IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con  disabilita'
e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il
30 marzo 2007; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  11  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  recante  «Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi civile totalmente inabili»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 109,  abroga,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989,  n.  386,
relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di
Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  o  utilizzo  di  finanziamenti
statali; 
  Vista  la  legge  31dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge   di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 254, che istituisce presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020,  destinata  alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non  professionale
del caregiver familiare; 
  Visto l'art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017,  n.
205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste  e
si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare
o di un affine entro il secondo  grado  che,  a  causa  di  malattia,
infermita' o disabilita', anche  croniche  o  degenerative,  non  sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto
invalido in quanto bisognoso di  assistenza  globale  e  continua  di
lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento; 
  Visto l'art. 3, comma 4,  lettera  f),  del  decreto-legge  del  12
luglio 2018, n. 86,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
nonche'  in  materia  di  famiglia  e  disabilita'»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, ha
previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di  cura  e
di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
novembre 2019, registrato presso  la  Corte  dei  conti  in  data  14
gennaio 2020, recante  «Adozione  del  Piano  nazionale  per  la  non
autosufficienza e riparto del Fondo per le  non  autosufficienze  del
triennio 2019-2021»; 
  Vista la direttiva del Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 18  settembre  2019  per  la  formulazione
delle previsioni di bilancio  per  l'anno  2020  e  per  il  triennio
2020-2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2019 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2020 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro
23.856.763,00; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020 con il quale  sono
state riassegnate le residuali disponibilita'  di  competenza  al  31
dicembre 2019, pari a euro 44.457.899,00, sul capitolo di spesa  861,
per l'esercizio finanziario 2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019
con il quale la prof.ssa Elena Bonetti  e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
5 settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio  prof.ssa
Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico per le pari  opportunita'
e la famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2019 con il quale al Ministro  senza  portafoglio  prof.ssa
Elena Bonetti e' stata conferita la delega di funzioni in materia  di
pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza; 
  Visto in particolare, l'art. 3, comma 7, del suddetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre  2019  con  il
quale il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo
e coordinamento  per  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver  familiare,
di cui all'art. 1, comma 254, della citata legge 27 dicembre 2017, n.
205; 
  Vista la delibera del  Consiglio  dei  Ministri  31  gennaio  2020,
recante «Dichiarazione dello stato di emergenza  in  conseguenza  del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto  altresi',  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 18 maggio 2020, recante  «Modifiche  all'art.  1,  comma  1,
lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative  del  decreto-legge
25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 19 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  luglio  2020,
recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,
recante  ulteriori  misure  urgenti  per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Considerato che  la  situazione  di  profondo  disagio  sociale  ed
economico che si e'  verificata  nel  corso  della  fase  piu'  acuta
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  che  continuera'   a
produrre effetti anche nelle fasi  successive,  nonche'  le  evidenti
ripercussioni    di    natura    socioeconomica    che    colpiscono,
principalmente, i soggetti in situazione di  particolare  fragilita',
rendono   prioritario   e   necessario   intervenire   a    sostegno,
nell'immediato, della figura  del  caregiver  familiare,  cosi'  come
individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017,  n.
205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1,
comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n.  205,  per  interventi  a
carattere  sperimentale  anche   tenuto   conto   della   contingente
situazione emergenziale; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16  ottobre
2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura  e
di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018 e  2019  pari
complessivamente a euro 44.457.899,00, nonche', per l'anno 2020, pari
a euro 23.856.763,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1,  comma
254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni che  le
utilizzano  per  interventi  di  sollievo  e  sostegno  destinati  al
caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma  255,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, dando priorita': 
    ai caregiver di persone in condizione di disabilita'  gravissima,
cosi' come definita dall'art. 3 del decreto  26  settembre  2016  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto  delle
risorse finanziarie del Fondo nazionale per le  non  autosufficienze,
anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata
delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto; 
    ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture
residenziali  a  causa  delle  disposizioni  normative  emergenziali,
comprovata da idonea documentazione; 
    a    programmi    di     accompagnamento     finalizzati     alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del  caregiver  con  la
persona assistita.