misure  determinate  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita'  sono  disciplinate
dai protocolli individuati con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Con i medesimi  decreti  possono  essere  adottate,  in
relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto
di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.».