IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni    («Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento
dei conti pubblici» e, in particolare, il comma  1  ed  il  comma  5,
lettere f) ed f-bis) del predetto art. 48; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  dal
titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  in   attuazione   dell'art.   17,   comma   10
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006,   n.   296   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale
dello Stato - finanziaria 2007»), con cui sono state confermate,  per
gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA e, in  particolare,  la  deliberazione
del consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, il quale ha consentito alle  aziende  farmaceutiche  di
chiedere  all'AIFA  la  sospensione  degli  effetti   di   cui   alla
deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno  al  versamento
alle  regioni  degli  importi  individuati  da  apposite  tabelle  di
equivalenza degli effetti economico  -  finanziari  per  il  Servizio
sanitario nazionale (SSN); 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui sono stati disposti dall'AIFA  la  riduzione,
nella misura del 5%,  del  prezzo  al  pubblico,  gia'  vigente,  dei
medicinali comunque dispensati o  impiegati  dal  Servizio  sanitario
nazionale, la ridefinizione dello sconto al  produttore  dello  0,6%,
come da determina dell'AIFA del 30 dicembre 2005 ed  il  mantenimento
delle predette misure  sino  ad  integrale  copertura  del  disavanzo
accertato per il  2006,  previa  verifica  da  effettuarsi  entro  il
termine del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA del 9 febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, con  cui
sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista  ed
al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, legge 23  dicembre  1996,
n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2014»), dall'anno  2014  ha  dato  la  possibilita'  per  le  aziende
farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,  qualora  interessate,  di
usufruire della sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 796,  lettera
g) della legge  n.  296/2006,  della  riduzione  di  prezzo  del  5%,
disposta con determina del 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto  di  interesse  nel  presente  provvedimento,  la
determina AIFA n. 1859/2019  del  20  dicembre  2019  («Procedure  di
pay-back 5% - Anno 2019»),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n.  302  del  27  dicembre  2019,  la  quale  ne  ha
regolamentato, per l'anno 2019, la relativa procedura, specificando i
prezzi delle specialita' medicinali rispetto alle  quali  le  aziende
intendevano avvalersi della sospensione  del  5%,  nonche'  i  prezzi
delle  specialita'  medicinali  cui  era  stata   ripristinata   tale
riduzione del 5%; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  2162/2020  del   9   gennaio   2020
(«Aggiornamento e sostituzione dell'allegato n. 2 alla  determina  n.
1859/2019 del 20 dicembre 2019, concernente: "Procedura pay-Back 5% -
Anno 2019"»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -
n. 9 del 13 gennaio 2020; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2020, la necessita' di  procedere,  con
il presente provvedimento, a determinare i prezzi  delle  specialita'
medicinali delle aziende che intendono  avvalersi  della  sospensione
del 5% di cui all'art. 1,  comma  796,  lettera  g)  della  legge  n.
296/2006, nonche'  dei  prezzi  delle  specialita'  medicinali  delle
aziende che non manifestano la detta volonta' ovvero che, pur  avendo
manifestato la stessa, non procedono poi al versamento del dovuto  in
favore delle regioni; 
  Dato atto che, ai fini della suddetta determina dei  prezzi,  anche
per il procedimento di cui all'anno 2020 le differenze di prezzo  tra
prodotti   uguali    o    analoghi    cui    eventualmente    indotte
dall'applicazione del pay-back 5%  non  costituiscono  variazioni  di
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti: 
    la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»); 
    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 («Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa») e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
(«Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi») e successive
modificazioni ed integrazioni; 
    il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e  4  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni per l'accesso  ai  documenti  amministrativi  e  per  la
dematerializzazione; 
  Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio  del  procedimento
di pay-back 5% 2020, pubblicata sul portale AIFA in data 30  novembre
2020,  con  cui  le  aziende  farmaceutiche  sono  state  invitate  a
collegarsi,  a  decorrere  dalle  ore  16,00  della  medesima   data,
attraverso il link «Procedimenti  di  pay-back»,  alla  sezione  AIFA
Front-End dedicata per prendere visione dell'elenco dei prodotti  per
i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della  riduzione
del prezzo  del  5%  per  le  specialita'  medicinali  a  fronte  del
versamento (pay-back) del relativo  controvalore  su  appositi  conti
correnti indicati dalle singole regioni,  fissandone  le  tempistiche
per la partecipazione al procedimento; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5%  -  2020,  pervenute  all'AIFA  fino  alla  data  dell'11
dicembre 2020; 
  Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o
inclusione pervenute alla PEC dedicata fino al 23 dicembre 2020; 
  Vista la determina AIFA n. 1376 del 30 dicembre 2020,  concernente:
«Procedura pay-back  5%  -  Anno  2020»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322 del  30
dicembre 2020; 
  Tenuto conto di tutte le comunicazioni di rettifica e/o  inclusione
inviate dalle aziende farmaceutiche interessate nel  periodo  che  va
dal 23 dicembre 2020 all'8 gennaio 2021 alla PEC dedicata di AIFA; 
  Ravvisata la opportunita' modificare e integrare  l'allegato  n.  2
alla  citata  determina  n.  1376/2020,  riportante  l'elenco   delle
specialita' medicinali ed  i  relativi  prezzi  cosi'  come  definito
dall'art. 1 della medesima determina; 
  Per tutto quanto esposto in premessa: 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Le seguenti righe di cui all'allegato n. 2 alla determina  AIFA  n.
1376/2020: 
 
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  sono sostituite con le seguenti righe: 
 
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   ed integrate con la seguente riga: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico