IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che  «al  fine  di
consentire  il  deposito  telematico  degli  atti  nella  fase  delle
indagini preliminari, con decreto del Ministro  della  giustizia  non
avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con  modalita'
telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero,  di  memorie,
documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3,  del
codice di procedura penale, nonche' di  atti  e  documenti  da  parte
degli  ufficiali  e  agenti  di  polizia  giudiziaria,   secondo   le
disposizioni stabilite con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,
anche in deroga  alle  disposizioni  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24.
Il deposito  si  intende  eseguito  al  momento  del  rilascio  della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi  ministeriali,  secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  previo
accertamento da parte del direttore generale dei sistemi  informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176,   recante
«Disposizioni per l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  nella
vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che  all'art.  24,
comma 1, «Disposizioni per  la  semplificazione  delle  attivita'  di
deposito di atti, documenti e istanze  nella  vigenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto
dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020  convertito
con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza  del
termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  il
deposito  di  memorie,  documenti,  richieste  ed  istanze   indicate
dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli
uffici delle Procure della Repubblica  presso  i  Tribunali  avviene,
esclusivamente, mediante deposito dal  portale  del  processo  penale
telematico individuato con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia  e
con le modalita'  stabilite  nel  medesimo  provvedimento,  anche  in
deroga alle previsioni del decreto  emanato  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento»; 
  Visto  il  provvedimento  del  direttore   generale   dei   sistemi
informativi  e  automatizzati  n.  10667.ID  del  4   novembre   2020
pubblicato  sul  Portale  dei  servizi  telematici  che  richiama  il
provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020  pubblicato  il  12  maggio
2020 sul Portale dei servizi telematici  contenente  le  disposizioni
relative al deposito con modalita' telematica di memorie,  documenti,
richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3,  del  codice
di procedura penale; 
  Rilevato che l'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del  2020
convertito con modificazioni dalla legge  n.  176  del  2020  prevede
l'individuazione  degli  ulteriori  atti  per  i  quali  sara'   reso
possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i  Tribunali  il
deposito  da  parte  dei  difensori   dell'istanza   di   opposizione
all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale,
della denuncia di cui all'art. 333 del codice  di  procedura  penale,
della querela di cui all'art. 336 del codice di  procedura  penale  e
della relativa procura speciale, della nomina del difensore  e  della
rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107  del  codice  di
procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito  telematico
ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito con modificazioni dalla legge 18  dicembre  2020,  n.
176, tramite il portale del  processo  penale  telematico  e  con  le
modalita' individuate con provvedimento del  direttore  generale  dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.