IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di
contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie, nonche' di
adempimenti e versamenti a carico di contribuenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio
2022»;
b) al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio
2022»;
c) al comma 3, le parole «sono prorogati di un anno» sono
sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»;
d) al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da
«notificati entro il 31 gennaio 2022».
2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da «2020 al 31
gennaio 2021».
3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite da «31 gennaio 2021».
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1°
gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli
accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto
periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle
verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.