IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato
dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e in particolare l'art. 4-ter
che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali;
Vista la legge Quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(Emas), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Considerati gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 -
2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l'art. 227, il
quale prevede un contributo straordinario, per far fronte ai danni
diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, alle micro e
piccole imprese, che svolgono attivita' economiche ecocompatibili
nelle zone economiche ambientali o all'interno di un'area marina
protetta e demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' di
corresponsione del contributo;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione, del 21
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il regolamento
(UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo' avvalersi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici
strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
espresso con nota del 10 novembre 2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha
espresso il proprio parere con nota del 2 novembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto definisce le modalita' per il riconoscimento
di un contributo straordinario ai sensi di quanto previsto dall'art.
227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato
dall'art. 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Il fondo, di cui al presente decreto la cui dotazione
finanziaria e' pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi
dell'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive
modificazioni e integrazioni, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.