IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  deliberazione  del Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. n. 657/2007  del  12  dicembre  2007  di
rinegoziazione  del  prezzo  del  medicinale  KCL  RETARD   (potassio
cloruro),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana, Serie generale,  n.  1  del  2  gennaio  2008,  Supplemento
ordinario n. 1; 
  Vista la determina AIFA/AAM/PPA n. 537/2019 del 26 giugno  2019  di
approvazione della  modifica  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale  per  uso  umano  «KCL  Retard»,  avente  ad
oggetto  il  trasferimento  di   titolarita'   del   predetto   dalla
societa' Astellas  Pharma  S.p.a.  alla  societa'  Teofarma   S.r.l.,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 161 dell'11 luglio 2019; 
  Vista la domanda del 27 gennaio  2020  con  la  quale  la  societa'
Teofarma  S.r.l.  ha  chiesto,  quale  titolare  della   A.I.C.,   la
rinegoziazione del medicinale «KCL Retard» (potassio cloruro); 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta straordinaria del 16 novembre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale KCL RETARD (potassio  cloruro)  e'  rinegoziato  alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «KCL-retard» e' indicato per prevenire e  correggere  un  deficit
potassico dell'organismo,  che  si  manifesta  generalmente  con  una
sensazione di stanchezza e astenia muscolare. 
    «KCL-retard» dovra' essere somministrato in caso  di  trattamenti
prolungati o intensi dell'ipertensione e degli  edemi  di  differente
eziologia con diuretici. 
  Un apporto supplementare di cloruro di potassio e'  particolarmente
importante quando viene prescritto  contemporaneamente  un  glucoside
cardiotonico. 
  Perdite renali di potassio si possono avere  anche  in  seguito  ad
altri  trattamenti:  perfusione  di  soluzioni  prive  di   potassio;
somministrazione di elevate quantita' di sali  sodici  alcalinizzanti
(ad es. bicarbonato), di alcuni corticosteroidi e di ACTH;  abuso  di
lassativi. 
  Provocano pure perdite di potassio il vomito ripetuto e le  diarree
gravi; la presenza di fistola gastrica,  intestinale  o  biliare,  di
cirrosi epatica e di iperfunzione corticosurrenale; alcune condizioni
di stress come grossi interventi chirurgici e gravi malattie. 
  E' importante che con gli ioni K+  venga  apportata  una  quantita'
equivalente di ioni Cl_ in tal modo  si  evita  l'insorgenza  di  una
alcalosi  metabolica  che  puo'  accompagnare  l'ipopotassiemia.  Per
questo motivo, un apporto supplementare di potassio  sotto  forma  di
sali diversi dal cloruro e' generalmente poco efficace. 
  Confezione: 
    «600 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse - A.I.C. n.
023638012 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa): euro 2,36; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 3,89. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.