IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la domanda con la quale  la  societa'  Shire  Pharmaceuticals
Ireland Limited, titolare della A.I.C., in data 20 dicembre  2018  ha
chiesto l'estensione delle  indicazioni  terapeutiche  in  regime  di
rimborso del medicinale «Revestive» (teduglutide) relativamente  alla
confezione con codice A.I.C. n. 045578010/E, e l'aggiunta della nuova
confezione del  medicinale  «Revestive»  (teduglutide)  relativamente
alla confezione con codice A.I.C. n. 045578034/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 15-17 gennaio 2020 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 28-30 ottobre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni  terapeutiche   del   medicinale   REVESTIVE
(teduglutide): 
    «"Revestive" e' indicato per il trattamento di pazienti di 1 anno
di eta' e oltre affetti da sindrome  dell'intestino  corto  (SBS).  I
pazienti devono essere in  condizioni  stabili  dopo  un  periodo  di
adattamento dell'intestino a seguito dell'intervento.»; 
sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
      «5 mg - polvere e solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
sottocutaneo. Polvere: 5 mg - flaconcino (vetro); solvente: 0,5 ml  -
siringa preriempita (vetro)» 28 flaconcini + 28 siringhe  preriempite
- A.I.C. n. 045578010/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 17.116,44; prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 28.248,97; 
      «1,25 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile  -  uso
sottocutaneo. Polvere: 1,25 mg - flaconcino (vetro); solvente: 0,5 ml
-  siringa  preriempita  (vetro)»  28  flaconcini   +   28   siringhe
preriempite  -  A.I.C.  n.  045578034/E  (in  base  10);  classe   di
rimborsabilita': «H»; prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 8.558,20;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro: 14.124,45. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Clausola di salvaguardia: al  raggiungimento  di  un  fatturato  ex
factory di euro 7 Mln nei ventiquattro mesi, al netto delle riduzioni
di legge e dello sconto  negoziato,  rilevato  attraverso  il  flusso
della tracciabilita', di cui al decreto del Ministro della salute del
15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, e calcolato
a partire dalla data di efficacia della determina di  rimborsabilita'
e prezzo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' onere
della societa' presentare istanza di rinegoziazione delle  condizioni
negoziali. 
  In caso di rinegoziazione, le  condizioni  negoziali  non  potranno
essere modificate in senso peggiorativo  per  il  Servizio  sanitario
nazionale per  il  biennio  successivo.  E',  altresi',  onere  della
societa' monitorare il fatturato  del  medicinale  in  oggetto  e  di
comunicarne  semestralmente  il  valore  all'Agenzia   italiana   del
farmaco. 
  Qualora la societa' al raggiungimento del fatturato sopra  indicato
non provveda a presentare tempestivamente istanza di  rinegoziazione,
e' facolta' di AIFA convocare in qualsiasi momento la societa' per la
revisione dei termini dell'accordo. 
  Le  condizioni  di  cui  al  presente  accordo  saranno  tenute  in
considerazione per la negoziazione riferibile al biennio successivo. 
  Il presente  accordo  deve  intendersi  novativo  delle  condizioni
recepite con determine AIFA n. 690  del  3  maggio  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, che, pertanto, si
estingue fatta eccezione per le condizioni e modalita' di impiego  di
cui al successivo art. 2. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.