IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della medicina  penitenziaria,  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei  livelli  essenziali  di
assistenza  previsti  dalla  legislazione  vigente  e  delle  risorse
finanziarie  le  modalita'  e  i   criteri   di   trasferimento   dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della  giustizia  al  Servizio
sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei  rapporti  di
lavoro e delle  risorse  finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2012,  n.  9,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  superamento  degli  ospedali   psichiatrici
giudiziari», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2014, n. 81; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9  e
successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per
il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che
fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento  del  processo
di tali strutture e che prevede la possibilita'  per  le  regioni  di
modificare  entro  il  15  giugno  2014  i  programmi  presentati  in
precedenza,  al  fine  di  provvedere   alla   riqualificazione   dei
Dipartimenti di salute mentale, di contenere  il  numero  complessivo
dei  posti  letto  da  realizzare  nelle  strutture  sanitarie  e  di
destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle solo
strutture pubbliche; 
  Visto altresi' il comma 2 del suddetto art. 3-ter, che dispone che,
con decreto di natura non regolamentare del  Ministro  della  salute,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di  intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione
di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
gennaio 1997, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della  giustizia  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  a  integrazione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre  1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le leggi finanziarie  23  dicembre
1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27
dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n.
311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24  dicembre
2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191,  13
dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n.
228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28  dicembre
2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205,  30
dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza la  spesa  di
120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro  per  l'anno
2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla  procedura
di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art.
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra  le  regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione,  che
deve     consentire     la      realizzabilita'      di      progetti
terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione  delle  risorse
si provvede per stati di avanzamento  dei  lavori.  Per  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20 della citata legge n.  67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni di euro ai sensi del citato art. 3-ter del  decreto-legge  n.
211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14
del   decreto-legge   n.    78/2010,    pari    complessivamente    a
1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e  accantonamenti
complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro,
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro -  previsto  per
l'anno 2012 per  il  finanziamento  del  superamento  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari - e'  stata  applicata  proporzionalmente  la
predetta riduzione di  29.204.796,00  euro,  per  un  valore  pari  a
2.944.045,00 euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art. 7, comma  12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con rimodulazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter,  comma  6  del
decreto-legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
per  un  valore  complessivamente   pari,   nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013,  di  riparto  del
finanziamento  previsto  dal  citato  art.   3-ter,   comma   6   del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato
dalle disposizioni su indicate; 
  Visto che il suindicato  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre  2012,  ripartisce  alla  Regione  Sardegna  la   somma   di
5.446.744,36 euro e all'art. 1, comma 2, dispone che le risorse  sono
assegnate, ad ogni singola regione, con decreto  del  Ministro  della
salute di approvazione di uno specifico programma di  utilizzo  delle
risorse ripartite; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  maggio   2013,   n.   57,   recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; 
