IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che «al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 24, comma 1, «Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento»; Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici che richiama il provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato il 12 maggio 2020 sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni relative al deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale; Rilevato che l'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020 prevede l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1; Emana il seguente decreto: Art. 1 Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.