  Visto il decreto ministeriale  9  ottobre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del  5  dicembre  2013,  che  assegna  alla
Regione Sardegna la somma di 5.446.744,36 euro per lo svolgimento del
programma di realizzazione dell'intervento denominato: «Realizzazione
di residenze per l'esecuzione delle misure  di  sicurezza  Comune  di
Ploaghe AUSL di Sassari»; 
  Preso atto che la Regione Sardegna si e' avvalsa della facolta'  di
modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato
art. 3-ter, comma 6 del citato decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la nota protocollo n. 17005 dell'11 luglio 2018 (acquisita al
protocollo DGPROGS n. 21323 del 12 luglio 2018) con  cui  la  Regione
Sardegna ha trasmesso la DGR n. 26/5 del 24 maggio  2018,  avente  ad
oggetto «Attuazione del "Programma per la realizzazione di  strutture
sanitarie  extraospedaliere  per  il   superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari", ai sensi del decreto-legge del 22  dicembre
2011, n. 211, art. 3-ter, comma  6,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012,  n.  9  e  in  attuazione  del  decreto
ministeriale del 28 dicembre 2012»; 
  Considerato  che  la  suindicata  DGR  n.  26/5   rappresenta   una
rimodulazione del programma approvato con decreto ministeriale del  9
ottobre  2013  e  che  il  nuovo  programma  regionale   prevede   la
riqualificazione e ristrutturazione delle strutture  pubbliche  della
rete dei servizi per la  salute  mentale  per  la  Sardegna,  per  un
importo complessivo di 5.530.514,80 euro di cui 5.253.989,06  euro  a
carico dello Stato, a fronte delle risorse complessive  assegnate  di
5.446.744,36 euro, ed 276.525,74 euro a carico della Regione; 
  Vista la nota DGPROGS protocollo n. 23976-P del 7 agosto 2018,  con
cui il Ministero della salute ha comunicato alla Regione Sardegna che
in data  1°  agosto  2018,  gli  uffici  competenti  delle  Direzioni
generali della programmazione sanitaria  e  della  prevenzione  hanno
espresso favorevole sul programma di  cui  alla  citata  nota  ed  ha
chiesto alla stessa regione di fornire una  scheda  degli  indicatori
per i vari sistemi al fine di consentire un puntuale monitoraggio sul
programma, nonche' indicazioni sull'impiego delle somme residue  pari
a 192.755,30 euro che risulta non utilizzata; 
  Vista la nota protocollo n. 25868 del 5 novembre 2018 (acquisita al
protocollo DGPROGS n. 34620 del 6 novembre 2018) di  trasmissione  da
parte della regione della documentazione relativa alla  scheda  degli
indicatori per il monitoraggio  del  programma  e  alla  proposta  di
utilizzo della somma ancora non utilizzata, rettificando gli  importi
per  gli  interventi  di  seguito  indicati,  includendo   arredi   e
attrezzature: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Vista altresi' la nota protocollo n.  3950  del  18  febbraio  2019
(acquisita al protocollo DGPROGS n. 5290 del 19  febbraio  2019)  con
cui la stessa regione ha trasmesso la determinazione n.  149  del  13
febbraio 2019, avente ad  oggetto  «Integrazione  sul  sistema  degli
indicatori  e  della  somma  residua  del  Fondo   ministeriale   non
richiesta, di cui alla deliberazione della giunta  regionale  del  24
maggio 2018, n. 26/5, inerente l'approvazione del "Programma  per  la
realizzazione  di  strutture  sanitarie   extraospedaliere   per   il
superamento degli ospedali psichiatrici  giudiziari",  ai  sensi  del
decreto-legge del 22 dicembre 2011,  n.  211,  art  3-ter,  comma  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 febbraio 2012, n. 9
e in attuazione del decreto ministeriale del 28 dicembre 2012»; 
  Considerato che con nota DGPROGS protocollo n. 9995  del  29  marzo
2019, il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia
e delle  finanze  il  concerto  tecnico-finanziario  in  merito  alla
rimodulazione  del  programma  per  la  realizzazione  di   strutture
sanitarie  extraospedaliere  per  il   superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari presentato  dalla  Regione  Sardegna  con  la
suindicata nota protocollo n. 3950 del  18  febbraio  2019,  al  fine
dell'adozione del decreto del Ministro della salute  di  assegnazione
delle risorse; 
  Acquisito con nota MEF-GAB protocollo n. 20673 del 19 novembre 2019
(acquisita al protocollo DGPROGS n. 34581 del 20 novembre  2019),  il
concerto tecnico-finanziario  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sull'importo pari  a  5.446.744,36  euro  da  assegnare  alla
Regione Sardegna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, e'  revocato  il  decreto
del Ministero della salute del 9 ottobre 2013, di  assegnazione  alla
Regione Sardegna della somma di 5.446.744,36 euro per lo  svolgimento
del   programma   di   realizzazione   dell'intervento    denominato:
«Realizzazione  di  residenze  per  l'esecuzione  delle   misure   di
sicurezza Comune di Ploaghe AUSL di Sassari».